Partite IVA, lettere dall’Agenzia delle Entrate in arrivo: cosa fare?

Rosaria Imparato

8 Ottobre 2021 - 11:48

Sono in arrivo le lettere di compliance dall’Agenzia delle Entrate alle partite IVA che non hanno inviato le LIPE: il provvedimento del 7 ottobre dà istruzioni su cosa fare.

Partite IVA, lettere dall’Agenzia delle Entrate in arrivo: cosa fare?

Sono in arrivo le lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate per i titolari di partita IVA che non hanno inviato la Comunicazione delle liquidazioni IVA.

Riceverà quindi la comunicazione tramite PEC chi non ha inviato le LIPE ma, nello stesso trimestre di riferimento, risultano memorizzazioni e trasmissione dei corrispettivi o transazioni con l’estero.

Nel provvedimento del 7 ottobre l’Amministrazione Finanziaria dà le istruzioni da seguire per regolarizzare la propria situazione: vediamo cosa fare.

Partite IVA, lettere dall’Agenzia delle Entrate in arrivo: cosa fare?

Le partite IVA che riceveranno la lettera di compliance (cioè un invito del Fisco all’adempimento spontaneo) potranno regolarizzare la propria situazione ricorrendo al ravvedimento operoso.

In questo modo potranno correggere gli errori all’interno delle LIPE inviate oppure, in caso di omesso invio, procedere con l’adempimento.

Il titolare di partita IVA (o il suo intermediario) può anche richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi sconosciuti tramite una comunicazione.

Lettere dall’Agenzia delle Entrate: le informazioni contenute

Le partite IVA che non hanno inviato le LIPE o le cui comunicazioni contengono errori troveranno la lettera di compliance accedendo al portale Fatture e corrispettivi, nella sezione Consultazione, area Fatture elettroniche e altri dati IVA.

Le informazioni contenute nella comunicazione sono:

  • numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
  • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
    • tipo fattura;
    • tipo documento;
    • numero fattura/documento;
    • data di emissione;
    • identificativo cliente/fornitore;
    • imponibile/importo;
    • aliquota IVA e imposta;
    • natura operazione;
    • esigibilità IVA;
  • dati relativi al flusso di trasmissione:
    • identificativo SdI/file;
    • data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file;
    • data di consegna della fattura;
  • dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente:
    • numero documenti commerciali;
    • data e ora di rilevazione;
    • matricola del dispositivo;
    • identificativo dell’invio telematico;
    • imponibile/ammontare;
    • aliquota IVA e imposta;
    • natura dell’operazione;
    • ventilazione IVA;
    • importo resi/annulli;
    • dati del pagamento.

Il contribuente quindi può valutare la correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate (le informazioni sono combinate con la Guardia di Finanza) e di conseguenza fornire ulteriori elementi e circostanze sconosciute alle Istituzioni, così da giustificare la presunta anomalia.

Tutti i dettagli si trovano nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2021, che lasciamo di seguito in allegato.

Provvedimento AdE - 7 ottobre 2021
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o operazioni transfrontaliere comunicate, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni.

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