Falso in bilancio, come funziona il reato e le sanzioni previste

Giorgia Dumitrascu

3 Aprile 2025 - 11:46

Il falso in bilancio è punibile anche per errori minimi se c’è dolo. Le pene fino a 8 anni sono applicate anche senza danni economici.

Falso in bilancio, come funziona il reato e le sanzioni previste

Il falso in bilancio è un reato societario e consiste nell’alterazione consapevole dei dati contenuti nei documenti contabili ufficiali di una società, al fine di trarre un ingiusto vantaggio o di ingannare i destinatari delle informazioni economiche. Si tratta di un illecito penale che è tornato a essere punito severamente a seguito della riforma del 2015 legge n. 69/2015.

Oggi il falso in bilancio è un reato grave, punito con sanzioni penali anche in presenza di irregolarità contabili di entità modesta.

Falso in bilancio, cosa significa? Definizione e norma di riferimento

Il falso in bilancio è una forma di false comunicazioni sociali, disciplinata dall’art. 2621 c.c., che punisce:

“chi, al fine di ingannare i destinatari del bilancio, espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero oppure ometta informazioni rilevanti nella redazione dei documenti contabili e societari.”

L’ordinamento tutela la trasparenza e correttezza dell’informazione societaria, a tutela dei soci, dei creditori, dei terzi e, più in generale, del mercato. Si tratta di un reato di pericolo concreto, poiché è sufficiente che la comunicazione falsa sia idonea a indurre in errore, senza che sia necessario dimostrare un danno patrimoniale effettivo.

Reato di falso in bilancio: cosa dice la legge

Il reato di falso in bilancio è una fattispecie propria, cioè:

“che può essere commessa solo da determinati soggetti dotati di una specifica posizione all’interno della società”

Sono responsabili del reato di false comunicazioni:

  • Amministratori;
  • Direttori generali;
  • Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
  • Sindaci;
  • Liquidatori.

A questi si aggiungono anche coloro che, pur privi di una nomina formale, esercitano di fatto le funzioni tipiche di tali cariche. In tal senso, l’art. 2639 c.c. estende la punibilità a “chiunque, anche di fatto, eserciti funzioni di amministrazione, direzione o controllo”.

È, dunque, sufficiente che un soggetto agisca con poteri equivalenti a quelli ufficialmente previsti per rispondere penalmente del reato, anche senza una nomina formale nel registro delle imprese.

Esclusione dei dipendenti contabili (salvo concorso)

La responsabilità penale per falso in bilancio non si estende ai semplici impiegati contabili o amministrativi, in quanto privi della posizione di garanzia e di responsabilità richiesta dalla norma. Tuttavia, è possibile che un contabile interno o un consulente esterno risponda del reato in concorso, ai sensi dell’art. 110 c.p., se partecipa consapevolmente alla condotta illecita degli amministratori o di altri soggetti apicali. Il concorso richiede la prova di un accordo o di una consapevole collaborazione alla falsificazione.

Riferimento alle società: ambito oggettivo

Il reato di falso in bilancio si riferisce esclusivamente ai bilanci delle società, siano esse di persone (es. s.n.c. o s.a.s.) o di capitali (es. s.r.l. o s.p.a.). La disciplina non si applica agli enti non societari (ad es. associazioni, fondazioni, enti pubblici non economici), i cui atti contabili non rientrano nel perimetro dell’art. 2621 c.c..

Quindi, l’ambito di applicazione riguarda:

  • società quotate;
  • società non quotate;
  • con previsioni specifiche per i casi di minore gravità.

Come si commette il falso in bilancio

Il falso in bilancio si realizza attraverso una o più condotte che alterano in modo volontario e consapevole la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Le azioni che integrano il reato di falso in bilancio consistono, in via generale, in:

  • inserire dati falsi all’interno del bilancio o di altri documenti contabili obbligatori;
  • omettere informazioni rilevanti che, per legge, devono essere incluse;
  • alterare le valutazioni contabili, in modo tale da rappresentare una realtà economica diversa da quella effettiva.

Tipologie di falso in bilancio

Per facilitare la comprensione, è utile distinguere tre macro-categorie di falsificazione:

  • falsificazioni quantitative (dati oggettivi): gonfiare l’attivo con crediti inesistenti; omettere passività per ridurre artificialmente il debito.
  • falsificazioni qualitative o descrittive: classificare spese straordinarie come investimenti ordinari per alterare la percezione della gestione.
  • valutazioni fraudolente: utilizzare criteri di valutazione non veritieri (es. sovrastimare il valore di magazzino o di un cespite) in modo da incidere artificiosamente sul risultato d’esercizio.

Centrale il dolo: l’intento di ingannare

Elemento imprescindibile per la configurazione del reato è la presenza del dolo specifico, ossia la volontà di indurre in errore i destinatari del bilancio (soci, creditori, mercato) al fine di ottenere un ingiusto vantaggio. Tale vantaggio può consistere nel mantenere od ottenere linee di credito bancarie; attrarre nuovi investitori oppure, mascherare una gestione negativa per evitare sanzioni o responsabilità interne.

Non rientrano nel reato gli errori contabili commessi in buona fede, né le stime realistiche se effettuate secondo criteri ragionevoli. La soglia tra legittima discrezionalità tecnica e penalmente rilevante falsificazione si colloca nella manifesta intenzione di alterare la realtà contabile con finalità ingannevoli.

La stretta del 2015: niente soglie di tolleranza

Con la legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, il legislatore ha attuato un deciso irrigidimento del trattamento penale dei reati societari, in particolare del falso in bilancio. La riforma ha abrogato il precedente impianto normativo introdotto dal D.lgs. n. 61/2002, che aveva previsto soglie di rilevanza quantitativa al di sotto delle quali le falsità contabili non erano punibili, limitando di fatto l’effettiva perseguibilità del reato, soprattutto nelle società non quotate.

Falsi rilevanti anche se “modesti”

Il punto centrale della riforma è rappresentato dalla rimozione delle soglie quantitative di punibilità: oggi, un falso in bilancio può costituire reato anche se riguarda importi contenuti, purché sia dotato della capacità concreta di ingannare i destinatari e sia sorretto dall’intento doloso.

Ciò significa che la rilevanza penale non dipende più dall’entità economica della falsificazione, ma dalla sua attitudine a trarre in inganno e dalla sussistenza del dolo specifico.

Falso in bilancio: sanzioni e pene

Il falso in bilancio è punito con pene detentive che variano in base alla gravità del fatto e al tipo di società coinvolta.

Società non quotate

Per la generalità delle società non quotate, la norma principale è l’art. 2621 c.c., che punisce i soggetti responsabili con la reclusione da 1 a 5 anni. Questa è la pena ordinaria applicabile alla maggior parte dei casi, e implica che il reato ha natura di delitto, trattandosi di una pena superiore ai 3 anni. L’applicazione non dipende più dall’entità economica della falsità, come avveniva prima della riforma del 2015.

Fatti di lieve entità

L’art. 2621-bis c.c., introdotto dalla legge n. 69/2015, prevede una riduzione della pena per le false comunicazioni sociali commesse in contesti meno gravi con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Tal disposizione si applica alle società non quotate e nei casi in cui il fatto sia di lieve entità; quest’ultima valutata dal giudice in base alla natura e alla dimensione della società e alla portata della falsificazione. In questi casi, il reato è procedibile solo a querela di parte, che deve essere presentata entro 3 mesi dalla scoperta del fatto.

Questo meccanismo risponde a esigenze di proporzionalità, ma non esclude una risposta penale anche per falsi contabili contenuti. Anche in presenza di “lievità del fatto”, la pena massima è comunque alta (fino a 3 anni di reclusione).

Società quotate

Per le società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea, si applica l’art. 2622 c.c., che prevede la sanzione più severa, la reclusione da 3 a 8 anni.

In questo caso, il reato:

  • è sempre procedibile d’ufficio;
  • non prevede soglie di non punibilità;
  • si configura anche per falsificazioni di entità modesta, purché dolose e idonee a trarre in inganno.

Sanzioni accessorie

Oltre alle pene principali, il giudice può disporre sanzioni accessorie in base all’art. 32 c.p., tra cui:

  • l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle imprese;
  • l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • altre misure interdittive, eventualmente applicabili nei casi più gravi.

Prescrizione del falso in bilancio

Uno degli aspetti più rilevanti dal punto di vista processuale è la prescrizione del reato, ossia il tempo massimo entro cui l’autorità giudiziaria può esercitare l’azione penale. Trascorso questo termine senza che sia intervenuta una sentenza definitiva, il reato si estingue e l’imputato non può più essere perseguito.

Termine ordinario

Il reato di falso in bilancio si prescrive in 6 anni, ai sensi dell’art. 157 c.p., trattandosi di un reato punito con pena massima inferiore a 6 anni (nei casi ordinari e di lieve entità ex artt. 2621 e 2621-bis c.c.).
Il termine decorre dal momento in cui il bilancio falso è reso noto ai destinatari, cioè:

  • dalla data di approvazione in assemblea (per i soci);
  • oppure dalla data di deposito presso la Camera di Commercio (per i terzi).

Interruzione della prescrizione

Ogni atto interruttivo, come una richiesta di rinvio a giudizio, l’interrogatorio, o il decreto di perquisizione, comporta l’interruzione del decorso della prescrizione.
In tal caso, il termine prescrizionale viene prolungato di un quarto (o della metà nei casi più gravi), arrivando così fino a un massimo di 7 anni e 6 mesi nei casi ordinari.

Considerazioni pratiche

In molti casi, il falso in bilancio viene scoperto a distanza di tempo, quando il bilancio è già stato approvato e magari archiviato. i tempi residui per accertare il reato siano spesso limitati, e che vi sia il rischio concreto che la prescrizione maturi prima della sentenza definitiva, soprattutto se il procedimento si protrae per più gradi di giudizio.
Con riferimento ai procedimenti per fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020, si applica la sospensione del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, introdotta dalla riforma della giustizia penale (legge n. 3/2019, c.d. “Spazzacorrotti”).

Tale sospensione si applica solo dopo il primo grado, quindi non incide sul termine utile per iniziare il processo, ma può prolungare sensibilmente i tempi di definizione del giudizio, in particolare per i reati complessi come il falso in bilancio.

Esempio pratico illustrativo

Per comprendere meglio come si traduce nella pratica il reato di falso in bilancio, è utile analizzare brevemente alcuni casi esemplificativi. Gli esempi seguenti aiutano a visualizzare come dai principi astratti si passi a situazioni concrete, chiarendo gli elementi costitutivi del reato, le conseguenze penali e le eventuali attenuanti.

Società non quotata: falsa rappresentazione per ottenere credito

Tizio, amministratore della Alfa S.r.l., approva e deposita il bilancio dell’esercizio 2023 omettendo volutamente un debito di 100.000 euro verso un fornitore. Mediante questa omissione, il bilancio mostra un utile fittizio e una solidità patrimoniale maggiore di quella reale, inducendo la banca a concedere alla società un affidamento bancario. In seguito, il debito occultato viene scoperto nel corso di un accertamento fiscale. La pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni.

Tuttavia, se la società è di dimensioni molto ridotte e il debito omesso risulta proporzionalmente non significativo, il giudice potrebbe qualificare il fatto come di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), riducendo la pena a un massimo di 3 anni e richiedendo la querela di parte per la procedibilità.

Società quotata: falsificazione sistematica dei bilanci

In un noto caso italiano, i dirigenti di una società quotata hanno sistematicamente falsificato i bilanci annuali per occultare ingenti perdite di esercizio, sovrastimando il valore di partecipazioni e attività immateriali. Ciò ha consentito alla società di mantenere artificiosamente alto il valore delle azioni sul mercato, inducendo numerosi piccoli investitori a continuare ad acquistare titoli, ignari della reale situazione patrimoniale dell’ente.

Tale condotta prevede l’applicazione della reclusione da 3 a 8 anni ex art. 2622 c.c., senza soglie di rilevanza economica e con procedibilità d’ufficio. In questo ambito, la gravità dell’illecito si riflette nella portata dell’inganno e nella platea dei soggetti tratti in errore.

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