Autonomi Gestione separata INPS, estese le tutele per malattia e degenza

Daniele Bonaddio

20 Novembre 2019 - 15:00

Estese le tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. La novità, introdotta dal Decreto Legge tutela lavoro e crisi aziendali, è operativa dal 5 settembre 2019.

Autonomi Gestione separata INPS, estese le tutele per malattia e degenza

Semplificate le tutele per malattia e degenza ospedaliera per gli autonomi iscritti alla Gestione sperata INPS.

Per tali soggetti le novità introdotte dal Decreto crisi aziendali sono due:

  • l’indennità giornaliera di malattia e l’indennità di degenza ospedaliera sono corrisposte purché i lavoratori interessati abbiano versato alla predetta gestione previdenziale almeno un mese di contributi nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile. In pratica, si riduce da 3 a 2 le mensilità di contribuzione necessarie nel predetto periodo;
  • l’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Di conseguenza è aggiornata anche la misura dell’indennità giornaliera di malattia.

Le novità, riepilogate dall’INPS con la Circolare n. 141 del 19 novembre 2019, sono state introdotte dal Decreto Legge n. 101/2019 (cd. “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019, e si applicano a decorrere dal 5 settembre 2019.

Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente, anche se ancora in corso alla citata data, ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Autonomi Gestione separata INPS, le novità del Decreto tutela lavoro e crisi aziendali

L’indennità di malattia, in origine prevista solo per i lavoratori subordinati, è stata nel corso degli anni progressivamente ampliata anche ad altre categorie di lavoratori.

Dopo qualche anno dall’introduzione della L. n. 335/1995 (cd. ”Legge Dini”), l’INPS ha deciso di ampliare la predetta tutela anche a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

Le modifiche recentemente introdotte, che approfondiremo nel dettaglio nelle righe successivo, riguardano tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta Gestione con aliquota contributiva piena.

Malattia e degenza ospedaliera Gestione separata INPS: quando spetta l’indennità

Per accedere alle tutele in argomento è necessario soddisfare due requisiti: uno contributivo (che il D.L. n. 101/2019 ha modificato) e l’altro reddituale (rimasto invariato).

Nello specifico, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:

  • nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata INPS;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la Gestione separata INPS non sia superiore al 70% del massimale contributivo (102.543 euro per l’anno 2019).

Autonomi Gestione separata INPS, importo delle prestazioni

L’importo delle prestazioni si differenziano a seconda che si tratti di degenza ospedaliera o indennità di malattia.

Nel primo caso, i cui importi sono stati rivalutati al 100% come previsto dal D.L. n. 101/2019, l’indennità, per ogni giornata indennizzabile, corrisponde a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Per l’indennità di malattia, invece, la misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS. Quindi, l’importo è pari a:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Infine, ricorda l’INPS, in caso di lavoratori autonomi sottoposti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, l’importo è equiparato alla degenza ospedaliera.

Inps circolare n. 141 del 19 novembre 2019
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