Far venire l’ansia è reato: quando e cosa si rischia

Ilena D’Errico

26 Settembre 2024 - 00:17

Far venire lansia a qualcuno può essere un reato, ecco quando e cosa si rischia a seconda dei casi.

Far venire l’ansia è reato: quando e cosa si rischia

Far venire l’ansia è reato, almeno in alcuni casi. La vittima ha quindi diritto ai rimedi legali del caso, dalla possibilità di querelare l’autore dell’illecito alla richiesta di un risarcimento per i danni patiti. La giurisprudenza ha ormai definito un quadro piuttosto chiaro sull’argomento, distinguendo in particolare tra il reato di lesioni personali e quello di stalking - più propriamente atti persecutori - che rilevano in questi casi.

Prima di chiarire quando far venire l’ansia a qualcuno è reato, tuttavia, è bene specificare che non c’è alcuna menzione specifica al significato tecnico del termine in ambito clinico. La condizione di ansia a cui fanno riferimento le sentenze, ma anche la legge stessa, non coincide necessariamente con condizioni psichiatriche o psicologiche che portano a una definizione patologica.

Si usa dunque il termine nella sua accezione comune e generale, come un malessere generalizzato, riprendendo le parole del dizionario Treccani: Stato di agitazione, di forte apprensione, dovuto a timore, incertezza, attesa di qualcosa. Si può perfino trattare di uno stato momentaneo e passeggero, non legato a disturbi permanenti, purché abbia connotati di gravità e nesso causale con il comportamento illecito.

Quando far venire l’ansia è reato

Come anticipato, indurre uno stato d’ansia nelle altre persone può integrare i reati di stalking e lesioni personali. L’articolo 612 bis del Codice penale definisce il reato di atti persecutori proprio come il comportamento molesto o minaccioso e ripetuto che causa alla vittima timore per l’incolumità propria o di altri oppure “un perdurante e grave stato di ansia o di paura”.

La Corte di Cassazione ha applicato testualmente la normativa in più occasioni, in ultimo con la sentenza n. 21006/2024, riferita peraltro a rapporti di vicinato. I giudici in questa occasione hanno contribuito anche a distinguere il reato di stalking, caratterizzato da un turbamento dell’equilibrio psicologico della vittima, da quello di molestie, che genera fastidio e stress ma non un altrettanto grave danno alla salute.

Il reato di stalking si caratterizza inoltre per la sensazione di paura che i comportamenti possono indurre e dai cambiamenti che provocano nella vita quotidiana della vittima, purché direttamente correlati alle minacce o alle molestie ricevute. Questo reato viene infatti perseguito per la tutela della cosiddetta libertà morale, mentre quello di molestie preservano più che altro l’ordine pubblico.

La sentenza specifica, inoltre, che è importante distinguere “il diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta”, ossia la reazione della vittima e i risvolti patiti a causa del reato. Gli atti persecutori sono comunque caratterizzati da condotte in qualche modo aggressive, minatorie e/o ritorsive, che certo non si palesano nelle meno gravi molestie.

Far venire l’ansia a qualcuno senza condotte reiterate nel tempo può comunque integrare il reato di lesioni personali, visto che il pacifico orientamento della Cassazione include nella definizione di “malattia del corpo o della mente” prevista dall’articolo 582 del Codice penale anche lo stato d’ansia intenso e prolungato. Per esempio, la sentenza n. 7969/2020 ha riconosciuto la sussistenza del reato in caso di abuso dei mezzi di correzione da parte di genitori o insegnanti.

Cosa si rischia

Il rischio per chi causa l’ansia a un’altra persona riguarda per l’appunto l’accusa di uno dei reati citati e l’eventuale condanna, subordinata all’accertamento dei fatti e alla dimostrazione dei danni patiti dalla vittima. In tal proposito, la parte lesa ha comunque diritto a pretendere un risarcimento.

Per quanto riguarda la sede penale, le conseguenze cambiano a seconda del reato contestato ed eventualmente accertato. Gli atti persecutori sono puniti con la reclusione da 1 anno a 6 e anni e 6 mesi, mentre le lesioni personali con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Le molestie, infine, sono punite con l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino a 516 euro. Sono comunque previste aggravanti che possono influenzare la condanna.

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