Fotocopiare pagine di libri universitari oltre un certo limite può essere reato, lo dice la Cassazione.
Fotocopiare per fini commerciali le pagine di un testo universitario fa scattare per il titolare di una copisteria il reato di illecita duplicazione di testi per uso non personale. E’ quanto affermato dalla Corte Suprema diversi anni fa con la sentenza n. 44919 del 29 ottobre 2014.
La legge sul diritto di autore fissa in linea generale il divieto di riprodurre opere intellettuali altrui, tra le quali rientrano i libri universitari. Il rispetto della normativa è in capo agli ispettori della SIAE e il mancato rispetto degli obblighi da essa posti comporta delle sanzioni di carattere penale.
Tuttavia, entro un certo limite, la fotocopia per uso personale di un manuale (a fini ad esempio didattici) è lecita. Quale è questo limite? Si tratta del 15% delle pagine del testo fotocopiato che comporta il pagamento di un equo compenso (detto compenso forfettario) all’ autore o all’editore.
La fotocopia, anche di poche pagine del libro per un uso non personale, a fini di lucro, costituisce una condotta illecita penalmente sanzionabile. E’ proprio questo il punto trattato dalla Cassazione; nel caso esaminato la titolare di una copisteria a seguito di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza veniva sorpresa in possesso di 29 manuali universitari di autori diversi e di un hard disk contenente dati relativi a molteplici testi universitari, manuali e dispense.
Ne conseguiva la condanna in primo e secondo grado del reato di cui all’art. 171 ter comma 2) lett b) della legge 633/1941 e successive modificazioni, ossia per «illecita duplicazione per uso non personale e detenzione per la vendita di testi universitari e dispense universitarie abusivamente riprodotti in copia fotostatica con finalità di lucro».
Il materiale reperito nella copisteria, costituito da un numero notevole di testi, costituiva la prova del fine commerciale della riproduzione che veniva effettuata nel locale. Nonostante le contestazioni dell’imputata, la Cassazione confermava quanto deciso dai giudici di merito.
fotocopie testi universitari: cosa dice la Cassazione
La Cassazione sostiene che se la riproduzione di opere letterarie protette dal diritto d’autore come i testi universitari, viene effettuata per uso personale, la punizione consiste nella sospensione dell’attività stessa ed eventualmente con sanzione amministrativa.
Se l’attività di riproduzione viene effettuata per uso non personale e a fini di lucro, tale condotta costituisce reato punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.
Si tratta di un’attività commerciale svolta in via non occasionale e per l’utiizzo da parte di terze persone.
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