Proroga scadenza secondo acconto Irap 2020 nel decreto Ristori quater: il prossimo appuntamento è il 10 dicembre, mentre le partite IVA non ISA segnano in rosso sul calendario la data del 30 aprile 2021.
Proroga scadenza secondo acconto Irap 2020, il decreto Ristori quater, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre e pubblicato nello stesso giorno in Gazzetta Ufficiale rinvia l’appuntamento con le imposte sui redditi.
La scadenza del 30 novembre slitta per tutti, passando al 10 dicembre 2020. Il decreto Ristori quater prevede però anche una proroga lunga al 30 aprile 2021 per le partite IVA non ISA, ovunque localizzate, con calo di fatturato o corrispettivi del 33% e ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro.
Proroga scadenza secondo acconto Irap 2020: novità decreto Ristori
Tra le varie misure del decreto Ristori quater, il quarto provvedimento firmato del Governo in poche settimane, c’è il rinvio delle scadenze fiscali di novembre e dicembre.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi e dell’Irap, la scadenza del 30 novembre è stata prorogata per tutti al 10 dicembre 2020.
È prevista poi una proroga al 30 aprile 2021 dei versamenti per le imprese non interessate dagli ISA, e quindi escluse dal rinvio previsto dal decreto Agosto, ovunque localizzate e con i seguenti requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019;
- riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
La proroga al 30 aprile 2021 è slegata dai requisiti di ricavi, compensi e dalla diminuzione di fatturato e corrispettivi per le partite IVA delle zone rosse che esercitano attività incluse nei due elenchi di codici ATECO allegati ai decreti Ristori bis ed ai ristoranti in zona arancione.
Secondo acconto Irap 2020, proroga scadenza nel decreto Ristori
Per quanto riguarda la proroga al 30 aprile 2020, i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Non è previsto il rimborso di quanto giù eventualmente versato. Il versamento di quanto dovuto andrà effettuato tramite modello F24:
- direttamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate;
- attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate;
- tramite intermediario abilitato.
Il codice tributo da utilizzare per il saldo è:
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo.
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