Il costruttore, il titolare di un permesso a costruire e il direttore dei lavori che violano l’obbligo di apposizione del cartello di cantiere commettono un reato punibile con una multa di 10mila euro. La sentenza della Cassazione.
Quando si effettuano lavori di edilizia è obbligatorio porre in maniera visibile il cartello di “Lavori in corso” fuori dal cantiere. Chi non rispetta questo obbligo commette un illecito penale, sanzionato con un’ammenda pari ad un massimo di 10.329 euro.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n° n. 29213 del 2017, per la quale anche l’assenza del cosiddetto cartello di cantiere costituisce una inosservanza delle “norme, prescrizioni e modalità esecutive” in ambito edilizio.
Questo perché la mancanza del cartello equivale ad una violazione del permesso a costruire, punita con un’ammenda molto alta dall’articolo 44 del d.P.R. n°380 del 6 giugno 2001.
È bene precisare che responsabili non sono solamente i costruttori, ma anche i committenti e i titolari della concessione a costruire. Questi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, omettendo l’apposizione del cartello dei lavori in corso commettono un illecito di rilevanza penale, almeno nei casi in cui questa prescrizione sia prevista dal provvedimento sindacale.
Mancanza del cartello “Lavori in corso”: sanzioni per tutti
La violazione dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere, nel quale sono indicati gli estremi del titolo abilitativo, costituisce reato qualora questo sia stato prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo.
Sono responsabili della violazione tutti i soggetti interessati ai lavori; sono sanzionabili quindi i titolari del permesso a costruire, il committente dei lavori, la ditta di costruzione e il direttore dei lavori.
Per il rispetto delle norme non è sufficiente esporre il cartello, poiché bisogna soddisfare anche determinate condizioni. Ad esempio, questo va esposto in maniera visibile e deve indicare sia il titolo abilitativo che i nominativi dei responsabili.
Cartello “Lavori in corso”: perché è importante
La Corte di Cassazione ha rilevato una continuità normativa tra l’articolo 4, comma IV, della legge n°47 del 1985, ormai abrogata, e l’articolo 27 (comma 4) del sopracitato d.P.R. n°380, il quale prevede:
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Quindi, per la suprema Corte il legislatore ha voluto intendere che anche la semplice violazione dell’obbligo di apposizione del cartello vada vista come un’ipotesi di presunta violazione urbanistico-edilizia, punita con un’ammenda superiore persino ai 10mila euro.
Il cartello dei “Lavori in corso” d’altronde è molto importante perché consente agli organi di polizia giudiziaria di vigilare in maniera rapida, precisa ed efficiente, e poiché dà la possibilità ad ogni cittadino di verificare se degli eventuali lavori di edilizia siano stati autorizzati oppure no.
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