Indennizzo vaccino Covid anche se non obbligatorio: modalità e importi del risarcimento

Antonella Ciaccia

06/06/2022

Indennizzo da danno biologico per tutti i danneggiati da vaccinazione anti-Covid: saranno risarciti dallo Stato che si tratti di cittadini sottoposti all’obbligo vaccinale oppure no.

Indennizzo vaccino Covid anche se non obbligatorio: modalità e importi del risarcimento

Estesi gli indennizzi previsti dalla legge anche a chi si è vaccinato contro il Covid-19 pur non avendone l’obbligo. Lo prevede un passaggio del dl n. 4/2022 che ha ampliato, in coerenza con l’orientamento della Corte Costituzionale, il diritto al risarcimento anche a coloro i quali abbiano riportato danni seri a seguito del vaccino Covid-19 pur non avendo l’obbligo di immunizzazione.

Il dl 4/2022 (decreto Sostegni-ter), all’articolo 20, ha sancito che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente «a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana». La vaccinazione «obbligatoria» non è invece menzionata nella norma perché già inclusa nel perimetro della legge 210/1992.

La Consulta, in diverse occasioni durante il periodo dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese, si è espressa in merito, ritenendo che gli indennizzi della legge 210/1992 vadano riconosciuti anche per gli eventi avversi derivati da vaccinazioni «raccomandate» dall’autorità sanitaria.

Pertanto, l’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del suddetto decreto Sostegni-ter, ha così esteso la disciplina risarcitoria ai casi in cui l’evento riguardi soggetti che non sono tenuti alla vaccinazione modificando l’articolo 2 della legge n.210/1992 in materia di indennizzi a seguito di menomazione derivanti da vaccinazioni obbligatorie e «raccomandate».

Menomazioni che ricordiamo, devono essere «permanenti», incluso il decesso. Approfondiamo in questo articolo il contenuto della norma cercando di capire a chi spetta l’indennizzo e a quanto ammontano le somme dovute.

Indennizzo da vaccino obbligatorio

In Italia la presenza di una tutela indennitaria per danni causati dal vaccino, è uno dei presupposti per la legittimità dell’obbligo vaccinale. Questo vuol dire che, all’obbligatorietà del vaccino, corrisponde il diritto a ottenere un indennizzo qualora il farmaco somministrato porti a reazioni correlate.

La legge 210 del 25/02/1992, all’articolo 1, stabilisce che:

“chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

Quindi, per tutte le categorie obbligate a sottoporsi a vaccinazione Covid-19, come gli operatori sanitari, gli over 50, il personale scolastico, personale della pubblica amministrazione e così via, che abbiano subito danno da vaccino covid obbligatorio è prevista per legge la possibilità di richiesta all’indennizzo.

Per ottenerlo essi dovranno provare di aver subito lesioni o infermità così gravi da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psicofisica e provare che il danno subito è davvero una conseguenza del vaccino somministrato.

Indennizzo per le vaccinazioni raccomandate

Il decreto legge Sostegni ter (dl 4/2022) ha introdotto a sorpresa, in fase di conversione, l’estensione dell’indennizzo di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, anche a favore di chi non ha l’obbligo.

In pratica il risarcimento, o meglio l’indennizzo, non si avrà solo quando la vaccinazione è considerata obbligatoria, ma anche nel caso in cui sia stata raccomandata o consigliata: è questo il caso del vaccino anti Covid-19. Questo vaccino infatti, per la generalità della popolazione non è obbligatorio, ma solo raccomandato.

L’indennizzo citato all’articolo 2 della L. n. 210 del 1992, prima dell’allargamento di platea apportato dal decreto Sostegni ter, non includeva esplicitamente nella tutela risarcitoria i danni derivanti da «vaccinazione raccomandata». È stata la Corte Costituzionale che, come precedentemente detto, in diverse occasioni durante il periodo di emergenza sanitaria in Italia, ha esteso l’applicazione poi integrata nel dl 4/2022.

Ricordiamo inoltre che erano comunque già inclusi i soggetti che avevano subito danni perché, per ragioni di lavoro o per incarico del loro ufficio o, ancora, ai fini dell’accesso a uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino «necessari» e non raccomandate (articolo 1, comma 4, della citata legge n. 210).

L’importo dell’indennizzo

Come detto, la cornice per gli indennizzi è quella della legge 210 del 1992 che prevede il riconoscimento di indennizzo «per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie» (oltre che da «trasfusioni di sangue ed emoderivati»).

Le risorse per i risarcimenti sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio.

L’indennizzo consiste in un assegno composto da due elementi:

  • il primo corrisponde a una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76 (come modificata dall’art. 8 L. 111/1984) cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito e rivalutabile annualmente;
  • il secondo dall’indennità integrativa speciale, ai sensi della legge n. 324/59 (anch’essa per la giurisprudenza soggetta a rivalutazione.)

Il primo elemento rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre il secondo, cosiddetto Indennità Integrativa Speciale (IIS), corrisponde a una integrazione del primo.

Nel caso di morte, l’erede avente diritto può tra l’altro optare fra un assegno una tantum, pari a circa 77.469 euro, e la somma per quindici anni (mentre l’assegno ha natura permanente per il soggetto menomato in vita).

Al beneficio si aggiunge anche l’esonero dalle spese sanitarie (tickets), inerenti a medicinali o prestazioni necessari per la diagnosi o la cura delle patologie oggetto dell’indennizzo.

La domanda per l’indennizzo

La domanda di indennizzo deve essere presentata all’azienda sanitaria di residenza che ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza della documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L’azienda sanitaria invia la copia del fascicolo alla commissione medica ospedaliera competente che provvede a convocare l’interessato e a esprimere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, sulla categoria dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il giudizio è inviato all’azienda sanitaria.

Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, la persona danneggiata risulti aver conoscenza del danno.

Indennizzi aggiuntivi per i vaccinati con obbligo

I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, possono presentare ulteriore domanda per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

In caso di successivo aggravamento dell’infermità già riconosciuta, l’interessato ha sei mesi di tempo dalla conoscenza dell’evento per presentare all’Azienda sanitaria la domanda di revisione dell’indennizzo (art. 6 legge 210/1992)

Se invece emerge l’esistenza di un’ulteriore patologia direttamente connessa alla vaccinazione, è possibile ottenere un indennizzo aggiuntivo per “doppia patologia”, di importo pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art. 1 comma 7 legge 238/1997)

La legge n. 229/2005 riconosce anche un "indennizzo aggiuntivo» ovvero un assegno mensile vitalizio pari a sei volte la somma percepita al danneggiato per le prime quattro categorie tabellari, di cinque volte per quelle comprese tra la sesta e la quinta, e di quattro volte per le ultime due categorie tabellari.

Esso è corrisposto per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza al danneggiato. E in caso di decesso l’avente diritto può optare per un assegno «una tantum» di 150 mila euro da corrispondere in cinque rate annuali di 30 mila euro ciascuna.

Queste ulteriori tutele spettano però soltanto al personale che ha è stato soggetto all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.

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