Dis-Coll, aggiornati gli importi dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori. La guida completa con i requisiti per accedere alla prestazione.
Cambiano gli importi della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione che spetta ai collaboratori, agli assegnisti e dottorandi di ricerca in Italia con borsa di studio inoccupati e iscritti alla Gestione Separata.
Come comunicato dall’Inps con la circolare n.25 del 2024, gli importi di riferimento per il calcolo della Dis-Coll sono stati rivalutati in base all’inflazione, pari al 5,4%. La buona notizia è che da questa operazione ne risulta un incremento di 80 euro al mese, poco meno di 1.000 euro l’anno.
Anche la Dis-Coll, così come la Naspi, si adegua al costo della vita che in quest’ultimo biennio, merito di un’inflazione senza precedenti, si è alzato notevolmente. Ma attenzione: il nuovo calcolo vale solo per le prestazioni liquidate nel 2024, mentre per quelle già in essere l’importo resta lo stesso.
Non sono previste invece altre novità per la Dis-Coll. D’altronde, le regole per il calcolo dell’importo e la durata erano già state riviste dalla legge di Bilancio 2022, con la quale è stato definito un percorso di maggior tutela per i disoccupati.
Dopo aver anticipato dell’aumento dell’indennità, vediamo dunque come funziona oggi la Dis-Coll, nonché quali sono le condizioni per poterla richiedere e per quanto tempo spetta.
A chi spetta
Possono accedere alla Dis-Coll i Co.Co.Co. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso Inps, non pensionati e privi di Partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La tutela in argomento è estesa anche ai collaboratori delle Pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell’accesso alla Dis-Coll, i lavoratori devono essere privi di Partita Iva al momento della presentazione della domanda. Dunque, in caso di eventuale invio della richiesta bisogna prima procedere alla chiusura dell’attività.
L’accesso alla Dis-Coll è invece precluso a:
-* gli amministratori;
- i sindaci o revisori di società;
- associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Requisiti
Ai fini dell’accesso alla Dis-Coll è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontaria;
- possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro all’evento stesso.
Calcolo importo
L’importo della Dis-Coll dipende dal reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e in quello solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
In particolare, nel 2024 la Dis-Coll è così calcolata:
- 75% del reddito medio mensile quando inferiore a 1.425,21 euro;
- se il reddito medio mensile è superiore a 1.425,21 euro, per la parte residua si aggiunge il 25% fino a un massimo però di 1.550,42 euro.
Prendiamo come esempio un collaboratore con reddito imponibile di 1.600 euro. L’importo della Dis-Coll sarà così calcolato:
- 75% di 1.425,21 euro: 1.068,90 euro;
- 25% di 174,79 euro: 43,69 euro.
L’importo complessivamente percepito sarà così pari a 1.112,59 euro mensili.
A partire dal sesto mese (151° giorno d’indennità) di fruizione l’indennità Dis-Coll si riduce ogni mese in misura pari al 3%.
Contribuzione figurativa
Con la legge di Bilancio 2022 è stato stabilito che sulla Dis-Coll spetta anche la copertura figurativa, rapportata al reddito mensile. Vi è tuttavia un limite da non superare, pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Quindi, dal momento che nel 2024 l’importo massimo è pari a 1.550,42 euro, la contribuzione figurativa spetta entro un limite di 2.170,58 euro. Tale contribuzione sarà considerata ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Durata
La Dis-Coll spetta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
Sia ai fini del calcolo della misura, che della durata della prestazione, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
La durata massima di fruizione è comunque pari a 12 mesi.
Quando fare domanda
La data di decorrenza della Dis-Coll dipende da quando viene fatta domanda. Nel dettaglio:
-* dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la domanda viene presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di ricovero ospedaliero, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o ricovero ospedaliero indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
La domanda di Dis-Coll va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. Tale termine decorre dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione.
Lla domanda va presentata esclusivamente in via telematica e attraverso l’applicazione DsWeb accessibile sul portale dell’INPS nella pagina dedicata al servizio.
Si può tuttavia fare domanda attraverso altre due modalità differenti:
-* contact center al numero gratuito da rete fissa 803 164 oppure lo 06 164 164 da rete mobile;
- rivolgendosi al patronato e altri intermediari dell’Inps;
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