IVIE e IVAFE, di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro RW.
IVIE e IVAFE sono due imposte: la prima è sugli immobili detenuti all’estero da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, mentre la seconda viene applicata sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
Entrambe vanno indicate nel quadro RW. L’obbligo di presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi è legato sia all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. 167 del 1990 che alla liquidazione dell’IVAFE e/o dell’IVIE, entrambe introdotte dal D.L. 201/2011. Di seguito, le istruzioni per la compilazione del quadro RW.
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IVIE e IVAFIE nel quadro RW: istruzioni per la compilazione
Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVAFE dovuta ed eventualmente da versare per il periodo d’imposta 2020, indicando:
- in colonna 1, il totale dell’IVAFE dovuta, che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella sezione;
- in colonna 2, l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. Redditi PF2020;
- in colonna 3, l’importo dell’eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in colonna 4, l’ammontare degli acconti dell’imposta versati per l’anno 2020 con il modello F24;
- in colonna 5, il risultato se positivo (debito) risultante dalla seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4;
- in colonna 6, il risultato se negativo (credito) dell’operazione indicata in colonna 5 (Imposta a credito).
Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l’IVIE dovuta ed eventualmente da versare per il periodo d’imposta 2020, indicando:
- in colonna 1, il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 dei righi compilati nella sezione,
- in colonna 2, l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai Redditi 2019, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. Redditi PF2020;
- in colonna 3, l’importo dell’eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in colonna 4, l’ammontare degli acconti dell’IVIE versati per l’anno 2020 con il modello F24;
- in colonna 5, il risultato se positivo (debito) risultante dalla seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4;
- in colonna 6, il risultato se negativo (credito) dell’operazione indicata in colonna 5 (imposta a credito).
Termini per la dichiarazione e per il versamento di IVIE e IVAFE
Il contribuente è tenuto alla compilazione del quadro RW per assolvere agli obblighi monitoraggio fiscale che per il calcolo della IVIE e IVAFE.
Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, Enti non commerciali o Società semplice, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello, in via telematica, entro il 30 novembre 2021.
Se, diversamente, il contribuente persona fisica è tenuto alla presentazione del modello 730/2021 o se è esonerato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW deve essere inviato unitamente al frontespizio del Modello Redditi PF/2021, entro la scadenza ordinaria, fissata entro il 30 novembre 2021 ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 così come modificato dall’art. 4-bis del D.L. n. 34/2019.
L’IVIE va versata con modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l’IRPEF, comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo. L’imposta non va versata se l’importo indicato nella colonna 5 del rigo RW7 non supera 12 euro.
L’IVAFE va versata con modello F24, indicando il codice tributo 4043, se l’importo indicato nella colonna 5 del rigo RW6 supera 12 euro.
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i versamenti in acconto delle imposte sostitutive IVIE e IVAFE sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate n. 93 del 12 novembre 2019).
L’IVAFE non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti dei conti correnti e dai libretti di risparmio detenuti all’estero non è superiore a 5.000 euro. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro, si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
Per accertamento, sanzioni e contenzioso in materia di IVIE e IVAFE si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nella Risoluzione 82 del 24 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha precisato che ai fini IVIE e IVAFE non trova applicazione né il raddoppio delle sanzioni previsto dall’art. 5, co. 2 del D.L. 167/1990 in caso di detenzione del patrimonio in un “paradiso fiscale” né l’aumento di un terzo della sanzione da dichiarazione infedele o omessa, previsto per i redditi di fonte estera.
Infine, in caso di presentazione del quadro RW con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del 30 novembre 2021, ai fini IVAFE e IVIE opera la sanzione da tardivo versamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che può essere oggetto di ravvedimento operoso.
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