Lavoro intermittente, come annullare la chiamata: la guida

Paolo Ballanti

17 Luglio 2022 - 14:18

Cosa deve fare il datore di lavoro per annullare una chiamata di lavoro intermittente? Quali obblighi ha nei confronti dell’Ispettorato del lavoro e del dipendente? Ecco a voi una guida completa

Lavoro intermittente, come annullare la chiamata: la guida

Il lavoro a chiamata o job on call si presenta come una tipologia contrattuale in cui il dipendente si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo e intermittente.

Dal momento che il job on call non garantisce una certa regolarità nello svolgimento della prestazione, a differenza del contratto full-time o part-time in cui l’impegno lavorativo è definito a priori nella lettera di assunzione o nelle intese successivamente intercorse tra azienda e lavoratore, al datore di lavoro è fatto obbligo di segnalare l’avvio di qualsiasi prestazione di lavoro intermittente all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente.

L’adempimento in questione si aggiunge alle altre attività imposte all’azienda, preliminari rispetto all’avvio della prestazione, contemplate per tutte le tipologie di lavoro subordinato.

Ci riferiamo alla stipula del contratto o lettera di assunzione e all’invio della comunicazione telematica UniLav al Ministero del lavoro.

Nell’esecuzione del lavoro intermittente può verificarsi l’ipotesi che una richiesta di prestazione da parte dell’azienda (in tal caso si parla di «chiamata») debba essere poi annullata per le ragioni più disparate.

In questi casi come deve comportarsi il datore di lavoro, tanto nei confronti dell’ITL quanto del lavoratore stesso? Analizziamo la questione in dettaglio.

Come si trasmette la comunicazione di inizio della prestazione lavorativa?

La comunicazione di avvio di un’attività di lavoro intermittente dev’essere comunicata all’Ispettorato territoriale del lavoro, prima dell’inizio della prestazione stessa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non eccedente i 30 giorni.

L’adempimento (che non sostituisce in alcun modo la comunicazione di assunzione resa con modello UniLav) può avvenire anche lo stesso giorno di inizio dell’attività (purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) a mezzo:

  • Portale telematico «servizi.lavoro.gov.it», muniti delle credenziali SPID e CIE (Carta di Identità Elettronica);
  • Messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo PEC «intermittenti@pec.lavoro.gov.it»;
  • SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore (esclusivamente per prestazioni che hanno inizio entro le 12 ore dalla comunicazione).

Alle modalità di comunicazione appena elencate il ministero del lLavoro ha aggiunto la app «Lavoro Intermittente» per smartphone e tablet.

Una volta effettuato l’accesso, l’applicazione permette di segnalare una prestazione di lavoro a chiamata, inserendo:

  • Codice fiscale del lavoratore;
  • Data di inizio e fine della prestazione;
  • Codice della comunicazione obbligatoria.

L’app consente altresì di:

  • Ricercare le comunicazioni inserite;
  • Annullare le chiamate inviate;
  • Registrare il proprio numero di cellulare per consentire al Ministero del lavoro di abbinare la comunicazione al mittente.

Come comportarsi in caso di malfunzionamento dei servizi informatici?

Come chiarito dal Ministero del lavoro (articolo 4 comma 6, Decreto del 27 marzo 2013), in caso di malfunzionamento dei servizi informatici i soggetti abilitati possono effettuare la comunicazione inviando, nei termini di legge, il Modello «UNI-intermittente» al numero di fax dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

In queste ipotesi è fatto obbligo al datore di lavoro di conservare copia del fax, unitamente alla ricevuta di malfunzionamento, rilasciata dal servizio informatico.

Come annullare la comunicazione di lavoro intermittente?

Annullare una comunicazione di lavoro intermittente è possibile a patto che si invii una seconda segnalazione «prima dell’inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa» (Circolare del Ministero del lavoro del 1° agosto 2012 numero 20).

La comunicazione di annullamento, nel rispetto delle tempistiche appena citate, può essere trasmessa (Circolare Ministero del lavoro del 27 giugno 2013 numero 27):

  • Via mail all’indirizzo PEC «intermittenti@pec.lavoro.gov.it»;
  • In alternativa, riprendendo «il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto ’annullamento’».

Un’ipotesi particolare riguarda l’esigenza di annullare la chiamata per un singolo giorno all’interno di una comunicazione trasmessa per un periodo di più giornate lavorative. Sul punto si segnala la risposta del Ministero del lavoro all’interno delle FAQ sul lavoro intermittente.

Se la chiamata è stata inviata per un intero periodo, precisa il ministero, si dovrà «annullare la comunicazione e rinviarla nuovamente con le date corrette». L’esempio fornito è quello di un periodo dal 01 al 05, con l’esigenza di annullare il solo giorno 03. In tal caso sarà necessario:

  • Annullare la comunicazione per l’intero periodo 01 - 05;
  • Inviare due chiamate distinte per i periodi 01 - 02 e 04 - 05.

Sempre le FAQ precisano che la «comunicazione inviata tramite SMS» dovrà essere «sempre effettuata nel medesimo giorno in cui si effettua la comunicazione».

Come segnalare l’annullamento al lavoratore?

L’annullamento di una prestazione di lavoro intermittente dev’essere segnalata non solo all’Ispettorato territoriale del lavoro, ma al dipendente stesso.

Le modalità con cui comunicare a quest’ultimo l’annullamento della chiamata, devono necessariamente essere contemplate all’interno del contratto di assunzione.

Il documento è altresì tenuto a precisare con quanto preavviso il lavoratore dev’essere informato.

Si ricorda che il contratto di lavoro intermittente (ai sensi dell’articolo 15 del Decreto - legislativo numero 81/2015) dev’essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, riportando i seguenti elementi:

  • Durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
  • Luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, oltre al preavviso di chiamata del lavoratore che, in ogni caso, non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  • Trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • Forme e modalità con cui il datore di lavoro può richiedere l’esecuzione della prestazione lavorativa, oltre alle modalità di rilevazione della prestazione stessa;
  • Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità;
  • Misure di sicurezza necessarie in base al tipo di attività dedotta in contratto.

Secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro (Circolare del 3 febbraio 2005 numero 4) nel contratto dev’essere specificata «la modalità della chiamata che deve effettuata in forma scritta (fax, e-mail, telegramma o raccomandata) oppure in forma orale». Dev’essere altresì prevista la forma e la modalità della conferma da parte del lavoratore, nonché il termine entro il quale farla pervenire al datore di lavoro. Quest’ultimo termine dev’essere compatibile con il preavviso.

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