Sostegni partite IVA: vantaggi e svantaggi del fondo perduto alternativo

Rosaria Imparato

24 Maggio 2021 - 11:18

Il decreto Sostegni bis prevede il contributo a fondo perduto alternativo: vediamo vantaggi e svantaggi per le partite IVA.

Sostegni partite IVA: vantaggi e svantaggi del fondo perduto alternativo

Aiuti a fondo perduto del decreto Sostegni bis: qual è il contributo che maggiormente conviene alle partite IVA? I nuovi finanziamenti sono articolati prevedendo il cosiddetto fondo perduto alternativo, il quale presenta una serie di vantaggi e svantaggi.

Mentre la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale è attesa per stasera 24 maggio, facciamo il punto della situazione per professionisti e partite IVA sui nuovi contributi a fondo perduto che, ricordiamo, sono a tre vie:

  • per chi l’ha già richiesto;
  • per le perdite del 2021;
  • a conguaglio.

Dal tipo di contributo dipende la necessità di inoltrare una nuova domanda oppure l’erogazione in automatico, eventuali adempimenti IVA e una percentuale diversa per determinare l’importo.

Partite IVA e vantaggi fondo perduto alternativo: percentuali più alte per chi non ha fatto domanda

Chi ha già ottenuto il contributo a fondo perduto del DL Sostegni 1 (la cui domanda è in scadenza il 28 maggio) riceverà in modo automatico anche un nuovo aiuto, di pari importo ed erogato nella stessa modalità del primo (bonifico su conto corrente o sotto forma di credito d’imposta). Questo primo pagamento, quindi, visto che parte in automatico senza che il contribuente faccia domanda, dovrebbe essere veloce e non creare nessun problema.

Il decreto Sostegni bis però come anticipato apre le porte del fondo perduto anche ad altre categorie di beneficiari grazie al contributo alternativo, pensato per includere nella platea di beneficiari anche chi ha avuto perdite nel 2021.

Il fondo perduto alternativo può essere richiesto (servirà quindi presentare domanda seguendo le istruzioni che l’Agenzia delle Entrate pubblicherà in un apposito provvedimento) sia da chi ha già ottenuto il primo contributo, sia da chi ne è rimasto escluso.

Per chi non ha fatto domanda per il primo fondo perduto, l’importo del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e dello stesso periodo tra il 2019 e il 2020 come segue:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Le percentuali sono più alte rispetto a quelle applicate per determinare l’importo del primo contributo a fondo perduto (quello del Sostegni 1).

Partite IVA e fondo perduto alternativo: LIPE obbligatorie

Chi invece ha chiesto e ottenuto il primo fondo perduto, può comunque chiedere il fondo perduto alternativo, ma le percentuali applicate saranno le stesse del Sostegni 1, ovvero:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il periodo preso in considerazione è sempre dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e dello stesso periodo tra il 2019 e il 2020. Il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta verrà scomputato da quello da riconoscere, se invece dall’istanza per il riconoscimento del contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante, l’Agenzia non darà seguito alla domanda.

Secondo il testo del decreto in bozza, il provvedimento prevede una condizione ben precisa per ottenere il fondo perduto alternativo: aver inviato le LIPE relative al primo trimestre 2021.

Naturalmente sono esentati i contribuenti in regime forfettario, che non sono tenuti all’invio delle comunicazioni della liquidazione IVA periodica.

A tal proposito però si segnala che potrebbero esserci delle complicazioni anche sulla modulistica. Il comma 13 dell’articolo 1 del Sostegni bis infatti recita che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà indicare anche

“gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.”

Non resta quindi che attendere sia la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per conoscere tutti i dettagli operativi.

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