Le ricariche auto elettriche possono essere considerate un benefit aziendale non sottoposto a tassazione. Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
I benefit aziendali sono un compenso elargito, insieme alla retribuzione in denaro, dal datore di lavoro in favore dei dipendenti e nella maggior parte dei casi sono tassati, ma vi sono ipotesi specifiche previste dall’articolo 51 del Tuir comma 2 lettera f in cui la tassazione è esclusa.
Naturalmente si tratta dei benefit aziendali maggiormente apprezzati dai lavoratori. Sorgono però dei dubbi sulle ipotesi escluse da tassazione e l’Agenzia delle Entrate con la risposta 329/2022 ha fornito delucidazioni in seguito alla proposizione di un interpello andando a ridefinire i limiti della normativa e includendo tra i benefit aziendali non suscettibili di tassazione anche la ricarica auto.
Benefit aziendali: il caso concreto
L’interpello è stato proposto da una società (parte di un gruppo) impegnata da un decennio nella sostenibilità ambientale. In tale ottica ha rinnovato il proprio parco auto aziendale con auto elettriche, ha introdotto in azienda energia da fonti rinnovabili, ma oltre a effettuare investimenti, al fine di rendere l’azienda sempre più efficiente dal punto di vista energetico e sempre meno inquinante, è anche impegnata nella sensibilizzazione dei propri dipendenti in modo che assumano anche al di fuori dell’azienda dei comportamenti ecologicamente sostenibili.
Tale sensibilizzazione è stata attuata attraverso varie strategie, tra cui materiale informativo, attività formative, campagne di comunicazione promosse da Ong nazionali e locali.
In questa ottica ritiene che l’attività svolta possa essere considerata a finalità educativa. Tra le misure che intende sostenere vi è la possibilità per i dipendenti che in un arco di tempo determinato passano dalle auto alimentate da fonti tradizionali (diesel e benzina) a fonti alternative cioè energia elettrica, di beneficiare di ricariche auto gratis per un periodo di 6 mesi. Le cariche dovrebbero essere erogate attraverso il proprio impianto fotovoltaico e idroelettrico, oppure attraverso una convenzione con terzi.
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La società chiede quindi all’Agenzia delle Entrate se tale misura di welfare aziendale possa essere inquadrata nell’articolo 51 comma 2 lettera f del Tuir.
Cosa prevede il Tuir all’articolo 51?
L’articolo 51 comma 1 del Tuir stabilisce che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e valori in genere a qualunque titolo percepiti, anche se sotto forma di erogazioni liberali, ma comunque inerenti il rapporto di lavoro. Lo stesso articolo al comma 2 lettera f prevede dei casi specifici di esclusione dalla tassazione.
La disposizione esclude dalla tassazione l’utilizzazione di opere e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro purché siano offerti alla generalità di dipendenti o a una categoria per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
Agenzia delle Entrate: la ricarica dell’auto elettrica è un benefit aziendale non tassabile
Chiarito il quadro entro il quale l’Agenzia delle Entrate è chiamata a fornire risposta, si delinea ciò che l’Agenzia ha deciso.
Nel caso in oggetto, fornire la ricarica auto ai dipendenti che decidono di passare alla mobilità sostenibile può essere considerata una finalità di educazione ambientale.
Ciò anche tenendo in considerazione che la transizione ecologica attraverso la mobilità sostenibile è uno degli obiettivi specifici del Pnrr. Proprio per questi motivi deve ritenersi che il benefit aziendale erogato in tal modo, quindi una prestazione in natura e non in denaro, rivolta alla generalità dei dipendenti che adottano un determinato comportamento, può ritenersi rientrante nell’articolo 51 comma 2 lettera f del Tuir e di conseguenza il controvalore della ricarica auto non è tassabile.
Naturalmente si tratta di una risposta specifica a un’azienda che per analogia può applicarsi a tutte le aziende che dovessero scegliere tale strada per riconoscere benefit aziendali.
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