Quali sono i documenti necessari per ottenere il superbonus 110%? Facciamo il punto sulle certificazioni da presentare con le novità introdotte dal decreto Semplificazioni.
Quali sono i documenti da presentare per avere accesso al superbonus 110%?
Il perimetro normativo in cui si muove il superbonus parte con il decreto Rilancio e si sposta poi sui decreti attuativi del MISE sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, ma bisogna tenere in considerazione anche i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura.
Perdersi nella giungla della burocrazia diventa ancora più semplice, e in tal senso è intervenuto (dopo circa un anno dalla “nascita” del superbonus) il decreto Semplificazioni.
Il decreto Semplificazioni interviene in vari aspetti del superbonus, ma per quanto riguarda i documenti c’è un’importante novità: per iniziare gli interventi del 110% basterà la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata.
Le novità del decreto Semplificazioni: con la CILA addio alla doppia conformità
Il decreto Semplificazioni interviene su vari aspetti del superbonus 110%. Per quanto riguarda i documenti, in particolare viene sostituito il comma 13 ter del decreto Rilancio, che prevede che gli interventi relativi al superbonus (a eccezione per quelli che comportano la demolizione e la costruzione degli edifici) costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento;
- che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
Si decade dai benefici del superbonus 110% nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Se si tratta di lavori in condominio e quindi interessano parti comuni degli edifici, serve in ogni caso la delibera dell’assemblea condominiale.
I tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dal decreto attuativo MEF-Mise, prendendo anche in considerazione la congruità dei limiti di spesa. Questa asseverazione tecnica va anche trasmessa all’Enea tramite apposita comunicazione telematica.
Va presentato anche l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) con cui viene certificato che si raggiunge la classe energetica più alta o il miglioramento di almeno due classi energetiche.
Va ottenuto anche il visto di conformità, al quale sono vincolati la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, per le cui specifiche tecniche bisogna consultare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti e certificazioni per la cessione del credito
Ora che abbiamo fatto un’infarinatura delle certificazioni necessarie per richiedere l’agevolazione, procediamo nel dettaglio con l’elenco dei documenti.
Innanzitutto, serve il documento attestante la proprietà dell’immobile, ovvero il titolo di detenzione/possesso dell’immobile, che dipende dal soggetto che vuole richiederlo:
- il proprietario: il certificato sarà rilasciato dai pubblici registri;
- il detentore (locatario, comodatario): serve sia contratto di locazione/comodato registrato che la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- il familiare convivente del possessore/detentore: è necessario il certificato dell’anagrafe che attesti la convivenza; il titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); la dichiarazione di consenso da parte del proprietario.
Per quanto riguarda i costi, servirà una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con cui si dichiara che le spese sostenute o da sostenere saranno a proprio carico.
Saranno necessarie altre due dichiarazioni sostitutive d’atto notorio: una per dichiarare che l’immobile non viene utilizzato per attività di imprese o professionale, l’altra per la produzione dei documenti per il trasferimento del credito di imposta.
Nel caso di richiedenti non proprietari e titolari di diritti reali, serve la busta paga mensile, il contratto di lavoro o comunque una documentazione che attesti il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese.
Infine, se previsto, serve il titolo edilizio o autocertificazione inizio/fine lavori.
Sismabonus 110%: i documenti necessari per l’agevolazione
Anche i contribuenti interessati al sismabonus 110% devono produrre una certa dose di documenti per ottenere l’agevolazione.
Non è necessario certificare il miglioramento della classe sismica, ma va comunque documentata tramite asseverazione tecnica l’efficacia degli interventi effettuati.
L’incaricato di rilasciare il visto di conformità per la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà accertare che ci siano le asseverazioni necessarie all’inizio e alla fine dei lavori, o anche per ogni stato di avanzamento degli interventi.
Infine, i certificatori devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale non inferiore a 500.000 euro e comunque adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.
In questo modo si garantisce sia ai propri clienti che al bilancio statale il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La mancanza di queste certificazioni o la non veridicità delle stesse comporta l’esclusione dal superbonus.
Superbonus 110%: documenti necessari e fasi di lavoro
Vediamo di seguito i documenti e certificazioni in base alla fase di avanzamento dei lavori.
A inizio lavori servono:
- autodichiarazione del cliente che attesti di eventuali precedenti bonus casa di cui ha usufruito negli ultimi 10 anni;
- visura catastale;
- Ape stato iniziale;
- analisi preventiva e fattibilità (ovvero se avviene il salto di 2 classi energetiche);
- relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;
- pratica edilizia;
- prospetti in dwg;
- preventivi e/o computi metrici;
- dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
- documentazione fotografica intervento;
- certificazioni serramenti nuovi;
- dati e certificati nuovi oscuranti;
- schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa.
Quando lo stato di avanzamento dei lavori è arrivato almeno al 30%, sarà il turno di:
- comunicazione inizio lavori;
- preventivi e/o computi metrici;
- fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica e Sal;
- asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
- scheda descrittiva dell’intervento;
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
A fine lavori, bisognerà avere:
- preventivi e/o computi metrici;
- dichiarazione di fine lavori;
- Ape stato finale;
- fatture e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica a fine lavori;
- asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20;
- SCA - segnalazione certificata di agibilità;
- scheda descrittiva dell’intervento;
- ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
La maggior parte del materiale richiesto per avere accesso al superbonus è costituito da documenti di progetto e di cantiere, che di conseguenza sono a carico del progettista o del direttore dei lavori. Gli adempimenti quindi spettano perlopiù ai tecnici e non al singolo cittadino interessato alla misura agevolativa.
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