Cosa prevede la legge delega di riforma fiscale in materia di IRAP e perché si parla contemporaneamente di riduzione e trasformazione dell’imposta.
L’articolo 6 della Legge delega fiscale prevede il “graduale superamento dell’IRAP”, ovvero il raggiungimento di un obiettivo di politica fiscale che le varie parti politiche inseguono da circa vent’anni.
Ma perché nessuno è mai riuscito a eliminare questa imposta e perché questo aspetto è centrale nell’attuale riforma fiscale voluta dal Governo Draghi?
Il primo motivo è senza dubbio di carattere pratico: l’IRAP finanzia la sanità, che, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, è una materia di competenza regionale. Togliere risorse finanziarie all’IRAP significa toglierle alla Sanità. Tradotto: se si riduce/elimina l’IRAP occorre individuare mezzi alternativi di finanziamento della sanità pubblica (tagli di spese diverse ovvero introduzione/aumento di altre imposte).
Un’altra motivazione è di carattere tecnico: l’IRAP fu introdotta alla fine degli anni ‘90 come risultato dell’accorpamento di tante piccole imposte esistenti in precedenza e per come è stata pensata inizialmente è difficile sostituirla con un’imposta che garantisca lo stesso gettito alle Regioni.
Tuttavia, forse adesso è arrivato davvero il momento: il legislatore attuale sembra aver trovato la soluzione di compromesso più realistica per eliminare l’IRAP per una parte dei contribuenti titolari di partita IVA (quelli di dimensioni minori) e lasciarla di fatto in altra veste per gli altri (le società di capitali).
Le risorse finanziarie disponibili che verranno dedicate a questa operazione dovrebbero essere pari a circa 3 miliardi di euro.
Riforma fiscale 2021: abolizione IRAP sui piccoli e “trasformazione” in addizionale regionale per le società di capitali
Alla luce della discussione degli ultimi mesi è possibile riassumere la riforma dell’IRAP che vedrà la luce nel 2022 in due punti principali:
- abolizione di una quota parte di IRAP di poco superiore a 3 miliardi di euro per i piccoli contribuenti - in particolare coloro che operano con il regime contabile semplificato;
- trasformazione dell’IRAP in un’addizionale regionale dell’IRES per le società di capitali.
Quanto sopra comporterà due importanti conseguenze.
La prima è che una parte di contribuenti titolari di partita IVA pagherà di meno. In questo senso non è ancora chiaro se verranno introdotti dei criteri di distinzione basati sui ricavi oppure sul reddito fiscale. Ad ogni modo, la ratio legis è quella di ridurre il carico fiscale sui piccoli contribuenti.
La seconda, invece, è che una parte di contribuenti continuerà a pagare quanto pagava prima ma avrà una notevole semplificazione amministrativa e fiscale: invece di presentare il modello Redditi SC e il modello IRAP SC presenterà solo il primo, evitando così una duplicazione di fatto di adempimenti. Ormai le regole fiscali e le diverse esenzioni sono tali per cui spesso le basi imponibili IRES e IRAP sono molto simili se non addirittura identiche in alcuni casi.
Riforma fiscale 2021: l’articolo 6 in materia di IRAP
L’articolo 6 della Legge delega fiscale - il cui disegno di legge è stato approvato dal CdM dello scorso 5 ottobre - prevede le linee guida che il Parlamento dovrà adottare per emanare i decreti legislativi in materia di IRAP.
Nello specifico il testo ufficiale è il seguente:
“1. Nell’ambito della revisione dell’imposizione sui redditi personali di cui all’articolo 3, nonché della revisione dell’imposizione sul reddito d’impresa di cui all’articolo 4, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per attuare un graduale superamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della presente legge. 3. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell’Irap previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.”
Del testo dell’articolo 6 si evidenziano quindi due punti essenziali: il primo è il collegamento diretto con la riforma dell’IRES (primo comma); il secondo è la garanzia che la riforma in oggetto non modificherà l’attuale sistema di finanziamento del SSN (comma 2).
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