Cos’è l’insolvenza fraudolenta e quali sono i rischi? Nella guida di seguito vediamo l’adempimento dell’obbligazione, il concetto di buona fede e l’estinzione del reato.
Il delitto di insolvenza fraudolenta è descritto dal dispositivo dell’art. 641 del Codice penale. Se un soggetto contrae un’obbligazione, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, con l’intento di non adempierla, è punito, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 516 euro. Il reato si estingue adempiendo all’obbligazione prima della condanna.
Tale tipologia di insolvenza presuppone che l’obbligazione sia lecita ed in grado di produrre effetti giuridici e il reato è ravvisabile esclusivamente quando l’agente ha volontà di non adempiere alla stessa.
Insolvenza fraudolenta: cos’è e cosa si rischia
Cos’è l’insolvenza fraudolenta
L’insolvenza fraudolenta ricorda sia l’inadempimento contrattuale sia il reato di truffa. Fino a quando non si ravvisa la simulazione di date condizioni, non reali, create appositamente perché l’altro soggetto sia indotto in errore, il reato è classificato come insolvenza di tipo fraudolento, attestando la dissimulazione dello stato di insolvenza del soggetto agente. Nell’inadempimento contrattuale, caratterizzato dalla presenza di un’obbligazione, una specifica prestazione non viene eseguita nel luogo prescelto o secondo le tempistiche o i modi prestabiliti.
La gravità del delitto è insita nella condotta del soggetto che ritiene utile, in un dato frangente, adottare un comportamento finalizzato ad ottenere gli effetti della dissimulazione, anche nel caso in cui osservi il silenzio o decida di mentire.
Il soggetto potrebbe trovarsi nella condizione di non riuscire ad adempiere all’obbligazione perché non in grado di effettuare il pagamento in un secondo momento. Quest’ultima è una fattispecie chiaramente differente: l’impossibilità deve sussistere nel momento in cui l’obbligazione è contratta e non essere sopravvenuta.
Come prima segnalato, non sono solo le parole ad acquisire un valore tale da far comprendere di trovarsi dinanzi al reato di insolvenza fraudolenta. Il silenzio può diventare elemento chiave e determinante se il proponimento è di non assumere alcun impegno derivante dall’obbligazione. Si resta nell’ambito puramente civile quando una simile condotta del soggetto agente non è preordinata e conseguentemente non diviene dolosa.
Occorre considerare che, fino a quando il termine attribuito alla prestazione non è scaduto, è ancora possibile adempiere all’obbligazione. Ciò che rileva è la data in cui si palesa l’inadempimento.
I vari casi (con esempi) di insolvenza fraudolenta
I casi di insolvenza fraudolenta sono variegati. Si pensi al caso di attestazione di pagamento tramite l’esibizione di una disposizione di bonifico bancario senza effetti (Corte di Cassazione, sentenza n. 28168/2018), ritenuta chiara prova di dissimulazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto il reato sussistente anche nel caso in cui un soggetto si immette in autostrada intenzionato a non pagare il pedaggio (Corte di Cassazione, sentenza n. 45654/2014).
Nel caso di rifornimento di carburante utilizzando la modalità “self-service” e di mancato pagamento, contrariamente, la Cassazione ha specificato che integra il delitto di furto aggravato dall’uso di mezzo fraudolento, la condotta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore pubblico allontanandosi prontamente senza corrispondere il relativo prezzo (Sez. 2, n. 43107 del 11/10/2013, G., Rv. 257243; Sez. 2, n. 407 del 24/02/1969, Di Meo, Rv. 111184).
Lo spossessamento caratterizza il delitto di furto che è, invece, assente nella truffa o nell’insolvenza fraudolenta, in cui il possesso della “res” si consegue con il consenso della vittima: lo spossessamento, nell’ipotesi concreta, risulta essere stato compiuto approfittando della contingente situazione di assenza di controllo determinato dalla simultanea presenza di più clienti presso l’impianto di distribuzione del carburante e, quindi, con l’uso di un mezzo fraudolento, tale dovendosi considerare qualunque attività che sorprenda con l’insidia la contraria volontà del detentore (Corte di Cassazione, sentenza n. 3018/2019).
Quali sono i rischi dell’insolvenza fraudolenta
Il termine per presentare un’eventuale querela decorre da quando il creditore è certo che l’agente ha contratto l’obbligazione con intenzione di non adempiere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
La buona fede e gli elementi del reato
Il Codice Civile spiega che è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto. È sufficiente vi sia stata al tempo dell’acquisto ed è presunta (art. 1147 del Codice Civile).
In dottrina si chiarisce come, nei rapporti tra i soggetti, i comportamenti debbano essere improntati ai principi di lealtà e correttezza.
Colui che agisce secondo buona fede è convinto di comportarsi correttamente, ovvero crede di rispettare le regole. Non c’è alcuna consapevolezza del danno che nell’eventualità è procurato ad altri. Il concetto di buona fede in relazione a quanto contenuto nell’articolo articolo 1366 del codice civile permette l’interpretazione del contratto.
L’obiettivo del legislatore è di tutelare l’affidamento riposto sulla rettitudine dell’altra parte ed è proprio ciò che ci si prefigge di proteggere nel caso dell’insolvenza fraudolenta.
In sintesi, gli elementi essenziali di questa tipologia di reato sono sostanzialmente i seguenti: lo stato di insolvenza, la destinazione e l’inadempimento. Qualora il soggetto si trovi impossibilitato ad adempiere nel momento in cui scade il termine il reato non sussiste. Per dimostrare che non si tratta di un illecito civile, occorre essere in grado di dare prova del proposito di non adempiere da parte del soggetto: tale proposito diviene ulteriore elemento costitutivo del reato. Un mero inadempimento non dimostra la sussistenza del dolo.
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