Chi è in cassa integrazione può svolgere lavoro occasionale retribuito con Libretto Famiglia? Sì, ma entro un certo limite.
Libretto famiglia e cassa integrazione sono compatibili?
In questo periodo molti lavoratori sono in cassa integrazione causa COVID-19; tuttavia, per arrotondare sugli importi della stessa (che in alcuni casi deve ancora arrivare) questi si stanno dedicando a dei lavori occasionali di tipo accessorio solitamente pagati attraverso il Libretto Famiglia INPS.
Il caso più diffuso è quello di educatori ed educatrici degli asili nido; dal momento che in questo periodo le strutture per l’infanzia sono chiuse, infatti, questi sono in cassa integrazione ma allo stesso tempo potrebbero ricevere molte offerte di lavoro come baby sitter.
D’altronde grazie al bonus baby sitting le famiglie hanno a disposizione 1.200 euro da spendere tramite il Libretto Famiglia per pagare la baby sitter ed è per questo che molti si stanno chiedendo se questo strumento può essere utilizzato anche per retribuire coloro che sono in cassa integrazione.
A tal proposito, facciamo chiarezza sulla compatibilità tra il lavoro occasionale di tipo accessorio - pagato con il Libretto Famiglia INPS - e la cassa integrazione.
Lavoro occasionale, Libretto Famiglia: quando è compatibile con la cassa integrazione?
Come prima cosa è bene ricordare che il lavoro occasionale accessorio costituisce una tipizzazione contrattuale a sé stante; quindi non può essere riconducibile né ad un’attività di lavoro di tipo subordinato né ad un’attività di lavoro autonomo.
Perlopiù, quindi, si tratta di una prestazione occasionale resa senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro; una prestazione che presenta il carattere di “accessorietà” ed è per questo che è compatibile anche con chi presta lavoro subordinato a tempo pieno (purché non con lo stesso datore di lavoro).
Entro certi limiti di reddito, inoltre, questo tipo di attività sono anche compatibili con gli ammortizzatori sociali, come ad esempio con la cassa integrazione.
Intanto è bene chiarire che in ogni caso con il Libretto Famiglia non si possono superare le 280 ore indennizzate nell’arco dell’anno. Inoltre, la possibilità di prestare lavoro occasionale accessorio è ammessa entro il limite annuo di:
- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Come anticipato, le prestazioni occasionali pagate con il Libretto Famiglia sono compatibili, nonché cumulabili, con gli ammortizzatori sociali, quali ad esempio indennità di mobilità, Naspi, disoccupazione agricola e cassa integrazione guadagni.
Tuttavia, dal momento che le prestazioni di lavoro accessorio non possono determinare un doppio accredito contributivo per lo stesso periodo, nel periodo in cui il lavoratore viene pagato con il Libretto Famiglia non gli viene riconosciuta alcuna contribuzione figurativa.
Nel dettaglio, nel caso delle cassa integrazione guadagni, il limite entro il quale è possibile cumulare prestazioni per il lavoro occasionale è pari a 3.000,00€. Nel caso in cui si superasse questo limite, ma comunque non si andasse oltre i 7.000,00€, scatta il regime di cumulabilità parziale, con il diniego del diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Per questo motivo, nel caso in cui il percettore della cassa integrazione superasse il limite di 3.000,00€ ne dovrebbe dare comunicazione preventiva all’INPS, pena la decadenza delle integrazioni salariali.
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