Il modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001 bisogna attuarlo, non solo adottarlo. Anche se non è obbligatorio

La prevenzione del rischio è considerata quale un costo e non investimento, rinunciando però alle opportunità per lo sviluppo della propria impresa.

Il modello organizzativo ex D. Lgs 231/2001 bisogna attuarlo, non solo adottarlo. Anche se non è obbligatorio

3^ puntata del viaggio in 6 tappe nel mondo del D. Lgs n. 231/2001 vissuto dalle piccole imprese, un viaggio che affronterò unitamente all’avv. Agostino Imperatore, esperto in materia di diritto d’ impresa e di responsabilità amministrativa da reato.

Nelle ultime settimane si è avuto modo di approfondire il Decreto Legislativo 231/2001 (qui e qui) e più specificamente il tema del modello di organizzazione, gestione e controllo dallo stesso previsto, sebbene non obbligatorio.
In estrema sintesi e senza volersi ulteriormente soffermare sui principi cardine della normativa, il D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità da reato a carico degli enti collettivi. In altri termini, nel caso in cui un amministratore ovvero un subordinato compia nello svolgimento delle sue funzioni un reato presupposto previsto dal “Decreto”, vengono previste delle sanzioni di carattere amministrativo (ancorché la valutazione sia rimessa al giudice penale) anche per l’azienda, nel caso in cui la stessa non abbia adottato procedure, protocolli e regolamenti previsti da un “modello organizzativo” che la esoneri effettivamente ed efficacemente da tale responsabilità. [...]

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