Green pass al lavoro: per assenti e sospesi chiarimenti dall’Inps

Teresa Maddonni

4 Agosto 2022 - 15:41

Il mancato possesso del green pass al lavoro ha determinato l’assenza ingiustificata o la sospensione per i lavoratori fino al 30 aprile. L’Inps fornisce chiarimenti con una circolare.

Green pass al lavoro: per assenti e sospesi chiarimenti dall’Inps

In merito all’obbligo di green al lavoro l’Inps fornisce chiarimenti per chi è risultato assente ingiustificato o è stato sospeso, con la circolare n. 94 del 2 agosto 2022.

Il riferimento è all’obbligo di green pass al lavoro, la certificazione verde Covid, in vigore fino al 30 aprile 2022 e in particolare l’Inps chiarisce che in caso di assenza ingiustificata e sospensione non solo al lavoratore non è riconosciuto lo stipendio o altro compenso o emolumento, ma viene meno anche l’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato). Di conseguenza il lavoratore assente ingiustificato per mancanza di green pass al lavoro non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.

L’Inps spiega anche quali sono gli effetti per assenti e sospesi in mancanza di green pass al lavoro su maternità, malattia, congedo parentale e altre prestazioni.

Vediamo nel dettaglio quali sono i chiarimenti dell’Inps per gli assenti ingiustificati e i sospesi fino al 30 aprile 2022 per mancanza di green pass al lavoro.

Green pass al lavoro: trattamenti per assenti e sospesi

Con il decreto n. 52/2021 è stato stabilito l’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e che in mancanza di green pass il lavoratore fosse considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde Covid e, comunque non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata per mancanza di green pass al lavoro, è stata prevista la sospensione anche in questo caso senza retribuzione.

Con il decreto n. 24/2022 è stata poi stabilita la cessazione dello stato di emergenza fissata al 31 marzo 2022 con la proroga, tuttavia, al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro nel settore pubblico e privato.

Come spiega l’Inps nella circolare del 2 agosto:

“In coerenza con le disposizioni richiamate, si forniscono le seguenti precisazioni volte a chiarire i risvolti applicativi della normativa sopra illustrata per i casi di assenza ingiustificata o sospensione del rapporto di lavoro sino al 30 aprile 2022.”

L’assenza di obbligo retributivo, chiarisce l’Instituto, durante le giornate di assenza ingiustificata “ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria.”

I dipendenti pubblici assenti ingiustificati perché non in possesso del green pass al lavoro non hanno ottenuto per quei giorni la maturazione delle ferie come anche l’anzianità di servizio.

Per quanto riguarda invece le tutele previdenziali della malattia, maternità, congedo parentale, permessi 104 e congedo straordinario, le stesse sono riconosciute secondo le consuete disposizioni di legge.

Green pass al lavoro: differenza tra assenza ingiustificata e sospensione

Nella circolare del 2 agosto l’Inps chiarisce che l’assenza ingiustificata deve essere distinta dalla sospensione del rapporto di lavoro per chi non ha il green pass al lavoro.

L’assenza ingiustificata, chiarisce l’Istituto, deve essere riferita unicamente alla giornata lavorativa durante la quale il lavoratore non ha esibito o è stato trovato sprovvisto del green pass durante il controllo effettuato dal datore di lavoro, “limitatamente ai fatti accertati e ai provvedimenti adottati all’interno dell’arco temporale previsto dalle specifiche normative”. Come si legge nella circolare:

“Allo stesso modo, anche il rapporto di lavoro del lavoratore dipendente da datore di lavoro privato rimane in essere e riprenderà ad esplicare i suoi effetti dal giorno della cessazione della causa che ha determinato l’assenza ingiustificata o il periodo di sospensione (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro).”

Per le giornate diverse da quella interessata dall’assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass al lavoro è stato possibile per il lavoratore fruire degli istituti di assenza ammessi in costanza del rapporto di lavoro dall’ordinamento sempreché sussistano i relativi presupposti di legge come per esempio le assenze per malattia. E aggiunge l’Inps:

“Al ricorrere di una delle ipotesi da ultimo richiamate, gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro e le coperture assicurative del lavoratore interessato sono, quindi, determinati secondo le disposizioni di legge ordinariamente applicabili alle singole fattispecie di assenza.”

In caso di sospensione il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo, con conseguente sospensione della “fruizione degli istituti contrattuali riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro che comportino il diritto alla retribuzione e il conseguente obbligo contributivo, nonché la copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti.”

L’Inps chiarisce che in caso di annullamento del provvedimento di assenza ingiustificata o sospensione per mancanza di green pass al lavoro, il datore di lavoro deve versare i contributi con effetto retroattivo.

Anche nel caso in cui il green pass mostrato dal lavoratore si dimostri non conforme, il datore di lavoro può chiedere il rimborso. Per maggiori dettagli rimandiamo al testo completo della circolare dell’Inps che alleghiamo di seguito.

Circolare numero 94 del 2 agosto 2022
Obbligo della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022. Indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Effetti sulle prestazioni previdenziali ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele riconosciute dall’Inps.

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