È la Legge n°4/2013 a riconoscere ai professionisti senza albo il diritto a riunirsi in associazioni: ecco il testo completo da scaricare.
La Legge 4/2013 ha colmato un importante vuoto normativo per tutte quelle professioni non regolamentate: di seguito il testo completo da scaricare e le novità spiegate.
È in crescita il numero dei professionisti con partita IVA non appartenenti ad uno dei 28 ordini o albi professionali attualmente riconosciuti in Italia.
Lo conferma l’ultima stima dell’ufficio studi di Confcommercio, secondo la quale tra il 2008 e il 2014 in Italia sono andati persi circa 800mila dipendenti; questo perché nel frattempo c’è stata la crescita del lavoro autonomo che ha portato alla nascita di circa 130mila professionisti con partita IVA.
Se il 15% di questi appartiene ad un albo professionale riconosciuto dal nostro ordinamento, il restante 85% ha intrapreso una professione non regolamentata vista la mancanza di un Ordine di riferimento.
Un fenomeno in crescita tant’è che nel 2013 - sotto il Governo Letta - venne approvata la norma sulle professioni non regolamentate, la Legge n°4/2013.
Questa disciplina le associazioni delle professioni senza un albo o un ordine di riferimento. Una norma che riconosce per la prima volta tutte le nuove “arti” e “professioni” nate negli ultimi anni, che fino ad allora erano auto regolamentate attraverso associazioni di tipo privatistico.
Si pensi ad esempio a fisioterapisti o osteopati, o anche grafici e sociologi, tutte professioni non regolamentate che negli anni precedenti all’entrata in vigore della legge si sono rivolte all’UNI - Ente nazionale di normazione - per ricevere indicazioni e norme tecniche.
Legge 4/2013 professioni non regolamentate: testo e cosa prevede
La legge che introduce “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” riconosce ai professionisti senza un Ordine di riferimento la possibilità di riunirsi in associazioni professionali o confederazioni.
Ma qual è un esempio di professione non regolamentata? Il testo della legge - precisamente nell’articolo 1 comma 2 - la definisce come:
“l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.
Nel dettaglio, le professioni comprese in questa definizione sono circa 200, alcune delle quali sono presenti da anni nel mercato del lavoro - come ad esempio gli amministratori di condominio - mentre altri fanno riferimento a lavori più recenti - come il grafico o il pedagogista.
Per maggiori informazioni potete scaricare e consultare il testo completo della legge 4/2013 che trovate di seguito. Successivamente, invece, vedremo in che modo queste associazioni influiscono sulla loro attività professionale.
Come funzionano le associazioni?
Con l’approvazione della legge 4/2013 queste associazioni hanno ricevuto un riconoscimento legislativo che, pur lasciando un’ampia libertà di scelta e non imponendo nulla di definito, traccia delle linee guida per seguire un sentiero comune.
Non è infatti obbligatorio iscriversi a queste confederazioni (come invece accade per gli Ordini), ma chi ne entra a far parte è tenuto a seguire alcune regole di condotta volte a favorire la tutela degli utenti e il rispetto della concorrenza. Chi viola tali codici, va incontro a sanzioni disciplinari.
I cittadini che vogliono usufruire della prestazione di un qualsiasi professionista non iscritto ad un albo, hanno la possibilità di consultare l’elenco delle associazioni pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.
A loro volta le associazioni forniscono tutte le informazioni necessarie sul loro portale di riferimento. È il Ministero dello Sviluppo Economico a vigilare sull’esercizio del loro operato.
Ognuna di esse deve assicurare l’accesso agli utenti ad una serie di dati base, rispettando i criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Sintetizzando, si devono fornire notizie riguardanti:
- atto costitutivo e statuto;
- identificazione delle attività professionali;
- composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- struttura organizzativa;
- eventuali requisiti per la partecipazione all’associazione.
Gli iscritti possono poi ottenere delle attestazioni che coinvolgono molteplici aspetti:
- la regolamentazione dell’iscrizione;
- requisiti qualitativi;
- garanzie che l’associazione fornisce all’utente;
- polizza assicurativa.
Inoltre gli iscritti possono far richiesta di un certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA