Firma falsa, quando è reato e cosa si rischia

Ilena D’Errico

24 Aprile 2025 - 00:48

La firma falsa può integrare davvero numerosi reati, come pure meri illeciti civili o addirittura non essere punibile. Facciamo chiarezza.

Firma falsa, quando è reato e cosa si rischia

Fare una firma falsa può comportare diverse conseguenze e in alcuni casi integrare perfino un reato. La disciplina è molto ampia, il tipo di documento su cui viene apposta la firma, la finalità della falsificazione e dall’eventuale consenso del diretto interessato (la persona di cui si falsifica la firma).

Nella migliore delle ipotesi, falsificare la firma non è un comportamento perseguibile e non rappresenta nemmeno un illecito civile. Nel peggiore dei casi, invece, comporta alcuni gravi reati e le relative sanzioni penali. Ecco cosa si rischia per una firma falsa.

Cosa si intende per firma falsa

Prima di approfondire le svariate conseguenze possibili, chiariamo cosa si intende per firma falsa: una firma che non viene eseguita dal suo titolare, ma lo simula soltanto. Chi firma per conto di un’altra persona imitando la sua firma, la sta falsificando. L’uso di questa firma influisce notevolmente sulle ripercussioni legali, ma anche i metodi di falsificazione possono rilevare. La falsa firma digitale, per esempio, spesso comporta illeciti come l’accesso abusivo a sistema informatico. La firma falsa può poi essere usata per molti reati, come l’estorsione e la ricettazione. Concentriamoci però sugli illeciti compiuti contestualmente all’uso della firma falsa.

Cosa si rischia per una firma falsa

L’unica ipotesi in cui si può falsificare una firma senza conseguenze è quella in cui si ha il consenso del diretto interessato. La legge, infatti, prevede che solo quest’ultimo possa contestare la falsificazione della propria firma, possibilità non concessa alle controparti. Non si può però dire che firmare al posto di un’altra persona sia legale. Semplicemente, soltanto l’interessato può contestare l’autenticità della firma e presumibilmente non dovrebbe farlo se vi ha acconsentito. Questo comportamento resta però sconsigliato e rischioso, mentre si può ricorrere alle deleghe e alle procure, strumenti appositi e sicuri.

Esiste, però, una circostanza in cui la firma falsa è illegale nonostante il consenso dell’interessato. Ciò accade quando si firma per conto di un’altra persona un atto pubblico o comunque dinanzi a un pubblico ufficiale, poiché questo comportamento integra un reato a sé stante: il falso in atto pubblico.

A onor del vero, bisogna considerare che è molto improbabile il verificarsi di una simile circostanza, in quanto il pubblico ufficiale chiede l’esibizione di un documento di riconoscimento per identificare il soggetto e valutare la sua legittimazione a firmare. Ciò non significa che il reato di falso in atto pubblico riguardante proprio la firma sia raro, ma semplicemente che nella stragrande maggioranza dei casi riguarda situazioni ben più complesse, truffe in particolare, o quanto meno una negligenza del pubblico ufficiale. Molto dipende anche dal tornaconto del soggetto che falsifica la firma, spesso integrante altri reati.

Firma falsa: quando è reato

Come anticipato, la firma falsa è un reato quando apposta su un atto pubblico (o rivolto alle Pubbliche amministrazioni) o dinanzi a un pubblico ufficiale. La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è punita dall’articolo 483 del Codice penale con la reclusione fino a 2 anni, ma la pena non può essere inferiore a 3 mesi quando si tratta di false attestazioni dello stato civile.

Come anticipato, questo reato si configura a prescindere dal consenso dell’interessato. Di conseguenza, bisogna fare molta attenzione, anche perché questo reato riguarda molti atti ordinari, come il rinnovo della patente o la richiesta di cambio della residenza.

Ci sono, poi, diversi altri reati che possono essere integrati dalla firma falsa, che dipendono direttamente dalle finalità della falsificazione.

Firma falsa: quando è truffa

Si ha il reato di truffa quando la falsificazione avviene per ottenere un ingiusto profitto a danno di altri. Per esempio, falsificando la firma del proprietario di un bene in una compravendita per ottenere il corrispettivo. Il reato di truffa, articolo 640 del Codice penale, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 51 a 1.032 euro, oltre alle ipotesi di truffa aggravata. Il reato di truffa viene definito dal Codice penale come commesso da:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (...)

Per esempio, si sottopone a una persona un contratto falso firmato da un presunto garante per ottenere un prestito privato. In parallelo, anche la firma può essere ottenuta compiendo il reato di truffa, cioè inducendo l’interessato a firmare con l’inganno (come fingendo che si tratti di un altro documento). Attenzione: la firma falsa in una scrittura privata non è di per sé un reato, a meno che ne integri altri come quello di truffa appunto.

Sostituzione di persona con la falsificazione della firma

La firma falsa può integrare il reato di sostituzione di persona individuato dall’articolo 494 del Codice penale. Si compie questo reato quando ci si sostituisce a un’altra persona per procurarsi un vantaggio o recare un danno. Questo reato è punito con la reclusione fino a 1 anno. In particolare, commette sostituzione di persona:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Come si lega questo reato alla firma falsa? Quando l’autore finge anche di essere il vero titolare della firma oppure approfitta della stessa per risultare credibile nella sostituzione. A tal proposito deve però verificarsi un vantaggio proprio o un danno agli altri, per esempio sulla reputazione della vittima di cui si imita la firma.

La firma falsa nel testamento olografo

L’articolo 491 del Codice penale estende la punibilità per il falso in atto pubblico a documenti equiparati, pur non avendo le caratteristiche proprie dell’atto pubblico. Ciò riguarda il testamento olografo e i titoli di credito trasmissibili al portatore o per girata (come alcune cambiali), quando il fatto è commesso per procurarsi un vantaggio ingiusto o arrecare un danno ad altre persone.

La falsità commessa dal pubblico ufficiale è punita dall’articolo 476 del Codice penale con la reclusione da 1 a 6 anni, mentre l’articolo 482 riduce la stessa pena di un terzo per i privati e i pubblici ufficiali fuori dall’esercizio delle proprie funzioni. Il testamento falso è in ogni caso nullo e per questo reato l’autore può essere dichiarato indegno a succedere: l’eredità può essergli negata anche quando si tratta di un erede legittimario.

Infine, chi usa consapevolmente questi atti pur sapendoli falsi ma non ha contribuito in alcun modo all’alterazione è punito dall’articolo 489 del Codice penale con la pena per il falso in atto pubblico ridotta di un terzo.

Firma falsa, l’illecito amministrativo e il risarcimento danni

Come ipotesi intermedia, si ha la firma falsa come illecito amministrativo. Si ha l’illecito quando viene apposta una firma falsa senza il consenso dell’interessato, ma senza integrare i reati di truffa e sostituzione di persona (sostanzialmente senza cercare un vantaggio), su atti non pubblici.

Il falso in atti privati, infatti, è stato depenalizzato ma può essere punito con la sanzione pecuniaria fino a 16.000 euro. Sul piano strettamente civilistico, il diretto interessato ha poi il diritto a chiedere un risarcimento danni per i pregiudizi patiti. Questo è possibile anche in parallelo al processo penale nelle ipotesi di reato, sia di falso in atto pubblico che truffa e sostituzione di persona.

La vittima può instaurare una causa civile per dimostrare il danno o, nelle ipotesi di reato, costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento.

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