Irap: studi associati obbligati a pagare. Nuova sentenza della Cassazione

Anna Maria D’Andrea

26 Settembre 2016 - 08:00

Gli studi associati devono pagare l’Irap. Arriva la nuova sentenza della Cassazione sull’obbligo del pagamento dell’imposta. Ecco cosa cambia con la sentenza.

Irap: studi associati obbligati a pagare. Nuova sentenza della Cassazione

Gli studi associati devono pagare l’Irap. La sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che gli studi associati sono sempre soggetti al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

In prossimità della scadenza del pagamento del secondo acconto 2016, prevista per la fine di novembre, tutti gli studi associati dovranno quindi adeguarsi alla nuova disposizione della Cassazione sull’obbligo di pagare l’Irap.
La sentenza 7371/2016 annulla quindi le precedenti disposizione della stessa Corte di Cassazione, stabilendo quindi che il pagamento dell’imposta è obbligatorio e slegato alla prova della presenza dei requisiti di autonoma organizzazione di lavoro e presenza di lavoro altrui, previsto invece dalle precedenti sentenze della stessa Corte.

Dopo la recente sentenza, l’Agenzia delle Entrate metterà in campo una serie di controlli per verificare il corretto pagamento dell’Irap da parte di studi associati, associazioni professionali e società di lavoro autonomo. In caso di mancato adempimento degli obblighi fiscali, sarà attribuita una sanzione che, in questo caso, è del 90% sull’importo Irap da pagare.

Ecco cosa stabilisce la sentenza della Cassazione e quali sono le novità sul pagamento Irap per gli studi associati.

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Irap: obbligatorio il pagamento per gli studi associati. La sentenza

La sentenza 7371/2016 della Cassazione ha stabilito che nell’esercizio di professioni in forma associata è obbligatorio il pagamento dell’Irap.
La disposizione della Corte di Cassazione arriva in merito ad un ricorso presentato da due soci di una società semplice dell’Emilia Romagna, per i quali la Commissione Tributaria aveva ritenuto escluso il pagamento dell’Irap a seguito della prova che l’attività autonoma fosse stata eseguita senza l’utilizzo di personale dipendente.

Secondo l’interpretazione della Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, l’attribuzione dell’Irap deve essere preceduta da un’analisi economica e qualitativa dell’attività svolta, tenuto conto che possono esistere anche attività svolte in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui.

La Cassazione ha rigettato le motivazioni apportate dalla Commissione tributaria emiliana, affermando invece che per l’assoggettamento all’Irap degli studi associati il problema della prova di ricorrenza dei requisiti di autonoma organizzazione non si pone ma è implicita alla forma di esercizio dell’attività.
Inoltre, l’esercizio in forma associata di una professione liberale è ritenuta una motivazione idonea a far presumere l’organizzazione autonoma di strutture e mezzi.

La sentenza della Cassazione ha stabilito quindi che gli studi associati e le società semplici che eseguono attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti al pagamento dell’Irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della propria attività. L’esercizio di un’attività in forma liberale è quindi di per sé requisito d’obbligatorietà al pagamento Irap, poiché si presume che il reddito prodotto sia conseguenza di lavoro collettivo e dell’utilizzo di strutture e mezzi, anche se di non eccessivo onere economico.

Irap obbligatoria per gli studi associati: i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Dopo la sentenza della Corte di cassazione che ha escluso quindi gli studi professionali dall’esonero Irap, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo con accertamenti per chiedere il pagamento dell’imposta non versata a partire dal 2011.
Non soltanto gli studi associati: il Fisco vuole riscuotere le imposte non pagate anche per associazioni professionali e società semplici di lavoro autonomo.

La nuova interpretazione della Cassazione, quindi, porterà ad accertamenti e a sanzioni per infedele dichiarazione nei confronti dei contribuenti. La sanzione per omessa dichiarazione ammonta al 90% dell’imposta dovuta.

Per i professionisti sotto la lente del Fisco è necessario procedere per via difensiva, per non vedersi addebitata la sanzione prevista dopo la nuova interpretazione della Cassazione: una delle opportunità è avvalersi della disposizione prevista dall’articolo 6 del Dlgs 472/1997, che prevede la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della norma.

Insomma, la nuova sentenza della Corte di Cassazione potrebbe diventare un vero problema non soltanto per gli studi associati, ma anche per associazioni professionali e società di lavoro autonomo, che si vedono ora costrette al pagamento dell’Irap e ad eventuali arretrati maggiorati dalla sanzione del 90% sull’importo dell’imposta.

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