Bollo fattura elettronica 2020, scadenza in arrivo per l’imposta relativa al terzo trimestre ed al primo semestre dell’anno. Ecco chi paga entro il 20 ottobre, a seguito delle novità introdotte dal decreto Liquidità.
Scadenza in arrivo per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2020: il 20 ottobre è fissato un doppio appuntamento.
Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato entro la scadenza del 20 ottobre 2020 in relazione all’importo dovuto per il terzo trimestre e, in specifiche fattispecie, per primo e secondo trimestre dell’anno.
Considerando le novità ed il nuovo calendario dei versamenti previsto dal decreto Liquidità, è bene riepilogare chi è obbligato al pagamento.
Il Decreto Liquidità ha cambiato le scadenze dell’imposta di bollo, fissando a 250 euro la soglia per il pagamento semestrale.
Già con il DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 erano state modificate le scadenze del bollo sulle fatture elettroniche: nel caso di importi ridotti, inferiori a 1.000 euro nel trimestre, il pagamento era stato fissato a cadenza semestrale e non trimestrale.
Il Decreto Liquidità 2020 riduce il limite di importo per effetto del quale si potrà fruire della riduzione delle scadenze, fissandolo in 250 euro. Per effetto della nuova modifica, la scadenza del 20 ottobre 2020 sarà un doppio appuntamento: è il termine per pagare l’imposta di bollo del terzo trimestre e del primo semestre, nel caso di importo dovuto inferiore a 250 euro.
Bollo fatture elettroniche 2020: le nuove scadenze previste dal Decreto Liquidità
Il Decreto Liquidità sostituisce interamente le novità introdotte dal comma 1-bis, articolo 17, del Decreto legge n. 124/2019, stabilendo che:
“1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.
In sostanza, se l’importo dovuto per il primo trimestre è inferiore a 250 euro, la scadenza del bollo sulla fattura elettronica viene rinviata al termine di pagamento del bollo dovuto per il secondo trimestre.
Nel caso di importi inferiori a 250 euro, considerando complessivamente quanto dovuto sia per il primo che per il secondo trimestre, il pagamento potrà essere effettuato entro la scadenza del terzo trimestre.
Non cambiano invece le scadenze del bollo sulle fatture di terzo e quarto trimestre.
Riassumiamo di seguito le nuove scadenze per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2020:
Bollo fattura elettronica - novità 2020 | Importo | Scadenza |
---|---|---|
Primo trimestre | meno di 250 euro | 20 luglio (con bollo secondo trimestre) |
Primo e secondo trimestre | meno di 250 euro | 20 ottobre (con bollo terzo trimestre) |
Terzo trimestre | - | 20 ottobre |
Quarto trimestre | - | 20 gennaio |
La scadenza del 20 ottobre 2020 riguarda quindi il pagamento:
- dell’imposta di bollo dovuta per il terzo trimestre;
- dell’imposta di bollo dovuta per il primo e secondo trimestre 2020, nel caso di importo dovuto inferiore a 250 euro per l’intero semestre.
Ovviamente, non cambia la periodicità di pagamento nel caso di importi superiori a 250 euro: il pagamento è in tal caso dilazionato in quattro rate trimestrali.
Di seguito le scadenze ordinarie:
Bollo fattura elettronica | Scadenza trimestrale |
---|---|
Fatture I trimestre | 20 aprile |
Fatture II trimestre | 20 luglio |
Fatture III trimestre | 20 ottobre |
Fatture IV trimestre | 20 gennaio |
L’obbligo di versamento dell’imposta di 2 euro riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.
L’avvio della fatturazione elettronica ha portato all’introduzione della nuova modalità di pagamento. Al posto delle marche da bollo cartacee, il versamento è oggi effettuato con il modello F24 precompilato dall’Agenzia delle Entrate o tramite addebito diretto sul conto corrente.
Per approfondire i lettori possono far riferimento all’articolo -> Pagamento bollo fattura elettronica: calcolo e modello f24 precompilato online
Scadenza bollo fattura elettronica 2020: il precedente piano di pagamento previsto Decreto Fiscale
Come anticipato in apertura, la novità prevista dal Decreto Liquidità modifica disposto dal Decreto legge Fiscale n. 124/2019.
Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2020 prevedeva che nel caso in cui gli importi dovuti non superassero la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche poteva essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Bollo fattura elettronica (Decreto Fiscale 2020) | Scadenza trimestrale | Scadenza semestrale |
---|---|---|
Fatture I trimestre | 20 aprile | |
Fatture II trimestre | 20 luglio | 16 giugno (primo semestre) |
Fatture III trimestre | 20 ottobre | |
Fatture IV trimestre | 20 gennaio | 16 dicembre (secondo semestre) |
Un calendario ora superato per effetto delle modifiche previste dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020.
Omesso o tardivo versamento imposta di bollo, iscrizione a ruolo entro 30 giorni
Il Decreto Fiscale 2020 ha modificato anche la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Nel caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta, sanzioni ed interessi.
Nel caso di mancato pagamento da parte del contribuente entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso delle Entrate, l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.
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