Divorzi e separazioni consensuali si potranno fare senza parti e senza udienza in via “cartolare”; lo prevede il dl Ristori: quando è possibile, come fare e comunicazioni necessarie.
Chi vuole divorziare o separarsi potrà farlo senza udienza e in via telematica se entrambe le parti rinunciano a comparire di persona. Questa è una delle tante novità in ambito giuridico del decreto legge Ristori, appena entrato in vigore.
Se i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni della fine del matrimonio non c’è bisogno di celebrare l’udienza, ciò vale soltanto per separazioni consensuali e divorzi congiunti.
In questo modo si vuole limitare, ove possibile, le udienze in presenza e prevenire possibili contagi tra le aule di giustizia.
Separazione e divorzio senza comparizione delle parti: quando e come funziona
Il Governo ha esteso la possibilità di procedere con divorzi e separazioni senza udienza ma con deposito telematico di note scritte. Il requisito essenziale per procedere senza comparizione delle parti è che i coniugi siano d’accordo riguardo alle condizioni della fine del matrimonio: assegnazione della casa,gestione dei figli e mantenimento ed eventuale assegno divorzile.
Si può procedere senza udienza in via cartolare solo se entrambe le parti in causa rinuncino espressamente a partecipare di persona.
Rinuncia a comparire delle parti: modi e termini
La rinuncia a comparire delle parti deve essere espressa tramite apposita comunicazione entro e non oltre 15 giorni prima dalla data dell’udienza.
Così l’articolo 23, comma 6, del dl Ristori:
“Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte.”
Nella comunicazione le parti devono dichiarare:
- di essere a conoscenza delle norme processuali in corso;
- di aver scelto liberamente e consapevolmente di rinunciare a partecipare all’udienza;
- di non volersi riconciliare, sia nel caso di divorzio che di separazione;
- di confermare e sottoscrivere tutte le condizioni rassegnate nel ricorso.
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