Inps, arriva la stangata per i debitori: si paga molto di più, ecco perché

Simone Micocci

13 Settembre 2022 - 13:01

L’Inps si adegua alla decisione della Bce: aumenta l’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Inps, arriva la stangata per i debitori: si paga molto di più, ecco perché

Con la circolare n. 100 del 12 settembre 2022, l’Inps annuncia una nuova stangata per i debitori. A pochi giorni dall’ultimo incremento dei tassi d’interesse per dilazioni e sanzioni civili, infatti, l’Inps - alla luce della decisione della Banca centrale europea di aumentare ulteriormente i tassi d’interesse - ha annunciato un nuovo aumento che sarà operativo dal 14 settembre prossimo.

Chi ha un debito nei confronti dell’Inps, quindi, dovrà farsi carico di un maggior esborso rispetto a quello previsto fino a qualche giorno fa. Una decisione, quella presa dalla Bce, nata per contrastare l’inflazione, ma che oltre a penalizzare coloro che hanno un mutuo (con tasso variabile) si rifa anche su coloro che optano per una regolarizzazione rateale dei debiti.

Viene superato, dunque, quanto stabilito dalla circolare Inps n. 98 del 27 luglio scorso, con la quale il tasso d’interesse veniva fissato al 6,5% annuo: la percentuale aumenta ancora e, visto l’incremento del tasso ufficiale di riferimento di ulteriori 75 punti base, sale al 7,25%.

Circolare Inps n.100 del 12 settembre 2022
Clicca qui per scaricare il testo della circolare Inps in oggetto, così da avere tutte le informazioni riferite al nuovo aumento dei tassi d’interesse comunicato dall’Istituto.

Inps, nuova stangata per i tassi d’interesse di dilazione

Per tutte le richieste di rateizzazione presentate successivamente al 14 settembre 2022 verrà applicato un interesse di dilazione del 7,25%. Come visto sopra, prima di questa data il tasso di riferimento era invece del 6,5% annuo. A tal proposito, coloro che hanno presentato la richiesta prima della suddetta data non subiranno alcuna conseguenza, con il piano di ammortamento che dunque resta lo stesso di quello pattuito originariamente.

Solamente nel caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi si applicherà il nuovo tasso, del 7,25%, a partire dalla mensilità di agosto.

Quindi, ciò vale per tutti coloro che hanno dei debiti nei confronti dell’Inps, come ad esempio dei contributi non versati, e decidono di aderire a un piano di rateizzazione per mettersi in regola.

Attenzione alle sanzioni

In alcuni casi oltre a dover restituire la quota capitale del debito bisogna farsi carico anche delle sanzioni civili.

È il caso, ad esempio, di omissioni contributive, ossia di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi. In tal caso l’importo della sanzione civile è comunque pari al 6,75% in ragione d’anno.

La stessa si applica anche nelle circostanze di regolarizzazione spontanea, ossia quando il debitore si auto denuncia prima di ricevere qualsiasi contestazione da parte dell’Inps, a patto che ciò avvenga entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento dei contributi. Sempre la stessa percentuale si applica quando il mancato, o il ritardato, pagamento dipende da oggettive incertezze per contrastanti orientamenti, purché questi vengano riconosciuti in sede giudiziali o amministrativa.

Qualora si configuri l’ipotesi di evasione contributiva, invece, si applica la sanzione civile del 30%, calcolata sul limite del 60% della quota di contributi o premi non pagati.

Sanzioni ridotte per procedure concorsuali

Come specificato dall’Inps con la circolare suddetta, nelle ipotesi di procedure concorsuali si applicano le sanzioni ridotte calcolate sulla base dell’ex Tur, il tasso ufficiale di riferimento oggi tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Considerando che oggi l’ex Tur è pari all’interesse legale in vigore dall’1 gennaio 2022, ossia l’1,25% in ragione d’anno, dal prossimo 14 settembre la riduzione delle sanzioni opererà tenendo conto dei seguenti valori:

  • 1,25% nel caso di semplice omissione contributiva;
  • 3,25% nel caso di evasione contributiva.

È bene ricordare però che la riduzione spetta solamente nel caso in cui risulti l’integrale pagamento di contributi e spese; inoltre, la misura della stessa non può essere inferiore all’interesse legale. Ciò significa che se il Tur scende al di sotto di tale soglia, la riduzione massima riconoscibile è comunque pari al tasso legale, mentre la minima è pari all’interesse legale più 2 punti.

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