Se svolgi uno stage o tirocinio, al suo termine puoi chiedere la NASpI come un qualsiasi lavoratore subordinato che perde involontariamente il lavoro? Facciamo chiarezza.
L’indennità di disoccupazione, nota come NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), è una prestazione economica erogata dall’INPS a favore dei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il proprio impiego. Tuttavia, la possibilità di accedere a questa indennità dopo aver svolto uno stage o un tirocinio è un tema complesso, influenzato dalla natura giuridica di tali esperienze formative e dalle normative vigenti.
Tanti si chiedono: ma se inizio un tirocinio e non vengo assunto, dopo posso richiedere l’indennità di disoccupazione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Che cos’è la NASpI?
Come abbiamo anticipato in apertura, al fine di rispondere al quesito è opportuno ricordare in breve cosa sono e a che cosa servono NASpI e indennità di disoccupazione. La prima è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, di cui si trova traccia nel d. lgs. n. 22 del 2015 e che è stata prevista in sostituzione delle anteriori misure a supporto delle persone in stato di disoccupazione. In passato e prima della NASpI c’erano infatti Aspi e MiniAspi: la nuova indennità è valida e applicabile per i casi di disoccupazione a cominciare dal primo maggio 2015 in poi.
Essa, di fatto, consiste nel nuovo strumento universale di supporto al reddito per i lavoratori subordinati del settore privato, che si siano trovati in uno stato di disoccupazione involontaria e che dunque hanno bisogno di un po’ di tempo per trovare un nuovo lavoro. In questo spazio in cui manca il reddito da lavoro, interviene appunto la Naspi a copertura - e anche da punto di vista previdenziale. Infatti i periodi di Naspi sono caratterizzati da contribuzione figurativa.
La prestazione è versata ogni mese per un numero di settimane uguale alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. Inoltre, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Stage o tirocinio: ecco che cos’è in breve
Lo stage, detto anche tirocinio, si tratta di un periodo di formazione sul campo presso un’azienda o un ente. Formalmente, non è un rapporto di lavoro, ma piuttosto una misura mirata a favorire l’orientamento al lavoro, l’incremento delle conoscenze e l’ottenimento di competenze professionali - come anche l’inserimento o il reinserimento in un contesto di lavoro. Quanto abbiamo appena precisato ci servirà più avanti per rispondere alle domande in apertura.
Il lasso di tempo in oggetto può essere retribuito mentre non vi è un’età massima oltre la quale non è più possibile svolgere lo stage. Sussistono se mai delle limitazioni sull’età minima, che però variano a seconda della normativa regionale presa in considerazione.
Compatibilità tra stage e Naspi: un fattore da considerare
Tieni conto che le regole in materia di stage, prevedono varie tipologie di tirocinio - ognuna mirata a uno specifico obiettivo. Vi sono, ad esempio, tirocini formativi o di orientamento, stage curricolari ed extracurriculari (a seconda che il periodo di formazione sia o meno incluso in un percorso di studi a sé stante) e non mancano ovviamente i tirocini professionali, finalizzati all’accesso alle professioni per le quali è previsto il requisito dell’iscrizione all’albo (il cosiddetto praticantato).
Ebbene, tutti gli stage sono accomunati da un fattore ben preciso: nessun tirocinio, anche se prevede di essere inseriti in un luogo di lavoro, rappresenta mai un’occupazione di tipo subordinato o parasubordinato. Perciò, se sei disoccupato, anche se stai svolgendo uno stage, non perderai lo status di disoccupazione solo perché, come i dipendenti dell’azienda, ogni giorno entri in ufficio anche tu e ci resti per tutta la giornata.
Ne puoi allora dedurre che la Naspi non è incompatibile con l’attività dello stage, ma può continuare a essere incassata mensilmente. E questo apre il discorso anche per il nostro quesito principale, come vedremo.
Stage e tirocini: natura giuridica e riconoscimento contributivo
Gli stage e i tirocini sono strumenti formativi finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento nel mondo del lavoro. Nonostante possano prevedere una forma di compenso, comunemente denominata «indennità di partecipazione», essi non costituiscono rapporti di lavoro subordinato. Di conseguenza, non comportano l’obbligo, da parte del soggetto ospitante, di versare contributi previdenziali all’INPS per il tirocinante.
La mancanza di contribuzione previdenziale implica che i periodi di stage o tirocinio non vengono considerati ai fini del calcolo delle settimane contributive necessarie per l’accesso alla NASpI. Pertanto, anche se un tirocinante termina la propria esperienza formativa senza proseguire in un rapporto di lavoro subordinato, non matura il diritto all’indennità di disoccupazione.
Alla luce delle normative vigenti, non è possibile richiedere la NASpI al termine di uno stage o tirocinio. Questo perché tali esperienze non sono considerate rapporti di lavoro subordinato e non prevedono il versamento di contributi previdenziali obbligatori. Di conseguenza, non si soddisfano i requisiti contributivi necessari per l’accesso all’indennità di disoccupazione.
Inoltre, la NASpI è destinata a supportare i lavoratori che perdono involontariamente un’occupazione subordinata. Poiché lo stage o il tirocinio non configurano un rapporto di lavoro subordinato, la loro conclusione non rientra nelle casistiche previste per l’erogazione dell’indennità.
Contratto di stage e termine del percorso formativo: si può fare domanda di Naspi?
Chiariamo infine questi ultimi punti, per sgomberare il campo da ogni possibile dubbio. Chi firma un contratto di stage non ha conseguentemente diritto all’indennità di disoccupazione: alla luce delle normative vigenti, infatti, non è possibile richiedere la NASpI al termine di uno stage o tirocinio, come anticipato.
Ricorda che in questi casi non viene assegnato uno stipendio vero e proprio né spettano i contributi previdenziali. Questo perché tali esperienze non sono considerate rapporti di lavoro subordinato e, di conseguenza, non si soddisfano i requisiti contributivi necessari per l’accesso all’indennità di disoccupazione.
Inoltre, la NASpI è destinata a supportare i lavoratori che perdono involontariamente un’occupazione subordinata: lo stage non è considerabile un contratto di lavoro a tutti gli effetti e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione in essere.
Ma attenzione: appurato che a seguito di uno stage non è possibile fare domanda per avere la NASpI, è però vero che la legge ti consente di incassare l’indennità di disoccupazione (per un precedente rapporto di lavoro) anche se stai svolgendo un periodo di formazione come lo stage o dopo tale periodo. Lo ribadiamo: lo stagista o tirocinante non perde lo stato di disoccupazione e, anzi, conserva il diritto a incassare la correlata prestazione versata dall’istituto di previdenza.
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