Quali imposte si pagano sulla casa?

Guendalina Grossi

2 Marzo 2018 - 17:00

Quali tasse si pagano sulla casa? Come sappiamo ci sono diverse imposte che devono essere pagate sugli immobili, tra cui IMU, TASI e TARI.

Quali imposte si pagano sulla casa?

Prima di acquistare un immobile bisogna fare alcune valutazioni sui costi che quest’ultimo può avere.

Infatti esistono alcune imposte che gravano sugli immobili a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

In Italia dal 2014 è stata introdotta l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti: il possesso di immobile e l’erogazione dei servizi comunali.

Nell’imposta unica comunale sono poi confluite l’imposta municipale propria (IMU) che è dovuta dal possessore dell’immobile, il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari) che è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

L’IMU e la Tasi seguono delle regole molto simili per ciò che concerne le modalità di calcolo e le scadenze mentre la Tari segue i regolamenti decisi a livello locale dai singoli Comuni.

IMU, l’imposta municipale propria

L’imposta municipale propria (IMU) a partire dal 2012 ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) .

Il presupposto di applicazione dell’imposta municipale propria è il possesso dell’immobile, delle aree fabbricabili e di terreni agricoli.

In passato l’IMU si applicava anche sulle abitazioni principali, ovvero nelle case dove risiedono anagraficamente le famiglie, dal 2014 però l’imposta municipale propria è stata abolita sulla prima casa.

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore del’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per gli immobili diversi dall’abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali, quindi l’aliquota può oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

L’imposta municipale propria deve essere versata in due rate, la prima entro il 16 giugno di ciascun anno, la seconda invece entro il 16 dicembre.

TASI, il tributo per i servizi indivisibili

La Tasi è entrata in vigore a partire dal 2014, il presupposto per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è il possesso dell’immobile.

Come nel caso dell’Imu l’abitazione principale non è soggetta al tributo per i servizi indivisibili a partire dal 2014.

La Tasi è dovuta dal proprietario dell’immobile e nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo anche dall’occupante.

Qualora esista l’occupante, questo è tenuto a pagare l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte deve essere pagata dal titolare dell’immobile.

Se invece non è stata pattuita nessuna ripartizione percentuale dell’imposta quest’ultima deve essere pagata nella misura del 90% dal proprietario dell’immobile e nella misura del 10% dall’occupante.

L’imposta si calcola - come avviene per l’IMU - applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

L’aliquota ordinaria stabilita dalla legge per tutti gli immobili soggetti alla Tasi è pari all’1%, ma i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.

La Tasi deve essere pagata in due rate mediante il modello F24 o tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale. La prima rata deve essere versata il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

TARI, la tassa sui rifiuti

Anche la Tari è entrata in vigore a partire dal 2014, il presupposto di tale imposta è il possesso di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Devono pagare la tassa sui rifiuti i seguenti soggetti:

  • il proprietario residente in un determinato immobile;
  • l’inquilino residente nell’immobile con un contratto di affitto non temporaneo di durata superiore ai 6 mesi all’interno dello stesso anno solare;
  • il soggetto che garantisce i servizi nelle aree commerciali e nei locali in multiproprietà.

La Tari si calcola in base al metodo normalizzato che divide la quota della tassa in una fissa e una variabile. Le tariffe vengono stabilite dai singoli Comuni, queste ultime però devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le scadenze di pagamento della Tari sono decise dai Comuni prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

Agevolazioni ed esenzioni

Per tutte e tre le imposte che si applicano sugli immobili i Comuni possono decidere di predisporre delle agevolazioni, per esempio in caso di disagio economico che può riguardare alcuni nuclei familiari.

Per quanto riguarda l’IMU però i Comuni possono decidere di applicare una detrazione sull’imposta dovuta solo per quelle categorie di abitazioni per le quali è stato mantenuto l’obbligo di versare l’imposta, ovvero case signorili, ville e castelli.

Sempre in riferimento all’IMU nel 2017 la base imponibile è stata ridotta al 50% per fabbricati di interesse storico o artistico, per immobili inagibili, inabilitati o non utilizzati.

Per ciò che concerne le imposte IMU e TASI sempre nel 2017 è stato previsto inoltre uno sconto del 25 % dell’importo dovuto per per gli immobili locati con contratto a canone concordato.

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