Docente di potenziamento scuola 2017: cosa fa in scrutinio?

Vittorio Proietti

6 Febbraio 2017 - 14:33

Cosa fa in scrutinio il docente di potenziamento 2017? Il mondo della scuola ragiona sulla figura: può partecipare alla valutazione? Ecco le novità.

Docente di potenziamento scuola 2017: cosa fa in scrutinio?

Docente di potenziamento scuola 2017: cosa fa in sede di scrutinio? L’organico del MIUR è stato potenziato proprio l’anno scorso ma il docente in potenziamento non esprime una valutazione autonoma in sede scrutino, cosa succede?

La scuola 2017 non smette di presentare novità: il docente in potenziamento deve fornire informazioni sull’interesse manifestato ed il livello di profitto, svolgendo attività di insegnamento non curricolare per ampliare l’offerta formativa.

In scrutinio, quindi, il docente non può esprimere la sua valutazione, proprio perché non fa attività curricolare. Attualmente non è chiaro se egli possa partecipare ai consigli di classe intermedi o finali, eppure alcuni dirigenti lo permettono. Vediamo di chiarire la situazione.

Docente di potenziamento scuola 2017: cosa fa in scrutinio?

Il docente di potenziamento a scuola cosa fa? Attività di ampliamento dell’offerta formativa degli istituti: questo è l’unico punto certo già dall’anno scorso, anno di pubblicazione della Legge 107 «Buona Scuola», che ne regolava l’attività.

Il 2017, tuttavia, ha evidenziato molti problemi nella scuola ed anche l’uso improprio della figura del docente di potenziamento da parte degli istituti ne è un esempio: supplenze improvvisate, cambi di cattedra e presenze in scrutinio di valutazione. L’autonomia scolastica lo consente.

Lo scrutinio, quindi il momento in cui il docente esprime la sua valutazione sugli studenti, non potrebbe essere aperto alle figure in potenziamento ma non essendoci state altre comunicazioni dal MIUR, i dirigenti hanno agito in modo arbitrario.

Docente di potenziamento in scrutinio: regole scuola 2017

Il docente in potenziamento non può accedere allo scrutinio e presentare la sua valutazione sullo studente, ma solo dimostrare il grado di interesse della materia dello stesso e riferirlo alla figura che affianca, quindi al docente di ruolo. Nella pratica, la differenza è davvero sottile.

Nella scuola, tuttavia, vi è un regolamento ed una normativa che vanno rispettate ed il docente in potenziamento non può esprimere giudizi sul rendimento e proporli in consiglio di classe, tanto meno in sede di scrutinio finale.

Il docente di ruolo o il supplente sono gli unici a poter intervenire sulla valutazione. Malgrado vi sia incertezza, l’organico in potenziamento potrà soltanto interagire con il docente.

Questo potrebbe rivelarsi il giusto compromesso sulla figura del docente di potenziamento, in attesa che arrivi l’approvazione dello schema di decreto presentato e che siano chiarite queste incertezze sulla presenza in scrutinio.

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