Assegno di mantenimento figli e coniuge: come funziona e calcolo

Isabella Policarpio

17/03/2021

Cos’è, come funziona e a chi spetta l’assegno di mantenimento verso i figli e l’ex coniuge dopo il divorzio o la separazione. Quali sono i criteri di calcolo e chi decide l’importo.

 Assegno di mantenimento figli e coniuge: come funziona e calcolo

L’assegno di mantenimento è una somma di denaro stabilita dai coniugi o, più frequentemente, dal giudice, dopo il divorzio o la separazione. Si tratta di un contributo economico destinato all’ex coniuge oppure ai figli.

Generalmente ne ha diritto il coniuge economicamente più debole, ma non è più in vigore il “principio della conservazione dello stesso tenore di vita” vigente durante il matrimonio.

Le regole di calcolo dell’assegno per i figli ed il coniuge sono diverse ma, in entrambi i casi, tengono conto dei redditi complessivi. Spieghiamo come funziona.

Come funziona e quando si può chiedere l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è un contributo economico corrisposto verso l’ex coniuge dopo la separazione o il divorzio quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge (si veda l’articolo 156 del Codice civile):

  • il coniuge richiedente deve provvedere a effettuare esplicita richiesta nella domanda di separazione;
  • il coniuge richiedente non deve essere considerato responsabile dell’addebito della separazione;
  • il coniuge richiedente non deve avere “adeguati redditi propri”;
  • il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

Nel corso degli anni, la funzione e l’importo del mantenimento sono cambiati notevolmente. Esso non deve essere visto come una “punizione” per il coniuge economicamente più forte ma, piuttosto, alla stregua di una misura solidaristica al coniuge più debole, in base agli anni trascorsi insieme e al contributo dato alla famiglia.

Calcolo dell’assegno di mantenimento per i figli

Dopo separazione e divorzio, ciascun genitore è obbligato a provvedere ai figli “in misura proporzionata al proprio reddito”, come prevede l’articolo 337 ter del Codice civile.

Per calcolare l’assegno bisogna prendere in considerazione diversi aspetti:

  • le esigenze attuali della prole, educative e di salute;
  • il tenore di vita tenuto durante la convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore (quindi se l’affido è condiviso o esclusivo);
  • il reddito complessivo di entrambi i genitori;
  • il contributo alla vita domestica e familiare dato da ciascun genitore.

Se le parti sono in accordo tra loro possono stabilire consensualmente l’importo dell’assegno, altrimenti deve intervenire il giudice in sede giudiziale.

Il calcolo tiene conto di tutti i redditi del coniuge richiedente: quelli derivanti da attività lavorativa, le proprietà immobiliari, la disponibilità della casa coniugale, eredità, donazioni e altre fonti di ricchezza.

Le spese straordinarie non rientrano nell’assegno di mantenimento

Nel calcolo dell’assegno di mantenimento ai figli non rientrano le cosiddette spese straordinarie: queste devono essere corrisposte a parte e, in genere, sono divise a metà tra i coniugi. Tuttavia, se vi è una notevole sproporzione di reddito tra i due, la ripartizione potrebbe non essere al 50%.

Le spese straordinarie sono quelle destinate ad eventi eccezionali e non prevedibili, ad esempio master universitari costosi o operazioni chirurgiche.

Mantenimento coniuge: quando spetta e calcolo

L’assegno di mantenimento del coniuge dopo il divorzio e dopo la separazione segue delle regole di calcolo diverse rispetto a quello spettante ai figli. Il criterio del tenore di vita è stato abbandonato con la sentenza 24934 del 2019 della Corte di cassazione: adesso il calcolo dell’assegno risponde ad un criterio solidaristico di aiuto nei confronti del coniuge in difficoltà economiche.

L’assegno di mantenimento verso il coniuge non è automatico né scontato: il giudice deve valutare l’attitudine lavorativa e la situazione reddituale complessiva del coniuge economicamente svantaggiato. Chi, pur avendone le possibilità, non cerca lavora non riceve l’assegno.

Inizialmente il criterio dello stesso tenore di vita era stato escluso soltanto nel calcolo dell’assaggio di divorzio, poi è stato esteso anche a quello successivo alla separazione.

Chi decide l’importo dell’assegno

L’attribuzione dell’assegno e il suo importo, sia di quello destinato ai figli che all’ex coniuge, può essere deciso e concordato tra le parti. Questo accade quando la separazione o il divorzio sono consensuali e i coniugi sono in buoni rapporti.

Purtroppo, però, nella maggior parte dei casi è necessario chiedere l‘intervento del giudice, il quale stabilisce se e quale tra i coniugi è obbligato e l’importo dell’assegno. Questo deve tenere conto delle esigenze concrete della prole e dell’ex e di tutti i redditi percepiti (da lavoro, proprietà, eredità, crediti e altri).

Se le condizioni economiche di uno dei due cambiano si può chiedere una rivalutazione dell’assegno, sia in aumento che in diminuzione. La rivalutazione si base sull’adeguamento degli indici Istat e può essere richiesta se sopraggiungono figli di secondo letto.

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