Ivie, cos’è, chi deve pagarla, calcolo e scadenze

Nadia Pascale

4 Aprile 2025 - 14:03

Chi detiene un immobile all’estero deve versare l’IVIE (imposta sul valore immobili all’estero). Ecco come calcolare la base imponibile, l’aliquota e le scadenze previste.

Ivie, cos’è, chi deve pagarla, calcolo e scadenze

Chi ha una casa all’estero deve pagare l’IVIE, ma cos’è, qual è la base imponibile,le scadenze e come si paga? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’IVIE.
Difficilmente il patrimonio di un soggetto sfugge a tassazione e tra le imposte poco conosciute, ma dovute c’è l’IVIE, cioè l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero. La stessa è dovuta in Italia, ma vi sono dei correttivi per evitare la doppia imposizione.

Ecco cos’è L’IVIE, chi deve pagarla e gli importi dovuti.

Cos’è l’IVIE e chi deve pagarla

L’IVIE è l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e deve essere versata dai soggetti residenti in Italia. Nel dettaglio, sono soggetti passivi IVIE:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

A partire dal 2020 devono versare l’imposta non solo le persone fisiche, ma anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia.

Qual è la base imponibile dell’IVIE?

Il calcolo della base imponibile dipende dal Paese in cui l’immobile è situato. Nel caso in cui si trovi in un Paese non appartenente all’UE si usa come base imponibile il valore di vendita dell’immobile o costo di acquisto.

Nel caso in cui l’immobile sia situato in un Paese appartenente alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, la base imponibile è determinata dal valore catastale.

Nel caso in cui questo non possa essere conosciuto, si assume come base imponibile il costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

A tale base imponibile, a partire dal 2024, si applica l’aliquota dello 1,06%, l’imposta è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato. Se l’importo complessivo non supera i 200 euro, l’imposta non è dovuta. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.

L’imposta principale non si applica nel caso in cui l’immobile sia utilizzato come abitazione principale o casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio. Per ottenere l’esenzione su tali immobili, gli stessi non devono essere classificati come immobili di lusso.

Al fine di evitare la doppia imposizione, dall’IVIE è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

Scadenze e codici tributo

Per il versamento dell’IVIE si applicano le stesse regole previste per l’Irpef e le stesse scadenze. Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW.
I codici tributo sono:

  • 4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO” (30 giugno anno successivo all’anno di imposta);
  • 4042” specifico per il saldo per società fiduciarie;
  • 4044” acconto prima rata (30 giugno);
  • “4045” acconto seconda rata o acconto in unica soluzione (30 novembre);
  • “4046” Società fiduciarie – ACCONTO.

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