Per gli immobili locati con canone concordato è previsto lo sconto Imu e Tasi 2017. In vista della scadenza del 18 dicembre 2017 vediamo chi ne ha diritto.
Imu e Tasi 2017: per gli immobili locati con contratto a canone concordato è possibile beneficiare dello sconto dell’imposta dovuta.
Si tratta di una delle misure previste dalla Legge di Stabilità 2016 con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale e che si applica anche al saldo Imu e Tasi in scadenza il prossimo 18 dicembre 2017.
I proprietari di immobili dati in affitto con questa tipologia di contratto sono tenuti a pagare la Tasi e l’Imu con uno sconto del 25% sull’importo dovuto.
In prossimità di una scadenza Imu e Tasi di dicembre 2017 vediamo di seguito chi ha diritto a richiedere lo sconto dell’importo dovuto sugli immobili concessi in locazione a canone concordato.
Sconto IMU e TASI, canone concordato: su quali immobili?
Lo sconto sull’Imu e sulla Tasi si applica soltanto nel caso in cui l’immobile sia dato in affitto con contratto di locazione a canone concordato.
L’agevolazione, introdotta dal 2016 e riconosciuta anche nel 2017, si applica esclusivamente sui contratti a scopo abitativo.
Gli art. 54 e 55 della Legge di Stabilità 2016, infatti, come ambito di applicazione rimandano alla Legge 431/1998 che detta disposizioni normative nell’ambito della locazione di immobili ad uso abitativo.
Stando a quanto disposto dalla norma, gli immobili su cui è possibile applicare il bonus Imu e Tasi in relazione all’importo di saldo e acconto 2017 sono tutti quelli locati ad uso abitativo.
Inoltre, per l’applicazione del canone concordato, in base a quanto disposto con Dm 14 luglio 2014, non è necessaria la sussistenza di accordi territoriali tra proprietà edilizia e organizzazione dei conduttori maggiormente rappresentativi poiché è possibile fare riferimento all’accordo in vigore presso il Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche se sito in altra regione.
Quindi, in base a quanto sin qui detto, si può affermare che, potendosi applicare il canone concordato in ogni Comune, si allarga il numero di proprietari che possono fare ricorso a tale agevolazione e di conseguenza che i beneficiari dello sconto su Imu e Tasi.
Sconto IMU e TASI, canone concordato: calcolo dell’imposta
Un nodo fondamentale da sciogliere riguarda il il valore dell’imposta e, quindi, diventa necessario comprendere su quale aliquota va calcolato.
Il calcolo dell’imposta deve essere fatto sull’aliquota ordinaria (7,6 per mille) o comunale?
Ecco quanto viene disposto per entrambe le fattispecie:
- comma 53. “All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”;
- comma 54. “Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»”.
La normativa, quindi, è abbastanza chiara e prevede, per la determinazione del valore dell’imposta, all’aliquota “stabilita dal Comune”.
Sconto IMU e TASI, canone concordato: cumulabilità dell’agevolazione
Bisogna valutare con quali altra agevolazioni il bonus IMU e TASI è cumulabile, ma resta sicuramente esclusa la possibilità di beneficiarne congiuntamente al comodato.
La natura stessa del comodato impone la gratuità della concessione dell’immobile, presupposto diametralmente opposto a quello della locazione ed infatti i due istituti sono inconciliabili.
Ricordiamo che è previsto un bonus Imu e Tasiper il comodato a figli e parenti.
Si ritiene, invece, possibile il cumulo del bonus IMU e TASI con l’agevolazione dovuta alla riduzione della base imponibile applicata sugli immobili di interesse storico-artistico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA