Anche il disabile stesso può beneficiare del congedo retribuito di due anni? E soprattutto durante la fruizione del congedo è soggetto a visita fiscale?
Il congedo straordinario retribuito, previsto dalla Legge 151 del 2001, può essere sfruttato solo da chi assiste un familiare con grave disabilità ai sensi della Legge 104. Rispondiamo alla domanda di una lettrice di Money.it che ci scrive:
Buongiorno,mia figlia, avendo la L. 104 più invalidità , vorrebbe prendere un mese di congedo straordinario,( È un insegnante) , vorrei sapere se è soggetta a visite fiscale e se è retribuito... Grazie
Congedo straordinario e visita fiscale
Il disabile per se stesso non può fruire del congedo straordinario retribuito ma del congedo per gravi motivi personali. Il congedo previsto dalla Legge 151, infatti, può essere richiesto solo quando si assiste un familiare con grave disabilità ai sensi della Legge 104, ma non quando la disabilità in questione è propria.
Il congedo per gravi motivi personali, però, permette lo stesso di assentarsi dal lavoro con un periodo di aspettativa massimo di 24 mesi mantenendo il posto di lavoro e la mansione svolta. Il problema è che questa tipologia di congedo non è retribuita e non è neanche coperta da contribuzione figurativa. In compenso, però, chi ne fruisce, può riscattare onerosamente il periodo fruito per assicurarsi la copertura contributiva del periodo.
Per quanto riguarda la visita fiscale la risposta è no. Chi fruisce di un congedo non è soggetto a visita fiscale, quest’ultima, infatti, è prevista per la malattia e il congedo straordinario retribuito, così come quello per gravi motivi personali, non sono equiparati alla malattia.
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