Genitori separati, chi paga la baby sitter?

Ilena D’Errico

30 Settembre 2024 - 00:20

Chi paga la baby sitter se i genitori sono separati? Cosa cambia in base all’accordo tra i due e a chi ha necessità della baby sitter e come si dividono le spese.

Genitori separati, chi paga la baby sitter?

Tra i vari dubbi che affliggono i genitori separati (o divorziati) molti riguardano la suddivisione delle spese. Non è certo un mistero che alcuni costi siano più ostici di altri e fra questi c’è senza dubbio il pagamento della baby sitter. Non è semplice capire chi deve pagare per questo servizio. Paga il genitore che ne usufruisce e cioè quello che ha il collocamento dei figli? Una soluzione apparentemente giusta, che manca però di considerare la divisione tra entrambi delle necessità dei minori.

La spesa condivisa per la baby sitter potrebbe però apparire un’ingiustizia se il genitore ne usufruisce per necessità prettamente personali, come un momento di svago. Ancora, il genitore non collocatario potrebbe obiettare che questo aiuto familiare non è necessario e che non intende pagare, ad esempio offrendo soluzioni alternative e gratuite o meno costose.

Chi versa l’assegno di mantenimento, dunque il genitore non collocatario, deve comunque comprendere se il costo per la baby sitter è compreso nella somma mensile oppure no. In altre parole, la baby sitter è una spesa ordinaria o straordinaria? Da questo elemento dipendono le regole sulla suddivisione, oltre alle abitudini di gestione del menage familiare concordate tra le parti. Ecco cosa c’è da sapere.

Quando la baby sitter è compresa nell’assegno mensile

In linea teorica questa divisione è molto semplice da comprendere e applicare, tuttavia non risulta allo stesso modo intuitivo delineare con precisione la questione sulla baby sitter. In effetti, anche i precedenti giurisprudenziali non dimostrano un parere univoco in merito, ma nonostante questo è possibile comunque affidarsi ai principi generici.

L’unico punto effettivamente insindacabile è che se la baby sitter rientra nelle spese ordinarie il suo pagamento è già compreso nell’assegno mensile, perciò il genitore non collocatario non è tenuto al pagamento di alcun extra a riguardo. Al contrario la spesa deve essere suddivisa, di norma al 50%, se la necessità della baby sitter rientra nella straordinarietà.

Ciò che appare più ostico è definire quando si tratti di una spesa piuttosto che dell’altra, ma ci sono alcune circostanze evidenti alle quali è possibile fare riferimento per rintracciare il criterio comune. È evidente, ad esempio, che se la baby sitter ha sempre svolto questo servizio in modo periodico anche prima della separazione si tratta di una spesa ordinaria, poiché oltre a essere abituale è nota a entrambi i genitori.

Al contrario, quando il servizio di babysitting si rende necessario soltanto in casi sporadici perché dovuto a determinate circostanze particolari, allora si può parlare di spesa straordinaria. Allo stesso tempo, però, il genitore collocatario deve dimostrarne l’effettiva necessità.

Spesa straordinaria o voluttuaria: chi paga

Il pagamento delle spese straordinarie, infatti, prevede una suddivisione particolarmente rigida prevista dal giudice oppure dall’accordo consensuale delle parti. Nonostante si tratti di spese straordinarie, dunque non abituali e prevedibili, comunque devono essere concordate con precisione fra i genitori.

Di conseguenza il genitore collocatario non può richiedere arbitrariamente che l’altro paghi la quota per una spesa straordinaria non prevista, poiché l’altro genitore potrebbe rifiutarsi di pagare il rimborso e presentare ricorso. Naturalmente questo principio non si applica per le spese straordinarie caratterizzate dalla massima urgenza, in genere collegate a situazioni di salute ma non solo.

È ora possibile capire quando il pagamento deve essere ripartito:

  • Quando la baby sitter è una spesa ordinaria, perché i genitori se ne avvalevano già prima della separazione o ciò è stato previsto insieme, magari proprio in vista della separazione.
  • Se la scelta di affidarsi a una baby sitter è stata concordata fra i genitori e specificata.
  • In caso di massima urgenza, anche senza l’accordo, il genitore collocatario può richiedere all’altro il rimborso della sua quota.

Di conseguenza i genitori sono tenuti a decidere insieme se e come affidarsi a una baby-sitter e nell’accordo dovrebbero rientrare anche gli aspetti più tecnici e precisi, come l’orario, i giorni e perfino la persona scelta per questo servizio.

Questo non è comunque necessario nelle situazioni di emergenza in cui il genitore è costretto ad allontanarsi e non può provvedere ai figli minori. Quando, invece, la scelta è unilaterale e non giustificata da un reale bisogno, il costo totale della baby sitter ricade sul genitore che ne intende usufruire, infatti si definisce spesa voluttuaria.

Chi sceglie la baby sitter?

Per i genitori la preoccupazione economica è - o dovrebbe essere - secondaria rispetto alla sicurezza dei propri figli, in particolar modo quando vengono affidati a un estraneo. Non esistono vere e proprie regole sulla scelta della baby sitter e sui criteri di selezione utili dal punto di vista legale, ma di norma quando l’affidamento è congiunto tra i genitori (nella maggior parte dei casi) la scelta deve essere condivisa o quantomeno il genitore non collocatario deve essere informato di tutte le situazioni rilevanti.

Non è però possibile opporsi alla custodia della baby sitter decisa dal genitore collocatario, a meno che non ci siano concreti motivi per temere pregiudizi o pericoli per il minore, tanto più quando si tratta di una necessità pratica motivata da ragioni lavorative o di salute. Il genitore che ritiene la prole in pericolo quando lasciate in custodia ad altri soggetti può invece agire in giudizio e intervenire.

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