L’Isee minorenni è un particolare modello di Isee che, alcune volte, serve al posto di quello ordinario. Che particolarità ha e quando deve essere richiesto?
Isee minorenni 2025: cos’è e a cosa serve? Non sempre basta presentare la richiesta di Isee ordinario per ottenere tutti i benefici e le agevolazioni che spettano al nucleo familiare in cui siano presenti soggetti che non hanno compiuto la maggiore età, ma non sempre il nucleo familiare con minorenni ha necessità dell’Isee minorenni.
Bisogna ricordare, infatti che i modelli Isee sono di diversi tipi: c’è quello Università che serve per poter fruire delle agevolazioni per il diritto allo studio, ad esempio. C’è anche l’Isee minorenni che serve solo ed esclusivamente per permettere ai figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi di poter accedere alle prestazioni riservate ai figli. A titolo esemplificativo si usa l’Isee minorenni per chiedere la riduzione della mensa scolastica o l’assegno unico, ma solo quando i genitori non sono o non sono mai stati sposati tra loro e non convivono.
L’Isee, come ormai tutti ben sappiamo, è una attestazione essenziale per chi vuole fruire agevolazioni riconosciute dallo Stato. Serve anche per l’assegno unico per i figli a carico (mentre per gli Anf non era richiesto) e se si fa domanda di quest’ultimo senza Isee si percepirà solo l’importo base che supera di poco i 57 euro per ogni figlio.
L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fotografa la situazione economica delle famiglie tenendo conto del reddito e del patrimonio di tutti i membri del nucleo restituendo quella che è la reale situazione economica della famiglia.
A cosa serve l’Isee minorenni? In base al tipo di prestazione che si vuole richiedere, bisogna presentare un certo modello Isee. Quello per i minorenni serve per richiedere agevolazioni come il bonus asilo, l’assegno unico, il bonus nuovi nati o riduzioni di servizi offerti dalla scuola pubblica, solo per citare alcune delle prestazioni.
Isee minorenni 2025: quando si usa?
Come anticipato, l’Isee minorenni va utilizzato solamente dai genitori che non risultano coniugati tra loro e non conviventi. Vediamo perché e come vanno indicati i due genitori nella Dsu, la Dichiarazione Unica Sostitutiva.
L’Isee minorenni coincide con l’Isee ordinario quando:
- i genitori sono sposati e conviventi tra loro;
- i genitori erano sposati, ma sono separati o divorziati;
- i genitori non sono sposati ma convivono tra di loro.
Trattandosi di uno strumento da utilizzare quando i genitori non sono coniugati né conviventi tra di loro si pone il problema riguardo a qual è il nucleo familiare in cui va indicato il minorenne.
Nel dettaglio, nella maggior parte dei casi, il figlio minore fa parte del nucleo familiare ai fini Isee del genitore con cui convive.
Se però il minorenne non convive con alcun genitore, si verifica una delle seguenti ipotesi:
- se non c’è alcun provvedimento di affidamento definitivo, o temporaneo ad altri soggetti, il minorenne viene attratto nel nucleo familiare dei genitori;
- qualora sia in affido temporaneo a uno dei genitori, quest’ultimo può considerarlo come parte del nucleo;
- qualora sia in comunità, fa nucleo a sé;
- qualora sia in affido preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario.
Tenendo conto di queste indicazioni, vediamo cosa cambia per il genitore non convivente e come fare eventualmente per indicarlo nella Dsu ai fini Isee.
Genitore non convivente: quando va indicato nell’Isee minorenni
Nel caso dell’Isee minorenne per i genitori non sposati e non conviventi tra loro, il genitore che non convive va comunque indicato nell’Isee, come componente aggregato al nucleo del figlio.
In sintesi, anche se non abita con il figlio, il genitore non convivente è attratto nel nucleo ai fini dell’accesso alle prestazioni per il minorenne con i suoi patrimoni e redditi e deve essere incluso nel nucleo del beneficiario della prestazione (l’Isee deve fotografare la situazione economica del bambino e proprio per questo motivo entrambi i genitori vi devono rientrare con i propri redditi e i propri patrimoni). Il genitore non convivente risulta attratto solo quando non si trova in nessuna delle seguenti situazioni:
- se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
- se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;
- se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
- se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
Se il genitore non convivente, invece, risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore o ha figli con una persona diversa dall’altro genitore, per i suoi redditi e patrimoni deve essere considerata una componente aggiuntiva.
Di fatto, quindi, per ottenere l’ISEE Minorenni è necessario simulare l’ISEE Ordinario relativo al nucleo familiare del minorenne (senza genitore non convivente) a cui sommare la componente aggiuntiva calcolata con riferimento al genitore non convivente.
In alternativa, qualora si sia già in possesso di un ISEE Ordinario calcolato con riferimento al nucleo del minorenne, è possibile simulare esclusivamente il valore della componente aggiuntiva del genitore non convivente cliccando su “Simula Componente Aggiuntiva”
Nelle altre due ipotesi (non convivente che versa assegni periodici o è escluso dalla potestà del figlio) il genitore non deve essere inserito nel nucleo del figlio; in tal caso, quindi, il dichiarante non deve inserire alcun reddito né patrimonio del genitore escluso.
Quando il genitore è integrato al nucleo come componente aggregata, questo andrà indicato nell’Isee minorenne compilando il Quadro A con relazione di parentela GNC (che sta per genitore non coniugato e non convivente). Qualora quest’ultimo abbia già un’attestazione Isee, allora nella Dsu basterebbe indicare il protocollo INPS di riferimento.
Quando serve l’Isee minorenni 2025?
L’Isee minorenni serve per tutte quelle prestazioni riconosciute per il minorenne e solo quando i genitori non sono né sposati né conviventi; quindi, quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- quando il genitore che ha riconosciuto il minore non è convivente nel nucleo familiare e non è coniugato con l’altro genitore del minore. In queste ipotesi il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del minore, tranne nei casi in cui:
- il genitore è sposato con una persona diversa;
- il genitore ha avuto altri figli con una persona diversa;
- l’autorità giudiziaria ha stabilito il versamento degli assegni periodici per il mantenimento dei figli;
- il genitore ha perso la potestà sul figlio o il figlio è stato adottato.
Se il genitore è sposato o ha avuto figli con una persona diversa, l’Isee del figlio minore è integrato con una componente aggiuntiva calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Se invece a seguito di un provvedimento di allentamento del genitore dalla residenza familiare ha perso la potestà sul figlio va presentato l’Isee ordinario.
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Isee minorenni: che documenti servono?
Per richiedere l’Isee minorenni servono i documenti che seguono:
- copia del documento di identità valido del dichiarante;
- codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare;
- certificazioni di invalidità o inabilità se presenti nel nucleo familiare;
- sentenza di separazione o divorzio.
Per i cittadini stranieri serve anche il titolo di soggiorno.
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