Frodi Superbonus e bonus edilizi, accertamenti fiscali anche dopo 8 anni dalla fine dei lavori

Nadia Pascale

30 Gennaio 2024 - 11:59

Pugno forte del Governo nella caccia alle frodi fiscali da Superbonus e altri bonus edilizi: estesi i termini per l’accertamento e sanzioni anche per il fornitore in cessione del credito e sconto.

Frodi Superbonus e bonus edilizi, accertamenti fiscali anche dopo 8 anni dalla fine dei lavori

Cambiano i termini per l’accertamento dei crediti inesistenti da Superbonus, passano da 5 a 8 anni. Ecco tutte le novità presenti nel decreto fiscale del 25 gennaio 2024.

Il provvedimento è un vero pugno forte del Governo nel contrasto alle frodi fiscali da Superbonus e altri bonus edilizi, infatti, aumenta i termini temporali per l’accertamento di crediti indebitamente richiesti è contenuto all’interno del decreto legislativo di riforma fiscale che dispone le misure sul concordato preventivo.
Si tratta del settimo provvedimento di attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale e tributario.

Più volte è stato detto che il Superbonus ha dato spazio a molte frodi fiscali. Secondo le stime di agosto, i crediti bloccati relativi a bonus edilizi dalla Guardia di Finanza ammontano a 7,2 miliardi di euro, mentre le irregolarità scovate a 12 miliardi di euro.

In realtà di questi solo una piccola parte sono riferibili al Superbonus, cioè il 5%, gli altri sono inerenti altri bonus edilizi tra cui il bonus facciate che incide per il 58%, mentre l’ecobonus ordinario per il 23%.

Le frodi più frequentemente scoperte riguardano lavori edilizi inesistenti (cioè richiesta di detrazioni fiscali o altre agevolazioni come cessione del credito e sconto in fattura per lavori che non sono mai stati realizzati.

Segue la richiesta di agevolazioni fiscali per interventi su immobili non riconducibili ai beneficiari delle detrazioni, oppure plurime cessioni a catena dei crediti che hanno coinvolto prestanome o imprese.

Allarme frodi Superbonus, i numerosi casi richiedono termini di accertamento più ampi

A spiegare l’ampliamento dei termini di accertamento per il contrasto alle frodi fiscali da Superbonus e altri bonus edilizi è il vice-ministro Maurizio Leo che ha sottolineato in conferenza stampa che l’innalzamento dei termini per l’accertamento è stato necessario perché negli ultimi tempi sono emerse molte operazioni poco trasparenti e, di conseguenza, al fine di perseguire giustizia si rende necessario dilatare i tempi.

Sottolinea il vice-ministro dell’Economia

Quindi dai cinque anni canonici per l’atto di accertamento si è arrivati a 8 anni, proprio per recuperare quelle patologie che oggi abbiamo riscontrato soprattutto nell’utilizzo indebito dei crediti d’imposta.

Si tratta di un aumento di ben 3 anni che espone chi ha effettuato lavori con il Superbonus, ma anche altri bonus edilizi, al rischio di essere sottoposti ad accertamento.

Generalmente l’Agenzia delle Entrate può notificare l’atto di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi in cui si usufruisce del bonus. Con i nuovi termini, l’atto di accertamento potrà essere notificato con ulteriori tre anni di disponibilità.

Ricordiamo che, nel caso in cui in seguito ad accertamenti, dovessero emergere irregolarità nell’usufruire delle agevolazioni fiscali inerenti i bonus edilizi, tra cui il Superbonus, è previsto l’obbligo di restituzione dell’importo ricevuto a cui si aggiungono sanzioni e interessi fino al 200%.

Le verifiche sono svolte prevalentemente sulla cessione del credito e sconto in fattura, cioè su quelle operazioni che hanno permesso di effettuare i lavori senza anticipare i soldi delle agevolazioni fiscali. In questo caso anche il fornitore può essere oggetto di indagine, ad esempio nel caso in cui abbia fatturato la fornitura di materiale per lavori che in realtà non sono mai stati eseguiti.

Documenti da conservare in caso di accertamenti fiscali per contrasto alle frodi Superbonus

Al fine di dimostrare le proprie ragioni è bene conservare tutta la documentazione che può essere oggetto di controllo e verifica fino a quando non sia scaduto il termine per l’accertamento dilatato. I documenti da conservare sono:

  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere acquisita e conservata la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori;
  • se i lavori sono stati eseguiti su parti comuni degli immobili, è necessario conservare la copia della delibera assembleare e la tabella millesimale della ripartizione delle spese;
  • una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

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