Il dipendente pubblico può svolgere un secondo lavoro? Sì, ma in alcune situazione specifiche. Ecco cosa c’è da sapere.
Un dipendente pubblico può svolgere un secondo lavoro? Se per logica viene da pensare che sia vietato - lo è come regola generale - è bene però sapere che ci sono delle eccezioni.
In sostanza, un secondo impiego è consentito a un dipendente pubblico, ma soltanto in alcuni casi e in condizioni specifiche. Da evidenziare, infatti, che secondo il principio di esclusività i dipendenti pubblici non possono esercitare altre attività lavorative, né di tipo subordinato né autonomo, salvo eccezioni previste dalla legge.
Si tratta di ipotesi residuali, come andremo a vedere, ma che permettono di arrotondare lo stipendio mensile. Tuttavia occorre ricordare che è quasi sempre richiesta l’autorizzazione dell’ente pubblico in cui si lavora per esercitare un’altra professione (o un’attività lavorativa).
In caso si prosegua senza essere autorizzati, il rischio è di incorrere in sanzioni o, addirittura, di essere licenziati. Di seguito, tutto quello che c’è da sapere su quando è concesso il secondo lavoro per un dipendente pubblico.
Dipendente pubblico e secondo lavoro: la normativa
Per sapere quando è possibile svolgere regolarmente il doppio lavoro pur essendo un dipendente pubblico, occorre conoscere la normativa vigente in Italia sul tema.
I principali riferimenti legali sono il D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), che stabilisce il principio di esclusività e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).
Nel dettaglio, l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che dipendenti pubblici non possono svolgere un secondo lavoro, sia come dipendenti di aziende private sia come liberi professionisti o imprenditori alla luce del principio di esclusività.
Ci sono alcune eccezioni, nei casi di attività che possono essere svolte se autorizzate dall’amministrazione di appartenenza. In sostanza, si sta mettendo in pratica il dovere di esclusività, che vieta al dipendente pubblico di svolgere il doppio lavoro senza aver prima ottenuto l’autorizzazione dal suo datore.
L’articolo 60 del DPR 03/1957 - insieme al già citato articolo 53 del Testo unico del pubblico impiego - sanciscono nello specifico che i dipendenti pubblici non possono:
- assumere impieghi presso datori di lavoro privati;
- assumere cariche in società aventi scopo di lucro;
- esercitare attività di carattere commerciale o industriale;
- svolgere incarichi retribuiti non attribuiti dall’amministrazione di appartenenza
L’autorizzazione prevista per legge serve, invece, per lo svolgimento di alcune mansioni in aggiunta al lavoro di dipendente pubblico. In altri casi, si potrà avere un secondo lavoro anche se non autorizzati. Vediamo nel dettaglio.
Dipendente pubblico e secondo lavoro con autorizzazione
Un dipendente pubblico può svolgere un secondo lavoro se autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
Le condizioni da soddisfare per ottenere questa autorizzazione sono:
- l’attività non interferisce con il lavoro pubblico;
- non vi è conflitto di interessi con il ruolo ricoperto;
- l’attività è svolta al di fuori dell’orario di lavoro
Per esempio, possono essere autorizzate queste attività:
- insegnamento privato o ripetizioni
- collaborazioni occasionali (es. consulenze, docenze retribuite, perizie tecniche)
- partecipazione a società, ma senza ruoli amministrativi o gestionali
Se il secondo lavoro rientra tra quelli che richiedono autorizzazione, bisogna quindi procedere con una richiesta scritta all’amministrazione, specificando il tipo di attività, l’orario e il compenso previsto.
Prima di cominciare con il secondo impiego, è necessario ricevere l’approvazione dell’ente (se non risponde entro 30 giorni, il silenzio vale come rifiuto).
In generale, l’attività non deve creare conflitti d’interesse con l’impiego pubblico.
Dipendente pubblico e secondo lavoro senza autorizzazione
Ci sono degli impieghi per i quali non è necessaria l’autorizzazione dell’ente e, quindi, possono essere svolti in tranquillità da chi ha già un impiego pubblico.
Queste attività sono generalmente consentite perché non creano conflitti con il servizio pubblico. Tra queste si evidenziano quelle elencate dall’art.53 del Testo unico del pubblico impiego:
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
- prestazioni di lavoro sportivo, fino di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva
Per svolgere una di queste attività come secondo impiego è necessaria soltanto una comunicazione scritta all’ente pubblico.
Esempi di lavori vietati al dipendente pubblico
Questi lavori sono incompatibili con il pubblico impiego e possono portare a sanzioni disciplinari, fino al licenziamento:
- essere dipendente di un’azienda privata (no doppio lavoro da subordinato);
- gestire un’impresa o essere titolare di Partita IVA per attività imprenditoriali (es. aprire un bar, un negozio, un’agenzia di servizi);
- fare il rappresentante commerciale o agente di vendita (es. vendere prodotti porta a porta o tramite network marketing);
- lavorare in uno studio professionale se il tuo lavoro pubblico è a tempo pieno (es. avvocato, commercialista, geometra con Partita IVA)
Dipendenti pubblici e secondo lavoro part time
Le limitazioni per il doppio lavoro dei dipendenti pubblici valgono anche se la seconda attività lavorativa è part-time, come può essere per l’appunto quella dell’insegnante che impartisce ripetizioni.
Ove concesso a seguito di autorizzazione, l’attività part-time non deve superare il 50% delle prestazioni lavorative complessive.
Quindi, chi è assunto in una pubblica amministrazione con contratto part time, anche con contratto indeterminato, non ha l’assoluto divieto di svolgerne un altro part-time come dipendente o in libera professione con partita Iva, ma sempre se l’altra attività non è incompatibile con quella pubblica e con i principi della pubblica amministrazione.
Dipendenti pubblici e secondo lavoro: quando scattano le sanzioni?
Chi svolge un secondo lavoro senza autorizzazione rischia:sanzioni disciplinari (dalla sospensione fino al licenziamento); l’obbligo di restituire i compensi ricevuti illegalmente; conseguenze penali in caso di danno all’amministrazione pubblica.
Per esempio, ecco alcune casistiche di violazione delle regole sul doppio lavoro da parte del dipendente pubblico, con conseguenti sanzioni:
- secondo lavoro occasionale senza autorizzazione: richiamo disciplinare o sospensione;
- lavoro dipendente privato senza autorizzazione: sospensione dal servizio e possibile multa;
- esercizio di attività imprenditoriale senza permesso: sospensione o licenziamento per giusta causa;
- attività in conflitto di interessi: licenziamento per incompatibilità;
- mancata dichiarazione dei compensi percepiti: restituzione degli stipendi extra + sanzioni disciplinari;
- falsa dichiarazione per ottenere l’autorizzazione: licenziamento + conseguenze penali (falsità in atti)
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