Concordato preventivo, decreto approvato con estensione a tutti i contribuenti

Nadia Pascale

25 Gennaio 2024 - 13:35

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul concordato preventivo biennale. Molte le novità tra cui l’estensione della platea e la proroga dei termini per aderire all’accordo.

Concordato preventivo, decreto approvato con estensione a tutti i contribuenti

Cambia il concordato preventivo biennale, approvate le modifiche richieste rispetto alla stesura originale del testo con estensione a tutti i contribuenti partita Iva e proroga dei termini per aderire.

Le novità sono il frutto del confronto con le associazioni di categoria, come il Consiglio dell’ordine dei commercialisti, e hanno cambiato in modo radicale il concordato preventivo che, ricordiamo, prevede una tassazione biennale frutto di accordo tra imprese e Fisco.

Ecco le caratteristiche del nuovo concordato preventivo biennale.

Concordato preventivo, addio al punteggio Isa

Il concordato preventivo biennale cambia in modo radicale con il decreto approvato. Le norme iniziali prevedono la possibilità per i titolari di partita Iva di stipulare un accordo con il Fisco sulla tassazione per due anni.

Questo porta a una semplificazione degli adempimenti e alla possibilità di conoscere in anticipo le tasse da versare. Il calcolo delle imposte viene effettuato avendo come punto di riferimento i compensi/ricavi degli anni precedenti. La normativa prevede anche che il calcolo sia effettuato considerando i risultati degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale). In base alla formulazione iniziale avrebbero potuto accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti con un punteggio ISA non inferiore a 8.

La norma prevede che entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente programmi utili all’elaborazione della proposta per acquisire i dati. Per il primo anno cambiano i termini, come a breve vedremo.

Concordato preventivo: come è cambiato?

Nella stesura finale cambia il concordato preventivo biennale, come anticipato anche dal vice-ministro all’Economia Maurizio Leo, sono stati accolti i rilievi delle associazioni di categoria portati in Parlamento attraverso la Commissione Finanze del Senato.

La prima importante novità è l’estensione del concordato preventivo biennale a tutti i contribuenti, senza limiti riferibili agli indici ISA, quindi anche chi ha un punteggio inferiore a 8 può accedere. Nonostante l’eliminazione del punteggio Isa come causa ostativa all’accesso, resta la valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di tale parametro (ne deriva che nella proposta di tassazione l’AdE può prendere in considerazione l’affidabilità fiscale).

In poche parole l’Agenzia può utilizzare i dati disponibili nelle banche dati per determinare il potenziale reddito frutto di accordo e alzare l’asticella nel caso in cui il contribuente abbia, in base a quanto emerge dai questionari ISA, un’affidabilità fiscale bassa.
Nella versione definitiva è però posto un altro limite: possono accedere solo i contribuenti che hanno un debito erariale o contributivo (definitivamente accertato) non superiore a 5.000 euro.

Tra le modifiche apportate vi è la proroga dei termini per gli adempimenti e il posticipo dei termini per l’acquisizione dei dati necessari attraverso appositi programmi informatici. Per il primo anno il termine di adesione è fissato al 15 ottobre.

Nella riforma del concordato preventivo biennale sono previsti anche corsi di formazione professionale, forniti sia dagli ordini territoriali sia dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in favore di professionisti a elevata specializzazione impegnati nel rilascio della certificazione del rischio fiscale.
In questo modo sarà possibile fornire alle imprese un’assistenza qualificata.

Obblighi dei contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale

Ricordiamo che in base alle disposizioni normative adottate, i contribuenti che decidono di aderire al concordato preventivo biennale, sebbene concludano un accordo con l’Agenzia delle Entrate circa le imposte da versare, indipendentemente dal volume di compensi e ricavi, hanno l’obbligo di tenere la contabilità.

In particolare devono adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi in base alla tipologia di contabilità imposta per la tipologia di attività (libro giornale, libro inventari, libro cespiti, dichiarazione dei redditi e Irap, modello Isa).

Si verifica la cessazione dal concordato preventivo biennale nel caso in cui nel corso del biennio sia modificata l’attività svolta.

Si ha la decadenza dal beneficio anche nel caso in cui dai controlli emergano attività non dichiarate, nel caso in cui siano dichiarate passività inesistenti oppure siano state portate in deduzione spese indeducibili. Infine, si decade in caso di omesso versamento delle somme dovute.

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