Estrazione carburanti da depositi fiscali: l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 1 marzo 2018 mette a disposizione i modelli per la presentazione dell’idonea garanzia.
Estrazione carburanti da depositi fiscali: con il provvedimento del 1° marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli attesi modelli per l’immissione in consumo da un deposito fiscale e per l’estrazione di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza previo versamento dell’Iva.
I modelli di garanzia che esonerano dal versamento IVA sono stati pubblicati dopo le indicazioni fornite dal MEF, nel decreto emanato il 13 febbraio 2018.
Nel decreto ministeriale il MEF ha stabilito che, in taluni casi, l’estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento IVA presentando un’idonea garanzia all’Agenzia delle Entrate.
Tale garanzia deve essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato, ovvero di fideiussione bancaria o rilasciata da un’impresa commerciale ritenuta solvibile dall’Amministrazione finanziaria, o di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Si allegano di seguito i modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate.
Estrazione carburanti da depositi fiscali: ecco i modelli che assicurano la garanzia
I modelli per l’idonea garanzia approvati e pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 1° marzo 2018 sono due:
- il primo modello è messo a disposizione per intermediari e banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- il secondo modello invece per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
Oltre ai modelli sono state anche approvate le condizioni generali che regolano il rapporto tra il soggetto che rilascia la garanzia, o presso cui è istituito il deposito vincolato, e l’Agenzia delle entrate.
Si allegano di seguito i modelli per la costituzione della garanzia approvati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 1° marzo 2018.
Le novità della Legge di Bilancio 2018
Le indicazioni fornite dal MEF nel decreto emanato il 13 febbraio 2018 arrivano in seguito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 per contrastare l’evasione Iva nel campo dei carburanti, gasolio e benzina, acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.
In particola la manovra ha stabilito che nel caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di destinatario registrato, qualunque sia la fonte di acquisto (nazionale, intra UE o extra UE), l’accisa e l’Iva sono dovute con pagamento mediante modello F24, senza diritto a compensazione.
La Legge di Bilancio 2018 però ha previsto però anche dei casi in cui i soggetti che immettono in consumo da un deposito fiscale o estraggono da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio, se in possesso di determinati requisiti di affidabilità o in presenza di un’idonea garanzia, possono procedere senza dover pagare l’Iva.
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