Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2024. Ecco quando si applica il contrassegno e come pagare.
In scadenza al 30 settembre 2024 il versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre del 2024. Ecco come effettuare i versamenti.
La legge n. 122/2022 di conversione del decreto Semplificazioni (n.73/2022) ha cambiato le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e consente pagamenti cumulativi fino a 5.000 euro senza sanzioni e interessi.
L’obbligo di pagare l’imposta di bollo riguarda le fatture esenti, escluse o non imponibili ai fini IVA di importo superiore a 77,47 euro, come nel caso di contribuenti minimi o forfettari.
Il pagamento delle due imposte è alternativo e si applica secondo quanto previsto dal D.P.R. 642/1972.
Come comportarsi con l’obbligo di fattura elettronica in vigore 1° gennaio 2019, poi esteso a tutti forfettari? Vediamo di seguito le regole per il pagamento del bollo virtuale e quali le nuove istruzioni fornite in merito dall’Agenzia delle Entrate.
Bollo fattura elettronica: come pagare
A partire dal 1° gennaio 2019 è l’Agenzia delle Entrate a comunicare l’importo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, la stessa deve essere versata al termine di ogni trimestre. L’importo è determinato avendo in considerazione l’entità delle fatture elettroniche passate attraverso il Sistema di Interscambio, SdI, utilizzato obbligatoriamente per la fatturazione elettronica.
Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (in questo caso 15 luglio 2024), nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, alla voce “Fatture e corrispettivi”, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli lenchi A e B.
Nell’elenco A è contenuta la lista delle fatture non modificabili.
Nell’elenco B sono, invece, indicate le fatture per le quali è possibile provvedere a modifiche. Le modifiche devono essere apportate entro la fine del mese, quindi entro il 31 luglio. Si deve poi provvedere al pagamento degli importi seguendo il calendario qui indicato per il 2024:
- 31 maggio;
- 30 settembre;
- 30 novembre;
- 28 febbraio dell’anno successivo.
Il Fisco calcola l’importo da pagare sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo:
- con addebito su conto corrente bancario o postale, indicando l’Iban del conto su cui viene fatto l’addebito nella sezione «Fatture e corrispettivi». Il conto deve essere intestato al contribuente;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
I codici tributo da utilizzare sono:
- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre.
In caso di ritardo o insufficiente versamento si usano i codici tributo:
- 2525 per le sanzioni;
- 2526 per gli interessi.
Fatture elettroniche: importi e agevolazioni
Per le fatture elettroniche il pagamento deve essere effettuato a cadenza trimestrale. Entro il 30 settembre 2024 devono essere versati gli importi relativi alla fatturazione elettronica del secondo trimestre 2024.
Tuttavia, se l’imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagato successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni.
La Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell’articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nello specifico ha alzato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile versare l’imposta cumulativamente, ma comunque entro l’anno.
Bollo fattura elettronica: il calendario aggiornato
Vediamo di seguito il calendario aggiornato delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta e come la legge 122/2022 modifica l’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014:
Periodo di riferimento e-fattura | Scadenza pagamento imposta di bollo | Scadenza pagamento cumulativo | Codice tributo |
---|---|---|---|
1° trimestre 2024 | 31 maggio 2024 | se l’importo dovuto per il 1° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre | 2521 |
2° trimestre 2024 | 30 settembre 2024 | se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre | 2522 |
3° trimestre 2024 | 30 novembre 2024 | 2523 | |
4° trimestre 2024 | 28 febbraio 2025 | 2524 |
Questi codici vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a debito versati”, indicando anche l’anno, in quattro cifre, a cui si riferisce ogni pagamento nella sezione specifica.
Sanzioni mancato versamento o versamento insufficiente
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse rilevare delle anomalie, ad esempio mancato versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche o versamento carente, provvede a trasmettere al contribuente una comunicazione in cui in pratica si chiedono i maggiori importi.
La particolarità è rappresentata dal fatto che la comunicazione avviene tramite indirizzo di posta elettronica certificata, Pec, presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec). Nella comunicazione sono indicati:
- imposta di bollo dovuta;
- sanzioni;
- interessi.
Entro 30 giorni il contribente può fornire delucidazioni in merito.
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