Fotovoltaico, la locazione non fa perdere i benefici all’imprenditore agricolo

Nadia Pascale

11 Maggio 2023 - 11:24

I benefici fiscali riconosciuti agli imprenditori agricoli si perdono con l’installazione di pannelli fotovoltaici da parte di terzi?

Fotovoltaico, la locazione non fa perdere i benefici all’imprenditore agricolo

L’installazione di pannelli fotovoltaici è fortemente sponsorizzata dal Governo al fine di ridurre la povertà energetica e di avere sempre più energia pulita riducendo le emissioni inquinanti.
Proprio per questo sono previsti incentivi per tali installazioni.

Va in questa direzione anche la risposta a Interpello 337 del 2022 dell’Agenzia delle entrate.
Attraverso la risposta a tale istanza l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti riguardo la possibilità di perdere i benefici fiscali Iap (imprenditore agricolo professionale) e le agevolazioni Ppc (Piccola proprietà contadina) in merito ai dubbi di un imprenditore agricolo.
La domanda posta all’Agenzia infatti si riferiva proprio alla possibilità di perdere automaticamente suddetti benefici, nel caso in cui l’imprenditore agricolo decidesse di concedere il diritto di superficie per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

La questione è stata risolta nella risposta da parte dell’Agenzia, che ha specificato che la perdita non è automatica: infatti è possibile mantenere i benefici di cui si parla, a patto che vengano rispettate delle specifiche clausole.
Ecco le norme da rispettare.

Quali sono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Le agevolazioni e i benefici che interessano l’imprenditore che ha posto la questione riguardano le cosiddette “agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, spesso conosciute meglio con l’acronimo Ppc.

Si tratta di agevolazioni riconosciute agli agricoltori che acquistano fondi agricoli, i benefici sono riconosciuti sia ai coltivatori diretti, sia agli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole), tali soggetti possono comprare terreni agricoli e fabbricati pertinenziali pagando delle imposte ridotte. Le norme sulle agevolazioni per Iap e Ppc prevedono:

  • imposta catastale pari all’1% del prezzo pagato per la compravendita;
  • imposta di registro e imposta ipotecaria con prezzo fisso di 200 euro l’una;
  • atto di compravendita, ed eventuali copie, esenti dall’imposta di bollo.

L’agevolazione è riservata a quegli imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale Inps. L’accesso a questi benefici fiscali consiste in un risparmio non indifferente nel momento in cui si va a comprare un terreno, ma nel caso in cui dovesse andare a decadere il beneficio si dovrebbe procedere al versamento delle imposte ordinarie, oltre al pagamento delle sanzioni.

La normativa di riferimento prevede la perdita delle agevolazioni fiscali viste nel caso in cui si alienino volontariamente i terreni (smettendo di coltivarli o condurli direttamente) prima che siano trascorsi 5 anni dall’atto di acquisto.

I dubbi dell’imprenditore: il contratto di locazione fa decadere i benefici Iap?

L’imprenditore agricolo, nell’interpello inviato all’Agenzia delle Entrate, segnala di aver acquistato un fondo agricolo con dei fabbricati rurali destinati al deposito di attrezzi, sfruttando le agevolazioni precedenti.
La richiesta di chiarimenti nasce dalla volontà dello stesso di costituire un diritto di superficie a favore di una società per l’installazione di pannelli fotovoltaici, che saranno installati sui fabbricati rurali presenti sul terreno.

Sebbene abbia intenzione di continuare a utilizzare e condurre in proprio il fondo acquistato, si potrebbe però configurare il decadimento del benefici con conseguente richiesta del pagamento di imposte e sanzioni, poiché la costituzione del diritto di superficie avviene prima dello scadere dei cinque anni dal momento dell’acquisto del fondo richiesti per legge per procedere in questo senso.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Di fronte alla questione, l’Agenzia delle Entrate ha deciso che la perdita dei benefici non sia automatica e che, in questo caso, non possa avvenire.

Le motivazioni riportate dall’Agenzia si riferiscono ai seguenti punti:
In primo luogo, in base a quanto emerge dall’Interpello proposto, il diritto di superficie costituito in favore di terzi per l’installazione di pannelli fotovoltaici riguarda solo una piccola parte del fondo, si tratta del lastrico solare di fabbricati rurali con la funzione di magazzino.

Tra l’altro l’installazione di tali pannelli solari non va ad inficiare la funzione originaria dello stesso magazzino che potrà continuare ad essere utilizzato per tale scopo.
L’imprenditore, inoltre potrà continuare a svolgere le sue attività agricole sui terreni senza alcun pregiudizio.
Per tali motivi, conclude l’Agenzia delle entrate, nel caso in esame non si perdono i benefici fiscali rivolti all’imprenditore agricolo professionale e alla piccola proprietà contadina.

Questa risposta implica che per altre situazioni simili sarà necessario esaminare il caso, poiché non è sempre detto che il beneficio vada a decadere.

Quando decadono i benefici fiscali riconosciuti per la piccola proprietà contadina e Iap?

Si decade dai benefici fiscali legati alla piccola proprietà contadina e agli Imprenditori agricoli professionali ( Iap) quando, nell’arco dei primi cinque anni dall’acquisto del terreno agricolo, l’acquirente decida di:

  • cedere volontariamente il terreno a terzi a qualsiasi titolo;
  • terminare la coltivazione o la conduzione diretta dei terreni.

Vi sono però delle eccezioni alla regola sopra esposta: i benefici non possono decadere nel caso in cui si affittino o si trasferiscano i terreni a favore di parenti entro il terzo grado o coniugi ed affini entro il secondo, purché svolgano comunque l’attività di imprenditore agricolo.

Non comporta il decadimento delle agevolazioni neanche il caso di morte dell’imprenditore o l’espropriazione del terreno in questione per pubblica utilità. Negli altri casi invece si dovrà andare a pagare una sanzione, oltre a quanto dovuto per le imposte agevolate a cui si è potuto accedere in precedenza. Quanto versato prima del decadimento avrà valore di acconto.

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