Insegnanti, nel periodo che va dal termine delle lezioni alla fine dell’anno scolastico cambia l’orario di lavoro. Ecco quali sono gli obblighi e i diritti del docente prima delle ferie estive.
Scuola: come cambia l’orario di lavoro degli insegnanti con la fine dell’anno scolastico?
Si avvicina l’ultimo giorno di scuola per gli studenti, ma non per gli insegnanti. Infatti, l’anno scolastico 2016-2017 termina il 30 giugno e fino ad allora gli insegnanti, tranne coloro che andranno in ferie, potrebbero essere impiegati in particolari attività collegiali, come stabilito dall’articolo 29 del Contratto nazionale.
Tuttavia, è lo stesso contratto a prevedere che l’orario di lavoro, definito a livello nazionale, per gli insegnanti non è valido per tutto l’anno scolastico, ma solo in presenza degli alunni. Il normale orario di lavoro, quindi, viene meno con il termine delle lezioni.
Come indicato nel calendario scolastico a.s. 2016/2017, nella maggior parte delle scuole d’Italia l’ultimo giorno di scuola è fissato per il 14 giugno. Cosa succede quindi nei circa 16 giorni che mancano alla fine dell’anno? Ecco quali sono gli obblighi degli insegnanti e i chiarimenti sull’orario di lavoro.
Insegnanti quali obblighi dopo l’ultimo giorno di scuola?
L’art. 29 del CCNL Scuola stabilisce che gli insegnanti dopo il termine delle lezioni possono essere impiegati esclusivamente nelle attività collegiali obbligatorie definite nello stesso articolo.
Per “attività collegiali obbligatorie” si intendono:
- consigli di classe (per un massimo di 40 ore annue);
- scrutini ed esami;
- riunioni del Collegio Docenti;
- attività di programmazione;
- confronti con le famiglie (per un massimo di 40 ore annue).
Tutte le ore che superano i limiti indicati dal contratto devono essere retribuite tramite il fondo di istituto.
Inoltre, i docenti possono essere impiegati, previo il loro consenso, in attività didattiche aggiuntive previste dal POF o deliberate dal Collegio dei docenti. Queste attività devono essere retribuite tramite compenso orario o forfettario.
Questi sono gli unici obblighi per il docente nel periodo che va dal termine delle lezioni alla fine ufficiale dell’anno scolastico (fissata al 30 giugno). Ciò significa che tutte le richieste del Dirigente Scolastico che non rientrano negli obblighi appena indicati non sono da considerare legittime.
Ad esempio, come vedremo meglio di seguito, il Dirigente Scolastico non può obbligare l’insegnante a mantenere lo stesso orario di lavoro anche dopo l’ultimo giorno di scuola.
Insegnanti: l’orario di lavoro dopo l’ultimo giorno di scuola
Il Contratto Nazionale, nell’articolo 28, stabilisce che l’orario di lavoro per gli insegnanti, su base settimanale, è così strutturato:
- scuola dell’infanzia: 25 ore;
- scuola primaria: 22 ore;
- scuole secondarie di I e II grado: 18 ore.
Tuttavia, questo orario è valido solamente in presenza degli alunni; ecco perché al termine delle lezioni gli insegnanti non sono obbligati a garantire la loro presenza a scuola nel normale orario di lavoro.
Per lo stesso motivo, il Dirigente Scolastico non li può obbligare, neppure tramite un ordine di servizio, a recarsi tutte le mattine a scuola per la firma del registro delle presenze o a svolgere attività non previste dal POF.
A supporto di questa tesi ci sono diverse argomentazioni; ad esempio, la nota ministeriale 1972/1980 ha definito come “in contrasto con il sistema” tutti quei comportamenti o decreti che prevedono “l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole”.
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