Il Reddito di cittadinanza verrà sostituito dalla Garanzia per l’inclusione (Gil). Platea ristretta e importi più bassi a causa della riforma del parametro di scala di equivalenza. La guida completa.
Da inizio 2024 il Reddito di cittadinanza verrà sostituito dalla Garanzia per l’inclusione (Gil), alla quale si aggiungere la Garanzia di attivazione lavorativa (Gal) per i componenti occupabili.
Tra le due, però, è la Garanzia per l’inclusione la più simile al Reddito di cittadinanza: la Gal, infatti, sembra essere perlopiù una sorta d’indennità di disoccupazione, in quanto a goderne sarà il singolo individuo e non l’intero nucleo familiare.
Quando si pensa al nuovo Reddito di cittadinanza, quindi, bisognerà fare riferimento alla Garanzia per l’inclusione Gil, anche perché sarà questa la misura a cui potranno accedere la maggior parte degli attuali beneficiari del Rdc.
A tal proposito, della Garanzia per l’inclusione ne parla il Decreto lavoro che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri entro la fine del mese: qui viene ritagliata una riforma del Reddito di cittadinanza che riduce platea e importi dei sostegni contro la povertà, con il governo Meloni che così spera di recuperare risorse da poter destinare ad altre misure.
Di seguito una guida completa sulla Garanzia per l’inclusione Gil, fermo restando che trattandosi di una bozza è possibile che da qui all’approvazione definitiva ne vengano modificati alcuni aspetti.
Cos’è
La Garanzia per l’inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Così il testo (in bozza) del Decreto lavoro descrive la Garanzia per l’inclusione, di fatto la vera e propria sostituta del Reddito di cittadinanza.
Requisiti
A poter beneficiare della Garanzia per l’inclusione sono i nuclei familiari a cui interno vi sia almeno un componente;
- con disabilità;
- a cui è stata riconosciuta una patologia che dà luogo ad assegno per l’invalidità (anche temporaneo);
- minorenne;
- over 60.
Ci sono poi altri requisiti da osservare, quali:
- essere residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in maniera continuativa;
- Isee non superiore a 7.200 euro;
- reddito familiare non superiore a 6.000 euro, valore da moltiplicare per il parametro di scala di equivalenza assegnato al nucleo;
- patrimonio immobiliare, da cui è esclusa la casa di abitazione entro un valore Imu fino a 150.000 euro, non superiore a euro 30.000;
- patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo ma fino a un massimo di 10.000 euro, limite incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I suddetti massimali sono incrementati ulteriormente, di euro 5.000, per ogni componente in condizione di disabilità e di ulteriori 7.500 euro in caso di disabilità grave o non autosufficienza;
- non devono essere presenti componenti proprietari di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti alla richiesta. Lo stesso vale per proprietà o piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Vi è poi, come per il Reddito di cittadinanza, l’esclusione dei componenti che nei 12 mesi antecedenti alla richiesta hanno rassegnato dimissioni (eccetto il caso della giusta causa).
Importo
La Garanzia per l’inclusione è un’integrazione al reddito familiare fino al raggiungimento di una certa soglia. Nel dettaglio, si parte da una base di 6.000 euro, da moltiplicare per il parametro di scala di equivalenza così calcolato:
- soglia base pari a 1;
- si aggiunge uno 0,4 per ogni componente maggiorenne con carichi di cura (ad esempio per chi ha figli di età inferiore ai 3 anni), nonché per ciascun altro componente ultrasessantenne, o con disabilità o a cui è stata riconosciuta l’invalidità civile temporanea;
- si aggiunge uno 0,15 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni, 0,10 per tutti gli altri minorenni.
Ad esempio, una famiglia composta da due genitori e due figli minorenni, uno di età pari a 2 anni l’altro di 5, avrà un parametro di scala pari a 1,65 (rispetto a 1,8 del Reddito di cittadinanza), con il reddito familiare che quindi verrà integrato fino a 9.900 euro l’anno, quindi 825 euro al mese. Ad esempio, se il loro reddito familiare è pari a 400 euro mensili, questi avranno diritto a un’integrazione di 425 euro.
Nel calcolare il reddito familiare non si tiene conto dell’assegno unico, il quale quindi dovrebbe essere interamente cumulabile con la Garanzia per l’inclusione.
All’integrazione al reddito familiare si aggiunge poi un rimborso pari all’ammontare del canone annuo dell’eventuale contratto in locazione: per le famiglie che sono in affitto, quindi, si aggiunge un ulteriore pagamento fino a 3.360 euro annui, ossia gli stessi 280 euro mensili previsti dal Reddito di cittadinanza.
Durata
La Garanzia per l’inclusione potrà essere percepita inizialmente per un periodo di 18 mensilità. Alla scadenza si potrà rinnovare per ulteriori 12 mesi, previo un mese di sospensione, e così via per infinite volte.
Modalità di pagamento
L’importo verrà erogato sulla cosiddetta Carta d’inclusione la quale potrà essere utilizzata per le stesse finalità previste dalla Carta acquisti. Di fatto, dovrebbe ridursi l’elenco dei beni acquistabili, poiché rispetto al Carta Rdc quella D’inclusione potrà essere utilizzata solamente nei seguenti esercizi commerciali:
- negozi alimentari;
- supermercati;
- farmacie;
- parafarmacie.
La si può anche utilizzare in Posta per il pagamento delle bollette di luce e gas.
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la Carta acquisti, la Carta di Inclusione permetterà anche di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
Obblighi
Al momento della domanda, che andrà inviata telematicamente all’Inps, il richiedente verrà informato riguardo all’obbligo di sottoscrivere - presso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) - un patto di attivazione digitale.
Dopodiché i beneficiari saranno convocati dai servizi sociali, i quali effettueranno una valutazione multidimensionale del nucleo valutando se ci sono persone che possono essere prese in carico dal centro per l’impiego (Cpi) per la partecipazione alle iniziative di politica attiva. Presso il Cpi di riferimento bisognerà sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, da cui ne derivano una serie di obblighi (con annesse sanzioni). Ad esempio, scatta l’obbligo di accettare qualsiasi offerta di lavoro che soddisfa le seguenti condizioni:
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, anche in somministrazione, di durata non inferiore a 1 mese;
- rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
- retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
Per il momento, quindi, non viene fatto accenno alla distanza della sede di lavoro: così com’è oggi, quindi, il decreto obbliga i percettori della Garanzia per l’inclusione ad andare a lavorare in qualsiasi parte d’Italia, anche per offerte di pochi mesi. In caso di rifiuto scatterà la decadenza immediata.
Esclusi dagli obblighi
I suddetti obblighi si applicano nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni ovvero anche minorenni, che abbiano assolto all’obbligo d’istruzione e formazione o che ne siano prosciolti, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.
I componenti con disabilità possono richiedere, volontariamente, di partecipare a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Ricapitolando, sono esclusi dai vari obblighi i componenti
- over 60;
- con disabilità o affetti da patologie oncologiche;
- che frequentano un regolare corso di studi.
Possono - su richiesta dell’interessato - essere esonerati dal rispetto dei suddetti obblighi, invece, i componenti con carichi di cura, ossia chi assiste un minore di età inferiore ai 3 anni o comunque componenti del nucleo con disabilità grave o non autosufficienti.
Sanzioni
Per coloro che rendono dichiarazioni o documenti falsi, oppure omettono informazioni dovute, al fine di accedere al beneficio, scatta la reclusione da 2 a 6 anni. Invece, l’omessa comunicazione delle variazioni di reddito e patrimonio rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni.
Vi è inoltre l’obbligo di restituzione degli importi indebitamente percepiti, nonché il divieto di presentare una nuova domanda entro un arco temporale decennale.
Scatta invece la decadenza della Garanzia per l’inclusione quando anche un solo componente:
- non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro;
- non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell’ambito del percorso personalizzato;
- non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro;
- effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore;
- non presenta una Dsu aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro in nero.
Una volta disposta la revoca dell’assegno, un altro componente del nucleo famigliare potrà fare richiesta non prima di 6 mesi dal provvedimento di decadenza.
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