Ecobonus e superbonus, chiarimenti sull’impianto di riscaldamento: validi stufe e camini

Rosaria Imparato

23 Ottobre 2020 - 11:55

Ecobonus ordinario e al 110% anche per gli edifici con camini e stufe: i chiarimenti di Enea arrivano con la nuova definizione di impianto di riscaldamento entrata in vigore dall’11 giugno 2020.

Ecobonus e superbonus, chiarimenti sull’impianto di riscaldamento: validi stufe e camini

Ecobonus e superbonus ad ampio raggio grazie a una definizione più inclusiva di “impianto termico”. Grazie ai chiarimenti contenuti nelle FAQ di Enea si amplia di molto il panorama di immobili che possono accedere non solo all’ecobonus ordinario, con le aliquote del 50 e del 65%, ma anche alla versione potenziata al 110%.

Possono accedere ai bonus casa per la riqualificazione energetica anche gli immobili il cui impianti di riscaldamento è con caminetti o con stufe.

Le condizioni di base che un immobile in passato doveva avere erano due:

  • essere un immobile già esistente, quindi non di nuova costruzione;
  • essere dotato di un impianto di riscaldamento.

Queste due condizioni erano necessarie per dimostrare il miglioramento di classe energetica una volta terminati i lavori.

L’obiettivo è quello di permettere la riqualificazione energetica di quanti più edifici possibili: vediamo com’è cambiata la definizione di impianto termico, così da includere una panoramica molto più estesa di immobili.

Ecobonus e superbonus ad ampio raggio: chiarimenti sulla definizione di impianto termico

Le FAQ di Enea, aggiornate al mese di ottobre 2020, danno una nuova definizione di impianto termico, ampliando si fatto la platea di beneficiari di ecobonus e superbonus.

Abbiamo visto che le condizioni di partenza erano due: immobile già esistente e con un impianto di riscaldamento. Già il decreto Semplificazioni è intervenuto sulla norma, prevedendo anche la demolizione e la ricostruzione degli immobili come una “costruzione esistente” e non una nuova.

Per quanto riguarda la definizione di impianto termico, la data spartiacque è l’11 giugno 2020, quando è entrata in vigore la direttiva 2018/844/Ue anche nota come EPBD III (Energy performance of buildings directive III), il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48. La nuova definizione di impianto termico è:

“impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Ecobonus e superbonus anche se l’impianto di riscaldamento è con stufe e caminetti: le FAQ di Enea

Rispetto alla definizione di impianto termico precedentemente in vigore, è stata eliminata la seguente espressione:

“Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.”

È un cambiamento che cambia completamente le carte in tavola: l’esistenza di un impianto di riscaldamento può essere provata anche con stufe e caminetti.

La FAQ n. 4 di Enea chiarisce ulteriormente la novità, partendo dalla definizione di impianto di climatizzazione invernale:

“Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.”

Enea quindi definisce “impianto termico” l’impianto di climatizzazione invernale fisso, alimentato con qualsiasi vettore energetico e senza limiti sulla potenza minima inferiore (mentre in precedenza c’era la soglia di almeno 5kW).

Bisogna invece verificare che l’impianto sia funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

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