Fiscalità del digitale: le novità della legge di Bilancio

Stefano Carta

30 Dicembre 2024 - 11:00

In tema di imposta sui servizi digitali e tassazione dei proventi da cripto attività, il testo originario del disegno di legge di Bilancio ha subìto modifiche sostanziali ad opera del Parlamento.

Fiscalità del digitale: le novità della legge di Bilancio

Il testo definitivo della Manovra, appena varata dal Parlamento, contiene una disciplina dell’imposta sui servizi digitali e della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi da cripto attività profondamente differente rispetto alle regole contenute nel testo proposto dall’Esecutivo.

Il primo tema risulta essere relativo alla platea dei soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali. Tale imposta, che andrà ad essere integrata normativamente dal Testo Unico dei tributi erariali minori, trova applicazione in riferimento ai servizi resi nell’ambito della pubblicità su siti internet e social network, dell’accesso su piattaforme digitali e sui corrispettivi ottenuti dai loro gestori, oltre che in riferimento ai ricavi conseguiti dalla trasmissione dei dati raccolti dagli utenti e generati da una interfaccia digitale.

Soglia di ricavi oltre la quale scatta l’imposizione

La riformulazione del nuovo comma 36 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non prevedeva più limiti dimensionali dei ricavi annui, facendo adombrare la possibilità di una sua applicazione anche ai soggetti più piccoli, purché i proventi derivanti dai servizi digitali fossero conseguiti stante il collegamento con il territorio dello Stato.

Con la nuova versione dell’articolo se ne conferma, ai fini dell’assoggettamento ad imposta, l’originario limite dimensionale minimo dei 750 milioni di euro, purché conseguiti nelle categorie di servizi sopracitati.

Come si versa il tributo

Contestualmente, si introducono nuove modalità di assolvimento del tributo, prevedendo il versamento di un acconto del 30% calcolato sulla base dell’imposta dovuta per l’annualità precedente e dell’importo dovuto a saldo nell’anno solare successivo (entro il termine del 16 maggio).

La tassazione dei proventi da cripto-attività

Il secondo tema, che va acquisendo sempre più interesse, si riferisce ai progetti di rimodulazione della tassazione relativa a plusvalenze e altri proventi relativi ad operazioni in cripto-attività.

Ad oggi i redditi da “cripto attività”, trovano collocazione alla lettera c-sexies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, venendo definite come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

La classificazione tra i “redditi diversi” è giustificata - come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 – dalla circostanza che solo talune tipologie di cripto-attività attualmente censite possono essere assimilate, tout court, a strumenti finanziari, imponendo dunque una loro collocazione nella categoria “residuale” di cui al richiamanto art. 67 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Le novità della legge di Bilancio

Ciò premesso, nella prima versione della legge di Bilancio 2025 era stato proposto l’innalzamento al 42% (con decorrenza immediata) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa al conseguimento di plusvalenze e di altri proventi derivanti da cripto-attività. Nel corso dei lavori parlamentari, invece, l’aliquota viene sì innalzata al 33%, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, con l’eliminazione della soglia di esenzione di 2 mila euro (valevole tanto per la tassazione che per la deducibilità delle eccedenze delle relative minusvalenze sulle plusvalenze) si è provveduto ad allargarne la base imponibile, a dimostrazione che il settore sta andando incontro ad una “fisiologica” fase di controllo, tanto a livello di inquadramento normativo che di conseguente prelievo fiscale.

Il tema della fiscalità del digitale

Rispetto alla formulazione originale della legge di Bilancio risultano apprezzabili sia il contenimento della platea dei soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali, sia l’abbandono dell’abnorme aliquota del 42% dell’imposta dovuta sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cripto-attività.

Ciò nonostante, in riferimento ai fenomeni economici dell’economia digitale, caratterizzati da criticità piuttosto evidenti in relazione ai criteri di collegamento territoriale e di coordinamento della disciplina impositiva a livello comunitario ed internazionale, si dovrebbe privilegiare un’attività di censimento e monitoraggio di tali attività, piuttosto che il mero inasprimento del prelievo fiscale, spostando il focus da un approccio puramente quantitativo ad un approccio semmai mirato ai fini del contrasto delle attività illecite.

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