Per svolgere attività d’impresa è possibile agire in modo autonomo oppure collaborare con più persone, dando vita a una società. Vediamo quale soluzione conviene adottare.
Svolgere attività d’impresa significa dare vita a un’attività economica diretta alla creazione di nuova ricchezza, allo scopo di produrre un utile, ossia denaro idoneo a coprire i costi. Tale attività può essere svolta in forma individuale, e allora si darà vita alla figura dell’imprenditore, quanto in forma collettiva, mediante la creazione di una società, ossia un nuovo soggetto giuridico che agisce a proprio nome con un proprio patrimonio, più o meno separato da quello personale dei soci.
La scelta di una delle due strade passa attraverso varie considerazioni, una tra tutte la responsabilità per i debiti derivanti dall’attività, ma anche la considerazione di voler agire in via del tutto autonoma (o quasi), oppure facendo anche riferimento alla collaborazione – e quindi alla decisione – di altre persone.
Imprenditore individuale: decisioni e responsabilità
A norma dell’art. 2082 c.c. è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Da questa norma possiamo delineare quelle che sono le caratteristiche dell’attività di impresa:
- attività economica: cioè a dire un’attività diretta a creare ricchezza e quindi un’utile che copra i costi di gestione;
- attività organizzata: è necessario che essa si svolga in prevalenza con l’esercizio di lavoro altrui e con l’aiuto di beni strumentali. In realtà la dottrina ha ridimensionato questo requisito, osservando come è ben possibile parlare di imprenditore anche allorquando non vi sia l’aiuto di collaboratori, come nel caso di imprese che forniscono servizi automatizzati;
- attività professionale: ossia un’attività stabile, sebbene non sia necessario che essa sia continuativa;
- attività diretta a produrre beni o servizi oppure a scambiarli se già esistenti.
L’imprenditore gestisce autonomamente la propria impresa, anche se si serve delle prestazioni lavorative di alcuni soggetti quali ausiliari autonomi, legati a lui da un rapporto di prestazione d’opera, oppure ausiliari subordinati, quando si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, come un dirigente.
Al potere decisionale dell’imprenditore fa riscontro una responsabilità per le obbligazioni che egli contrae nello svolgimento dell’attività: non essendovi alcun soggetto di diritto separato dalla sua persona, egli risponde di esse anche con il suo patrimonio personale.
La società quale diverso soggetto di diritto
Situazione ben diversa viene a delinearsi quando si parla di società. Con la società, infatti, si dà vita a un nuovo soggetto di diritto che agisce spendendo il proprio nome, ossia la ragione o denominazione sociale, e che ha un patrimonio separato (salvo quanto si dirà a breve) da quello personale dei soci che formano l’ente.
La società, pertanto, si traduce in un’organizzazione di persone e di beni che ha lo scopo di permettere l’esercizio di un’attività economica in forma collettiva. Tale attività è resa possibile attraverso i conferimenti dei soci, ossia le prestazioni alle quali le parti del contratto di società si obbligano (denaro, macchinari, immobili) e che hanno anche una funzione produttiva, cioè a dire dotare l’ente delle risorse per poter intraprendere l’attività.
Più precisamente, l’attività economica che può svolgere una società può essere finalizzata:
- allo scopo lucrativo (art 2247 c.c.), ossia lo scopo di dividere gli utili;
- allo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), ossia lo scopo di fornire alle parti del contratto di società beni oppure servizi o, ancora, occasioni di lavoro più vantaggiose di quelle reperibili sul mercato;
Il modello organizzativo delle società
In relazione al modello organizzativo le società si distinguono in:
- società di persone, in cui l’elemento personale prevale sull’aspetto patrimoniale, nel senso che i soci fanno reciproco affidamento sulle capacità imprenditoriali di ciascuno, tanto ciò vero che decidono tutti in modo disgiunto (ma ognuno può opporsi), salvo patto contrario. Viene messa in secondo piano, invece, la capacità economica che ogni socio riesce a esprimere all’interno della società mediante il conferimento. In questo tipo di società, inoltre, non vi è una netta separazione patrimoniale, cosicché per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio, ma, in seconda battuta, i soci anche con i loro beni personali.
- società di capitali, in cui l’aspetto prevalente è il capitale, formato bensì dai conferimenti dei soci (come nelle società di persone), ma i quali assumono una funzione prevalentemente di garanzia rispetto alle obbligazioni sociali, e infatti è previsto un meccanismo per fare in modo che i conferimenti in natura, cioè a dire diversi dal denaro (come un immobile), ricevano un’attenta e curata valutazione al fine della corrispondenza al valore espresso dal capitale sociale, e ciò mediante una perizia di stima. In questo tipo di società c’è una netta distinzione tra il patrimonio personale dei soci e quello della società, cosicché solo quest’ultima risponderà delle obbligazioni sociali (la personalità giuridica, propria di queste società, è fonte di autonomia patrimoniale perfetta).
Società o impresa individuale: quale soluzione scegliere
Essendo questo il panorama con riferimento allo svolgimento di un’attività di impresa, la convenienza nello scegliere un’attività individuale, oppure un’attività esercitata in forma collettiva tramite il modello societario, attiene a valutazioni di carattere personale.
Certamente l’aspetto della responsabilità non è di poco conto: solo scegliendo una società e in particolare una società di capitali si potrà godere della schermatura totale rispetto al patrimonio della società, il che comporta rischi minori.
Peraltro, va ricordato che solo per le società di capitali, come la società per azioni e la società a responsabilità limitata, è possibile anche che esse siano formate da un unico socio (società unipersonali), il che consente, nella sostanza, di intraprendere attività di impresa in forma individuale ma godendo dei vantaggi che una società di capitali offre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA