Quando si parla di iscrizione a scuola sempre e comunque viene richiesto un contributo volontario alle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa, ma si deve versare per forza?
Ormai è un mantra quando di iscrive un figli a scuola: il contributo volontario che viene richiesto alle famiglie al momento della prima iscrizione o a quella per gli anni successivi. Le scuole al riguardo non sono mai molto chiare e lo fanno passare come una somma che è necessario versare per la frequenza e affinchè l’alunno possa godere di determinati privilegi. In alcuni casi, addirittura, si vincola la possibilità di partecipare a gite scolastiche, uscite didattiche o a lezioni nei laboratori proprio al versamento di questa somma.
Si tratta di una quota che le famiglie possono o non possono, se lo desiderano, versare per l’ampliamento dell’offerta formativa che la scuola offre. Molte famiglie, però, si chiedono se sia obbligatorio versare questa somma alla scuola oppure no. In questo articolo cercheremo di fare chiarezza per capire quanto si deve pagare alla scuola obbligatoriamente e quanto, invece, rientra nel cosiddetto contributo volontario.
Contributo volontario alla scuola, cos’è?
La scuola fino al compimento dei 16 anni (fino, quindi, al terzo anno di scuola superiore) è obbligatoria e, pertanto, deve essere gratuita. Fino all’iscrizione al terzo anno, infatti, non sono richieste alle famiglie tasse di iscrizione se lo studente frequenta un istituto statale. A partire dal quarto anno, invece, l’iscrizione va pagata obbligatoriamente e ha lo stesso importo in tutte le scuole. I genitori, infatti, pagano già la scuola attraverso la tassazione generale.
Il contributo volontario, invece, ha un importo diverso da scuola a scuola poiché a deliberarlo è il consiglio d’istituto, proprio sulla base delle esigenze della scuola stessa.
Come si può ben comprendere, quindi, il contributo volontario non deve per forza essere versato alla scuola ma è una libera scelta della famiglia e lo studente che non lo ha versato non può in nessun modo essere discriminato, così come ricorda anche il Miur nella nota 593 del 2013 nella quale si legge che:
«qualunque discriminazione risulterebbe illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio dei singoli».
Si tratta, quindi, di una erogazione liberale che non può in alcun modo essere imposta.
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Quali spese di iscrizione sono obbligatorie?
Le uniche spese che si è obbligati a versare per l’iscrizione a scuola per i propri figli sono quelle che riguardano, appunto, la tassa di iscrizione a partire dal quarto anno di frequenza.
I pagamenti obbligatori per la frequenza del quarto e quinto anno di scuola superiore sono i seguenti:
- tassa di iscrizione richiesta al momento dell’iscrizione all’anno successivo a quello frequentato che si versa all’Erario (e non alla scuola) pari a 6,04 euro;
- tassa di frequenza: va pagata per intero per il quarto e quinto anno di frequenza e si versa all’atto dell’iscrizione ed è pari a 15,13 euro.
Per frequentare la scuola, quindi, le tasse obbligatorie dovute sono pari a 21,17 euro l’anno.
Per la classe quinta, che deve sostenere gli esami di Stato, è richiesto anche il pagamento della tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione pari a 12,09 euro, e della tassa di diploma pari a 15,13 euro.
Tutte gli altri contributi richiesti dalla scuola, quindi, sono su base volontaria e decide la famiglia se versarli o meno.
Inoltre, è da ricordare che per gli studenti del quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 20mila euro, il ministero dell’Istruzione, con il decreto del 19 aprile 2019, n. 370, ha previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche.
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