Donazioni indirette: si paga l’imposta per donazioni finalizzate all’acquisto di immobili?

Nadia Pascale

12/07/2022

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 366/E/2022, fornisce chiarimenti sui casi in cui non si applica l’imposta di donazione su denaro per l’acquisto di immobili o aziende

Donazioni indirette: si paga l’imposta per donazioni finalizzate all’acquisto di immobili?

Cosa succede quando si riceve in donazione il denaro necessario all’acquisto di un immobile o un ramo d’azienda? Quale imposte devono essere versate?
Che differenza vi è nel caso la donazione avvenga tramite trasferimento contestuale di denaro necessario all’acquisto dell’immobile o del ramo d’azienda (donazione indiretta)? L’Agenzia delle Entrate con l’interpello 366/E/2022 ha cercato di chiarire i dubbi di molti contribuenti.

Imposta sulle donazioni: aliquote

L’articolo 1 del Tus (Testo Unico Successioni) legge 346 del 1990 stabilisce che ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e ai trasferimenti di beni e diritti per donazione, o altra liberalità tra vivi, sia applicata l’imposta di successione/donazione.

Le aliquote previste per l’imposta di donazione cambiano in base al soggetto beneficiario della donazione. In particolare:

  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta (figli/nipoti), ma con franchigia di un milione di euro;
  • 6% nel caso in cui i beneficiari siano fratelli e sorelle, ma con franchigia di 100mila euro;
  • 6% per i parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in via collaterale fino a 3° grado. In questo caso rispetto al precedente non viene applicata alcuna franchigia;
  • 8% per tutte le altre categorie di beneficiari, ad esempio un amico;
  • nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicap, si applica una franchigia di un milione e 500mila euro, indipendentemente dal grado di parentela.
Interpello 366/E/2022
Interpello 366/E/2022

Eccezione alla regola generale: quando non si paga l’imposta di donazione indiretta?

L’articolo 1 del Tus al comma 4 bis prevede un’eccezione alla regola generale, il cui fine è evitare la doppia imposizione. La norma citata dispone che in caso di donazione indiretta di un bene immobiliare o di un ramo di azienda per il cui trasferimento sia prevista l’imposta di registro, non sia applicata la tassa di donazione.

La norma alla lettera afferma:

l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.

Interpello 366/E/2022: se la donazione avviene con unico atto al momento dell’acquisto la tassa sulla donazione non si versa

Con la risposta all’interpello 366 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sui limiti all’applicazione di questa norma. Il comma 4 bis parla di “liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende”. Il campo è quello delle donazioni indirette e l’Agenzia sottolinea che il processo di donazione deve confluire in un’unica operazione.

Se viene acquistata una casa, con la specifica che l’acquisto viene effettuato con il denaro messo a disposizione di un donante, si tratta di un acquisto finanziato da terzi in un unico atto, cioè l’atto di acquisto, senza un separato atto pubblico di donazione perché la dichiarazione di donazione viene resa contestualmente all’atto di trasferimento del bene immobile o dell’azienda.

Nel caso in oggetto, cioè nel caso prospettato dall’istante, vi sono invece due operazioni, cioè il donante non intende intervenire nell’atto di acquisto dell’immobile con la dichiarazione vista in precedenza, ma intende effettuare una donazione in denaro con atto pubblico e separato. Nella stessa donazione però intende dichiarare che:

  • la donazione deve essere impiegata per l’acquisto di un immobile;
  • se l’acquisto dell’immobile non avviene, la donazione si intende sciolta “ipso iure e de facto” con obbligo di restituzione immediata del denaro.

Dal suo canto, il donatario al momento dell’acquisto dell’immobile dichiara nell’atto di trasferimento che l’acquisto dell’immobile avviene con il denaro fornito dal donante con atto di donazione, senza esplicitare il nome del donante.

In questo caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, si è di fronte non a una donazione indiretta, ma a una donazione diretta di denaro effettuata con atto pubblico soggetto all’obbligo di registrazione e di conseguenza deve essere applicata la tassa di donazione. Successivamente, al momento dell’effettivo acquisto dell’immobile, dovrà inoltre essere applicata l’imposta di registro proporzionale o l’imposta sul valore aggiunto.

L’Agenzia sottolinea che, nella donazione indiretta prevista dal comma 4 bis del Tus, l’operazione non ha i requisiti formali della donazione prescritti dall’articolo 782 del Codice Civile. Nel caso oggetto di interpello trova applicazione la prima parte del comma 4 bis che dispone:

ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione.

Questo perché la donazione, così come prospettata e descritta dall’istante, deve essere effettuata con atto pubblico e sottoposta a registrazione, ai sensi dell’articolo 782 del Codice Civile, per poter essere valida.

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