Da domani il Fisco va in ferie per tutto il mese di agosto, ma bisogna fare attenzione perché alcune scadenze non vengono sospese.
Il Fisco, da domani, va in ferie. Dal 1° al 31 agosto sono sospesi molti degli adempimenti per dare un periodo di tregua per i contribuenti. Si tratta della sospensione dei termini fiscali che vengono prorogati quasi tutti a dopo il mese di agosto. Il Dlgs 1/2024, infatti, ha confermato l’abitudine alla pausa estiva degli adempimenti fiscali e dell’invio delle comunicazioni tributarie, salvo casi di indifferibile urgenza.
L’articolo 10 della “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, infatti, afferma che non saranno inviate "le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori”.
Bisogna, però, fare attenzione perché non tutto va in vacanza e ci sono delle eccezioni di cui tenere conto. Alla luce di questo appare importante capire quali sono gli adempimenti che subiranno una sospensione e quelli che invece restano lo stesso anche nel mese di agosto.
Al tempo stesso opera anche la sospensione delle attività fiscali è prevista dall’articolo 37, comma 11-bis del decreto legge 223 del 2006 che contempla la sospensione dei versamenti e degli adempimenti ogni anno nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto. La sospensione riguarda anche eventuali scadenze di importi rateizzati. Ma non comprende, invece, eventuali somme che si devono versare per sanare comunicazioni di irregolarità.
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Agosto 2024: cosa riguarda la sospensione fiscale?
Versamenti e adempimenti fiscali sono sospesi dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Tutte le scadenze che cadono dal 1° agosto sono automaticamente prorogate al 21 agosto senza l’eventuale maggiorazione di interessi per ritardo nel versamento.
I controlli fiscali, invece, hanno una sospensione più lunga e il periodi in cui i termini per rispondere a eventuali richieste o documenti da parte del Fisco sono sospesi va dal 1° agosto al 4 settembre. Sempre nello stesso periodo sono sospesi anche i versamenti per gli avvisi bonari o le prove documentali da fornire per gli stessi o per gli avvisi di liquidazione per redditi a tassazione separata.
Gli atti sospesi
A fare chiarezza su quelli che sono gli atti sospesi nel mese di agosto è la circolare 9/2024 dello scorso 2 maggio. In essa si legge che a essere sospese dal 1° al 31 agosto sono:
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis83 del DPR n. 600 del 1973 e 54- bis84 del DPR n. 633 del 1972 (lettera a);
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197385 (lettera b);
- le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 200486 (lettera c);
- le lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 19087 (lettera d).
Le stesse sospensioni operano anche nel periodo tra il 1° e il 31 dicembre. In entrambi questi mesi l’Agenzia delle Entrate non può inviare gli atti sopra indicati, salvo nel caso che le stesse siano urgenti o indifferibili.
Ci sono eccezioni alla sospensione
L’articolo 37 del decreto legge 223 del 2006, in ogni caso, prevede che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal primo agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. Le procedure di rimborso Iva e le richieste effettuate per attività verifica, di ispezione e di accesso, quindi, continuano a non essere sospese anche durante la pausa estiva.
Cosa va comunque pagato entro il 16 agosto?
Come abbiamo accennato, restano delle scadenze da rispettare e la prima data da segnare sul calendario è il 16 agosto 2024.
Entro questa data i datori di lavoro devono versare con F24 i contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni del mese di luglio.
Cosa si paga entro il 20 agosto?
Entro il 20 agosto i condomini che hanno operato come sostituto di imposta ritenute a titolo di acconto saranno chiamati al versamento delle quote. Entro questa data, ricordiamo, chi ha scelto di rateizzare il pagamento dell’Irpef, deve essere versata la terza rata (o la seconda per chi ha iniziato a pagare dal 31 luglio) del saldo 2023 e primo acconto 2024.
Cosa va pagato entro il 21 agosto?
Come abbiamo detto, in ogni caso, la sospensione dei versamenti in scadenza nelle prime due decadi di agosto, farà si che il 21 agosto sia il giorno di ripresa degli adempimenti e dei versamenti. Chi sarà tenuto a versare entro il 21 agosto 2024?
Entro il 21 agosto si dovrà procedere al versamento di:
- contributi per artigiani e commercianti (seconda rata annuale);
- contributi da versare in Gestione Separata per collaboratori (occasionali con redditi superiori ai 5.000 euro l’anno, collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca) per i compensi corrisposti nel mese di luglio 2024;
- Iva di luglio per chi ha l’adempimento mensile;
- Iva del secondo trimestre per chi ha adempimento con scadenza trimestrale;
- ritenute Irpef sui redditi da lavoro del mese precedente per i datori di lavoro;
- contributi Enasarco per il secondo trimestre 2024.
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