La retribuzione in natura può essere corrisposta anche agli ex dipendenti. In questo caso però è bene fare attenzione ad evitare un errore in busta paga sconosciuto ai più. Scopriamo di cosa si tratta
La normativa fiscale italiana, rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (cosiddetto TUIR) promuove il principio di omnicomprensività nel momento in cui dispone (articolo 51, comma 1) che il reddito di lavoro dipendente è «costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
In base al principio di omnicomprensività sono assoggettati all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e alle relative addizionali regionali e comunali, le somme e i valori, anche se riconosciuti da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, comunque riconducibili al rapporto di lavoro dipendente.
Mentre per «somme» si intendono le erogazioni in denaro riconosciute in busta paga, a titolo ad esempio di paga base, superminimi, indennità e altre somme lorde, nel concetto di «valori» rientrano i beni e servizi attribuiti dal datore di lavoro. Si parla in quest’ultimo caso di «retribuzione in natura» proprio per differenziarla dai compensi in denaro erogati tramite cedolino. [...]
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