Fondo perduto perequativo, bilancio d’esercizio con calo del 30%: calcolo e importi nel decreto MEF

Rosaria Imparato

16 Novembre 2021 - 12:31

Il decreto MEF del 12 novembre stabilisce la percentuale del calo di bilancio d’esercizio al 30% per ottenere il fondo perduto perequativo: di seguito vediamo calcolo e importi.

Fondo perduto perequativo, bilancio d’esercizio con calo del 30%: calcolo e importi nel decreto MEF

Il decreto attuativo sui contributi a fondo perduto perequativo è finalmente stato firmato dal ministro MEF Franco. La percentuale di peggioramento del bilancio d’esercizio è stata fissata al 30%. Il provvedimento contiene le istruzioni per il calcolo e gli importi del contributo, e viene specificato che si potrà accedere al finanziamento solo se si è in regola con la presentazione della dichiarazione dei redditi sia per il 2020 che per il 2019.

A questo punto, una volta pubblicato il decreto MEF in Gazzetta Ufficiale, mancherà solo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con l’approvazione del modello da compilare e inviare per presentare domanda.

L’obiettivo è di far arrivare i pagamenti entro fine anno, quindi considerando i tempi tecnici di invio delle istanze e le scadenze da presentare, la tabella di marcia va rispettata con passo serrato.

Fondo perduto perequativo, bilancio d’esercizio con calo del 30%

Il contributo a fondo perduto perequativo spetta ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario:

  • residenti o stabiliti nel territorio italiano;
  • che abbiano subìto un peggioramento del risultato economico d’esercizio tra il periodo d’imposta 2020 e 2019 pari ad almeno il 30%.

La percentuale stabilita col decreto attuativo MEF rimane quindi in linea con gli altri contributi a fondo perduto, il mezzo di sostegno economico con cui il Governo ha aiutato le partite IVA nell’ultimo anno e mezzo (non solo, quindi, col fondo perduto del decreto Sostegni bis).

La firma del decreto che stabilisce, finalmente, la percentuale di perdita del bilancio (e di conseguenza tracciando una linea di confine tra le partite IVA coi requisiti per fare domanda e chi invece resta fuori) è arrivata in seguito al via libera dell’Unione Europea.

Fondo perduto perequativo, calcolo e importi nel decreto MEF

L’importo massimo del contributo a fondo perduto perequativo è di 150.000 euro. Per calcolare l’importo spettante bisogna seguire la procedura descritta dall’articolo 2 comma 1 del decreto MEF, cioè:

  • calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio del 2020 con quello del 2019;
  • sottrarre gli eventuali altri contributi a fondo perduto ricevuti nell’ultimo anno e mezzo, stabiliti dai decreti emergenziali:
    • decreto Rilancio (articolo 25);
    • decreto Agosto (artt. 59 e 60);
    • decreto Ristori (artt. 1, 1 bis e ter);
    • decreto Natale (articolo 2);
    • decreto Sostegni (articolo 1);
    • decreto Sostegni bis (articolo 1 commi da 1 a 3, e da 5 a 13).
  • al risultato va applicata la percentuale del valore di ricavi e compensi del 2019:
percentualericavi e compensi del 2019
30% fino a 100mila euro
20% da 100mila a 400mila euro
15% da 400mila a 1 milione di euro
10% tra 1 e 5 milioni di euro
5% tra 5 e 10 milioni di euro

Non spetta alcun contributo se l’ammontare dei finanziamenti ricevuti è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico di esercizio tra il periodo d’imposta 2020 e 2019. Invece, le partite IVA che sono state escluse dai precedenti aiuti a fondo perduto avranno diritto a importi più alti.

Fondo perduto perequativo e dichiarazioni dei redditi entro la scadenza

Il terzo e ultimo articolo del decreto attuativo MEF si concentra sugli adempimenti dichiarativi che consentono l’accesso al contributo a fondo perduto. Le partite IVA in possesso dei requisiti devono aver trasmesso all’Agenzia delle Entrate:

  • la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 entro la scadenza del 30 settembre;
  • la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 deve essere stata “validamente presentata”;
  • le eventuali dichiarazioni dei redditi correttive o integrative presentate oltre il 30 settembre 2021 relative agli anni 2020 e 2019 non rilevano ai fini della determinazione del contributo “qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il predetto termine”.

Per tutti i dettagli lasciamo in allegato il decreto del ministero dell’Economia firmato il 12 novembre 2021 con annessa la relativa relazione illustrativa.

Decreto attuativo MEF - contributo a fondo perduto perequativo del decreto Sostegni bis
Clicca qui per scaricare il testo del decreto e la relazione illustrativa.

Iscriviti a Money.it